TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2016-01-29, n. 201601295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, ordinanza collegiale 2016-01-29, n. 201601295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601295
Data del deposito : 29 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 15735/2015 REG.RIC.

N. 01295/2016 REG.PROV.COLL.

N. 15735/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15735 del 2015, proposto da:


Iniziative Agricole s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti D L e M U, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. M A in Roma, Via G. Avezzana n.6;


contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

nei confronti di

Eni s.p.a., in persona del procuratore ing. Carlo Vito Russo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni de Vergottini, Marco Petitto e Alessandra Podio, presso lo studio dei quali in Roma, Via A. Bertoloni n. 44, ha eletto domicilio;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 23.9.2015, notificato il 15.10.2015, relativo all’occupazione temporanea di terreni situati nel comune di Ravenna, interessati dall’Area “pozzo Angelina 1”, ricadente nella concessione per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi “A.C27.EA”;

b) del verbale di immissione in possesso del 5.11.2015 (notificato in pari data).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione e della società Eni;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;


Ritenuto - impregiudicata ogni questione, anche in rito - di acquisire ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a. copia del provvedimento impugnato con l’eventuale documentazione d’interesse, oltre a una relazione di chiarimenti sui fatti di causa;

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