TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202203214

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-12-09, n. 202203214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202203214
Data del deposito : 9 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/12/2022

N. 03214/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01017/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1017 del 2022, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio

VIII

Ambito Territoriale di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale di Messina n. 719/2022 in data 5 aprile 2022.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2022 il dott. D B;

Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 719/2022 in data 5 aprile 2022.

Con la sentenza indicata il Tribunale di Messina: a) ha dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale nell’ambito della mobilità 2020-2021 presso l’Istituto “Alessandro Manzoni” di Santo Stefano di Camastra, quale docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045, posto normale, con la precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992;
b) ha condannato il Ministero a provvedere al suddetto movimento con decorrenza dall’1 settembre 2020 e a rimborsare alla ricorrente metà delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 2.025,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) con nota in data 19 aprile 2022 l’Ambito Territoriale di Messina ha rappresentato che nelle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2020-2021 la ricorrente non poteva ottenere il trasferimento, poiché per la classe di concorso A045 (scienze economico-aziendali) sarebbero stati disposti movimenti in ingresso per mobilità territoriale di docenti provenienti da altre Province con precedenza superiore rispetto a quella attribuita in sentenza;
b) tale affermazione contrasta con quanto statuito nella decisione giurisdizionale;
c) deve, poi, aggiungersi che la questione prospettata dall’Amministrazione era stata presa in considerazione nel corso del giudizio civile, tanto che il giudice aveva concesso apposito termine, onerando l’Amministrazione di produrre documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di titoli di precedenza riconosciuti a docenti che avessero ottenuto il trasferimento interprovinciale per la classe di concorso della ricorrente (A045 e sostegno);
d) tale onere non è stato assolto dall’Amministrazione e, pertanto, è stata adottata la sentenza oggi portata in esecuzione;
e) d’altronde, il giudice dell’ottemperanza non può implementare il comando giudiziale con riferimenti estranei alla pronuncia o relativi ad aspetti che non possano assumersi come del tutto pacifici;
f) la circostanza relativa ai trasferimenti in favore di soggetti con precedenza maggiore della ricorrente avrebbe dovuto essere rappresentata nel corso del giudizio di cognizione e non può essere sollevata per la prima volta in sede di ottemperanza.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’art. 13 del contratto collettivo 2019-2020, relativo alla mobilità dei docenti, riconosce ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistano un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dell’art. 33, quinto e settimo comma, della legge n. 104/1992;
b) i vari contratti integrativi sulla mobilità hanno sempre limitato in fase interprovinciale il riconoscimento della precedenza per l’assistenza al congiunto disabile grave per i soli casi di assistenza al coniuge o al figlio, non prevedendola per il caso di assistenza al genitore, al fratello o ad altri congiunti;
c) pertanto, nella fase della mobilità interprovinciale la precedenza per l’assistenza a genitori disabili non è riconosciuta;
d) a seguito della pronuncia portata in esecuzione, l’Ambito Territoriale di Messina e l’Ambito Territoriale di Palermo, rispettivamente con note n. 8657 del 19 aprile 2022 e n. 8421 del 26 aprile 2022, hanno osservato che per la mobilità interprovinciale per la classe di concorso della ricorrente erano stati legittimamente movimentati tutti i docenti con precedenza ai sensi dell’art. 21 della legge n. 104/1992;
e) inoltre, il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella destinazione richiesta.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

La sentenza portata in esecuzione ha dichiarato il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale nell’ambito della mobilità 2020-2021 presso l’Istituto “Alessandro Manzoni” di Santo Stefano di Camastra, quale docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045, posto normale, con la precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/1992. L’Amministrazione, come già rappresentato, ha obiettato che occorreva previamente trasferire i docenti in ambito provinciale che assistessero un genitore gravemente disabile, mentre in ambito interprovinciale, in base ai contratti collettivi, era solo riconosciuto il diritto di assistere il coniuge o il figlio gravemente disabile (la ricorrente assisteva la madre).

Al riguardo occorre, però, osservare quanto segue: a) la sentenza del giudice ordinario, ormai passata in cosa giudicata e che, pertanto, occorre eseguire, non tiene conto delle circostanze indicate dalla parte resistente e, al contrario, dà espressamente atto nella parte motiva, quanto ad eventuali precedenze, che l’Amministrazione, pur a fronte di specifica ed esplicita richiesta, non aveva chiarito e documentato i titoli di precedenza di altri docenti ai fini della movimentazione;
b) nella decisione si afferma, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe potuto “dare esecuzione al dictum giudiziale anche mediante collocamento in soprannumero dell’avente diritto”;
c) tale ultima circostanza appare risolutiva e neutralizza anche l’obiezione dell’Amministrazione secondo cui risulterebbe necessaria l’esistenza di un posto vacante nella destinazione richiesta.

Pertanto, in accoglimento del gravame, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Messina n. 719/2022 in data 5 aprile 2022 entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina sin da ora, quale commissario “ad acta”, il Segretario Generale del Comune di Monreale, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, il quale provvederà in sostituzione nel successivo termine di giorni novanta

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenuto conto della relativa semplicità della controversia in esame.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi