TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2019-12-30, n. 201900598

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, decreto presidenziale 2019-12-30, n. 201900598
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900598
Data del deposito : 30 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2019

N. 00205/2018 REG.RIC.

N. 00598/2019 REG.PROV.PRES.

N. 00205/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 205 del 2018, proposto da
R M I, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio eletto in Reggio Calabria, via S. Caterina Trav. Priv. n. 21, presso lo studio dello stesso difensore;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) n. 5 di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;



per l'esecuziomne

del giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi n. 837/09 e 1095/09 emessi dal Tribunale di Reggio Calabria, nonché sui decreti ingiuntivi n. 179/09 e 180/09 emanati dal Giudice di Pace di Gallina, nella parte in cui dispongono la condanna dell’ASP n. 5 di Reggio Calabria al pagamento delle spese dei relativi giudizi, per la somma complessiva di € 3.789,89, oltre le spese successive necessarie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza n. 699/2018 con cui è stato nominato, quale Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato in epigrafe, il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto;

Rilevato che, con decreto prot. n. 161049 del 20.12.2018, il Prefetto di Reggio Calabria ha delegato la dr. Maria Concetta Tripodi, Funzionario in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria, per gli adempimenti commissariali;

Lette la relazione commissariale conclusiva e la richiesta di liquidazione del compenso, depositate in data 11-12.07.2019;

Visti gli artt. 66 e 67 del d. lgs. 104/2010;

Visto l’art. 57 d.p.r. n. 115/2002 in virtù del quale al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l’onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico;

Visto l’art. 168 d.p.r. n. 115/2002, che per la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato prevede l’emanazione di apposito decreto motivato, che costituisce titolo

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