TAR Pescara, sez. I, sentenza 2020-01-28, n. 202000040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2020-01-28, n. 202000040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202000040
Data del deposito : 28 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2020

N. 00040/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso con motivi aggiunti numero di registro generale 13 del 2019, proposto dal dott.
A V, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e G P e con domicilio digitale come da P.E.C . da Registri di Giustizia

contro

Università degli Studi “ G. D’Annunzio ” di Chieti-Pescara, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, n. 65

nei confronti

dott. M P, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Gennaro, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Ascani, in Pescara, via Ravenna, n. 28
dott.ssa Sara F, non costituita in giudizio

a) con il ricorso introduttivo:

per l’annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “ G. D’Annunzio ” di Chieti-Pescara n. 4437 del 16 novembre 2018, di approvazione dei lavori della Commissione e di nomina del dott. M P quale vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico 05/F1 – “ Biologia applicata ”;

- dei verbali delle sedute della Commissione n. 1 del 10 ottobre 2018 e relativi allegati, n. 2 del 30 ottobre 2018 e relativi allegati A), B) e C), e dei giudizi comparativi contenuti, n. 3 del 12 novembre 2018 e della relazione finale della Commissione di pari data;

- degli artt.

9-12 del bando approvato con decreto rettorale n. 1418 del 24 aprile 2018;

- del regolamento dell’Ateneo per il reclutamento dei ricercatori, di cui al decreto rettorale n. 172 del 23 dicembre 2011, modificato con decreto rettorale n. 96 del 23 gennaio 2017;

- della deliberazione del Consiglio di Dipartimento, nonché di tutti gli altri atti relativi alla chiamata del vincitore della selezione dott. M P

e per la condanna

in forma specifica dell’Amministrazione ex art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a.


b) con i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2019:

per l’annullamento

- dei provvedimenti ed atti già impugnati con il ricorso introduttivo

- del decreto del Rettore dell’Università degli Studi “ G. D’Annunzio ” di Chieti-Pescara n. 398 del 21 marzo 2019, di nuova approvazione dei lavori della Commissione e di nuova nomina del dott. M P quale vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico 05/F1 – Biologia applicata;

- del verbale della seduta della Commissione n. 5 del 4 marzo 2019 e relativi allegati.


Visti il ricorso originario ed i relativi allegati;

Vista l’istanza di adozione di misure cautelari, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi “ G. D’Annunzio ”;

Viste la relazione e la documentazione depositate dalla difesa erariale;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del dott. M P;

Vista l’ordinanza n. 13/2019 del 28 gennaio 2019, con cui è stata accolta la domanda cautelare e, per l’effetto, si è disposta l’ammissione con riserva del ricorrente al colloquio orale;

Visti i motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2019;

Visti i documenti depositati dalla difesa erariale;

Visti la memoria e i documenti depositati dal dott. P;

Vista la memoria di replica del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 dicembre 2019 il dott. P D B;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue


FATTO

L’odierno ricorrente, dott. A V, espone che l’Università degli Studi “ G. D’Annunzio ” di Chieti-Pescara, con decreto rettorale n. 1418 del 24 aprile 2018, ha indetto una procedura comparativa ai fini del reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010, per il settore 05/F1 – “ Biologia applicata ”.

La selezione era suddivisa in due macro-fasi: la prima consisteva in una valutazione comparativa dei candidati, sulla base del curriculum , dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate;
la seconda consisteva, invece, nella discussione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati comparativamente più meritevoli (ammessi a tale seconda fase in misura tra il 10% e il 20% dei partecipanti e comunque in numero non inferiore a 6).

Alla procedura prendeva parte, tra gli altri, l’esponente, che, però, non risultava essere tra i candidati ammessi alla seconda macro-fase (di discussione di titoli e pubblicazioni).

Alla predetta seconda macro-fase venivano ammessi sei candidati, ma vi prendevano parte solo due di essi, cioè la dott.ssa Sara F e il dott. M P: quest’ultimo risultava, a conclusione della selezione, il candidato più meritevole e, così, il vincitore della stessa. I lavori della Commissione erano approvati con decreto rettorale n. 4437 del 16 novembre 2018, che, perciò, dichiarava vincitore della selezione il predetto dott. P.

Avverso l’ora visto decreto rettorale, nonché i verbali della Commissione e gli altri atti presupposti e connessi elencati in epigrafe è insorto il dott. V, impugnandoli con il ricorso del pari indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.

A sostegno del gravame, il ricorrente ha dedotto con un unico motivo le censure di: illegittimità della sua esclusione ed illegittimità in via derivata dei lavori della Commissione per violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 9 del bando e del verbale n. 1;
eccesso di potere sotto diverse figure sintomatiche
.

In sintesi, quest’ultimo lamenta che, nella prima macro-fase (da lui non superata) sarebbe mancata un’effettiva valutazione comparativa tra i profili curriculari selezionati, in grado di dare contezza di una scala di valori tra gli stessi e capace, di conseguenza, sia di spiegare l’individuazione preliminare dei candidati ammessi alla successiva fase concorsuale, sia di indicare le ragioni per cui, di converso, il dott. V non è stato ammesso a tale fase.

Invero – aggiunge il ricorrente – proprio la prossimità di valori tra i diversi candidati avrebbe richiesto alla Commissione esaminatrice un ben maggiore sforzo motivazionale, volto a spiegare il perché, di fronte a giudizi comunque positivi, si è scelto di premiare alcuni candidati e non altri, come lo stesso ricorrente.

Il dott. V, oltre alla domanda di annullamento ha formulato domanda di condanna in forma specifica ex art. 34, comma 1, lett. a), c.p.a., chiedendo, per il caso di accoglimento del ricorso, che l’adito Tribunale disponesse la sua rivalutazione e la rinnovazione della procedura selettiva da parte di una Commissione in diversa composizione.

Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi “ G. D’Annunzio ” di Chieti-Pescara, depositando una relazione e documentazione sui fatti di causa e contestando le pretese attoree.

Si è costituito in giudizio, altresì, il dott. M P, depositando memoria ed eccependo nel merito l’infondatezza delle censure di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 13/2019 del 28 gennaio 2019 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare – attesa la sussistenza del fumus boni juris – limitatamente alla sottoposizione del ricorrente al colloquio orale con attribuzione dei punteggi secondo i criteri predeterminati dalla Commissione.

Per l’effetto la Commissione si è nuovamente riunita nella seduta del 4 marzo 2019 (v. verbale n. 5: all. 3 ai motivi aggiunti), allo scopo di procedere alla valutazione del ricorrente. Quest’ultimo, quindi, in tale sede ha discusso pubblicamente i titoli e le pubblicazioni scientifiche presentati nella procedura selettiva.

Tuttavia, all’esito di detta valutazione, la graduatoria ha visto confermato al primo posto il dott. M P, con punti 93,2, seguito dalla dott.ssa Sara F, con punti 87,3 e dal dott. V, con punti 84,5. Gli esiti della procedura sono stati approvati con decreto rettorale n. 398 del 21 marzo 2019, che ha confermato vincitore della stessa il suddetto dott. P.

Avverso l’ora visto decreto rettorale, nonché avverso il verbale della seduta dalla Commissione n. 5 del 4 marzo 2019, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti depositati il 20 maggio 2019, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e deducendo le seguenti censure:

1) illegittima valutazione delle pubblicazioni, violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 143 del 25 maggio 2011, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 89 del 28 luglio 2009, n. 89, degli artt. 11 e 12 del bando, del verbale n. 1 e dell’art. del regolamento interno dell’Ateneo, eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche, in quanto sarebbe stato pretermesso l’ iter valutativo degli indici bibliometrici: in particolare, la Commissione avrebbe attribuito i punteggi relativi alle pubblicazioni solo per i profili qualitativi delle opere, non anche per i profili quantitativi rappresentati dai ridetti indici bibliometrici, e ciò avrebbe svantaggiato il ricorrente, il quale avrebbe un numero di citazioni ottenute per le proprie opere e un indice di H più elevati degli altri due concorrenti;

2) illegittima valutazione delle pubblicazioni, violazione dell’art. 24 della l. n. 240/2010, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 143 del 25 maggio 2011, dell’art. 3 del decreto del M.I.U.R. n. 89 del 28 luglio 2009, n. 89, degli artt. 11 e 12 del bando, del verbale n. 1 e dell’art. del regolamento interno dell’Ateneo, eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche , perché sarebbero illegittime anche le valutazioni dei Commissari concernenti i criteri di valutazione qualitativi;
in particolare, tali criteri o sarebbero stati privati di una reale capacità selettiva, dando luogo a valutazioni “appiattite” per tutti i candidati, o comunque sarebbero stati mal concepiti;

3) illegittima valutazione dei titoli, violazione degli artt. 23 e 24 della l. n. 240/2010, degli artt.

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