TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-16, n. 202206090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-16, n. 202206090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206090
Data del deposito : 16 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2022

N. 06090/2022 REG.PROV.COLL.

N. 12929/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12929 del 2017, proposto da
R C, Domenico D'Avanzo, S T, L A, F O, Francesco D'Aniello, O D S, G M, E M, D C, T C, G C, C A M, A O G, G A C, A C, C S, A C, D P, rappresentati e difesi dagli avvocati A B, E T, con domicilio eletto presso lo studio E T in Roma, via Flaminia, 357;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei.

- delle note recapitate rispettivamente ai ricorrenti (all.1), consistenti tutte nelle note del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, direzione generale del personale e delle risorse, ufficio v - trattamento economico recante protocollo n. gdap 238413 del 20 luglio 2017, con la quale veniva comunicata ad ogni singola direzione circondariale di voler portare a conoscenza degli attuali ricorrenti che " in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 44 comma 21 decr. lgs n. 95/2017... si è provveduto ad anticipare ai fini giuridici la decorrenza della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dall'8.7.2002 al 31.12.2000";


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame vengono impugnate le Note del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - DAP, Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio V - Trattamento Economico del 20 luglio 2017, con le quali veniva comunicata a ogni singola Direzione Circondariale di voler portare a conoscenza degli attuali ricorrenti che "in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 44 comma 21 Decr. Lgs. n. 95/2017...si è provveduto ad anticipare ai fini giuridici la decorrenza della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dall'8.7.2002 al 31.12.2000".

Al fine di coprire 1.757 posti vacanti di "Vice Sovrintendente" del Corpo della Polizia Penitenziaria, con bando pubblicato nella G.U. - 4^ serie speciale - n. 12 del 20 febbraio 2000 il Ministero della Giustizia indiceva una procedura di selezione, all’esito della quale i ricorrenti, dopo avervi partecipato, ricevevano tutti la promozione a "Vice Sovrintendente", come da decreto del Ministro della Giustizia del 9 agosto 2002.

Nonostante l'art. 16 del D.Lgs. n. 443/92 prevedesse che "La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del Ministro della giustizia secondo l'ordine della graduatoria risultante dagli esami di fine corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze…” (nel caso di specie, il 1° gennaio del 2000), il Ministero di Giustizia inviava a tutti i ricorrenti una nota, con la quale, per i soli vincitori dell'anno 2000, il suddetto termine veniva posticipato all'8 luglio 2002.

A distanza di oltre 15 anni da tale nota, e a seguito delle istanze e dei ricorsi giurisdizionali degli interessati, il legislatore interveniva sulla data di decorrenza giuridica della nomina de qua, fissandola retroattivamente, per i soli vincitori del concorso del 2000, al 31 dicembre 2000.

L'art. 44, comma 21, del d.lgs. n. 95/2017 stabilisce infatti che "Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre 2000".

In applicazione di tale disposizione, a partire dal 16 ottobre e fino al 24 novembre 2017 il Ministero notificava a ciascuno dei ricorrenti una nota con la quale comunicava a ogni singola Direzione Circondariale di voler portare a conoscenza degli attuali ricorrenti che "in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 44 comma 21 Decr. Lgs. n. 95/2017...si è provveduto ad anticipare ai fini giuridici la decorrenza della nomina alla qualifica di vice sovrintendente dall’8.7.2002 al 31.12.2000".

I ricorrenti fanno valere violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., 1 e 11 Preleggi, e 16 d.lgs. n. 443/1992;
nonché “eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarietà, sviamento, erroneità dei presupposti”, ed “erroneità nell'applicazione del principio di gerarchia delle fonti e di legalità”.

Ciò perché l'art. 44, comma 21, del d.lgs. n. 95/2017 applica a una singola procedura concorsuale ("Vice Sovrintendenti" anno 2000) “una disciplina difforme e pregiudizievole, rispetto a tutti gli altri identici concorsi degli altri anni (es. 2006, 2010), con ciò ponendosi in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione e con la vigente normativa che già disciplina (e disciplinava, sin dal 2001) la materia”.

Ai partecipanti al concorso del 2000 viene decurtato un anno dal calcolo della decorrenza, ma per il ricorrente “si tratta, all'evidenza, di una norma a dir poco incongruente, non giustificata né da sopravvenienze giuridiche o fattuali, né dal mutare di altri elementi rilevanti sotto nessun profilo”, e “l'irragionevolezza della disciplina de qua è resa ancor più manifesta dalla indubbia disparità tra pubblici dipendenti nella stessa esatta posizione di grado, differenziati tra di loro soltanto dall'anno di concorso”.

E “oltre a ciò, è del tutto evidente la violazione del principio di irretroattività delle leggi, di cui all'art. 11 delle Preleggi, trattandosi di norma sopravvenuta sfavorevole ai destinatari, non sorretta da adeguate ragioni giustificatrici”.

E

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