TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2011-11-18, n. 201101105
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N. 01105/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2005, proposto da:
A A P, rappresentata e difesa dall'avv. P F, con domicilio eletto in Cagliari, via Sonnino n. 37;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Cagliari, Commissione Esame Dottore Ricerca Economia Università di Cagliari, Collegio Docenti Corso Dottorato Ricerca Università di Cagliari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliati per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
nei confronti di
M G, S G, C Giovanni Battista;
per l'annullamento
del provvedimento “relazione finale” sull’esame per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in Economia politica, XV ciclo, col quale è stato proposto al Rettore dell’Università di Cagliari che non sia conferito alla ricorrente il titolo di Dottore di ricerca;
dell’eventuale provvedimento negativo del Magnifico Rettore, non conosciuto;
di tutti gli atti della resistente Commissione in relazione al conferimento del suddetto titolo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Università degli Studi di Cagliari, della Commissione di Esame Dottore Ricerca Economia Università di Cagliari e del Collegio Docenti Corso Dottorato Ricerca Università di Cagliari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. G R e uditi l’avvocato Franceschi per la ricorrente e l’avvocato dello Stato Tenaglia per l’Amministrazione;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha frequentato il Corso di Dottorato di Ricerca in Economia politica di durata triennale e ha sostenuto in data 25.10.2004 l’esame finale di Dottorato conseguendo un giudizio negativo per quanto riguarda sia il conferimento del titolo di dottore in ricerca sia la possibilità di ripetere l’esame.
Ha quindi proposto ricorso contro i provvedimenti in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi in diritto:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 commi 7 e 8 del Decreto Miur n. 224/99;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 del Decreto Miur n. 224/99 nonché dell’art. 3 della L. 241 del 1990, violazione dei principi d’imparzialità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione, eccesso di potere;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 3 lettere c) e d) del decreto Miur n. 224/1999;
5) eccesso di potere per sviamento.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso
In data 20 luglio 2011 sia la difesa dell’Amministrazione sia la difesa della ricorrente depositavano memoria.
Il 29 luglio 2011 la difesa del ricorrente depositava memoria di replica.
Alla udienza pubblica del 5.10.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Quanto al primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporterebbe la caducazione dell’intera procedura, ne va rilevata l’infondatezza.
L’art. 6 del D.M. 224 del 1999 dispone al comma 7 che “gli atenei definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina”.
Il comma 8 della medesima disposizione prevede che “decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti”.
La difesa erariale sostiene che la disciplina di Ateneo con il decreto rettorale 2216 del 1999 non ha recepito il limite temporale di cui al D.M. 224/99 e che pertanto, essendo tale decreto emanato in virtù del potere regolamentare riconosciuto dall’art. 4 della L. 210 del 1998, la decadenza dei membri della Commissione non si sarebbe verificata.
Tale ricostruzione è condivisa dal Collegio.
L’art. 4 della L. 210 del 1998, nel testo vigente all’epoca della instaurazione della controversia qui all’esame, al comma 2 recitava:
“Le università, con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università”.
Il potere regolamentare, come era espressamente previsto dalla citata disposizione, doveva essere esercitato dalle Università in conformità ai criteri generali determinati con decreto del Ministro.
Tali criteri generali sono stati fissati dal D.M. 224 del 1999 che, all’art. 6 comma 7, ha previsto un preciso limite temporale entro cui le Commissioni avrebbero dovuto operare e che al mancato rispetto di quel termine fosse connessa la decadenza delle Commissioni.
Nel caso posto all’attenzione del Collegio, la Commissione, nominata con decreto rettorale in data 9.2.2004 ha sì, operato al di fuori del termine previsto dal D.M. 224 del 1999 ma tale termine, con la connessa sanzione della decadenza, non è stato previsto dal decreto rettorale 2216 del 1999.
La conseguenza è che, essendo le modalità di accesso disciplinate dal regolamento dell’Università, in applicazione della L. 210 del 1998 e che, in applicazione dei criteri generali previsti dal D.M. 224 del 1999, la previsione di prescrizioni puntuali era demandata all’autonomia regolamentare dell’Università stessa, nessuna decadenza della Commissione si è verificata.
Il primo motivo di ricorso è pertanto infondato.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Va ricordato che il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile, unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio la Commissione aveva preventivamente fissato i criteri per la valutazione dei candidati per poi esprimere, sulla base di quei criteri, un giudizio negativo sul lavoro svolto dalla ricorrente.
Il giudizio negativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente è ampiamente motivato e, in sostanza, confermativo del giudizio espresso dal Collegio dei docenti nella riunione del 26 luglio 2004.
E’ invece fondato il terzo motivo e determina l’accoglimento del ricorso.
L’art. 13 comma 9 del regolamento Corsi dottorato di ricerca dispone al comma 9 che “in caso di esito negativo l’esame finale può essere ripetuto non più di una volta, a distanza di un anno, secondo le norme previste nel comma 7 del presente articolo. Il Collegio dei docenti, sentito il tutore, provvederà a stabilire l’ulteriore attività di ricerca richiesta al dottorando, che non avrà comunque titolo ad una proroga della borsa di studio, né ad altro trattamento economico da parte dell’Università”.
La Commissione ha giudicato non sussistenti le condizioni per la ripetizione dell’esame ma tale valutazione, in disparte l’assoluto difetto di motivazione, non rientrava, come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, tra i poteri della stessa.
La disposizione sopra citata non attribuisce alla Commissione alcun potere in ordine alla decisione di consentire alla candidata l’accesso alla ripetizione dell’esame neanche, come nel caso qui all’attenzione, quando la candidata stessa aveva già beneficiato di una proroga che le ha permesso di presentare la tesi a conclusione dell’anno accademico successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata.
Il ricorso è, in definitiva, fondato e deve essere accolto per i motivi sopra esposti. Possono essere assorbite le ulteriori censure dedotte avverso gli atti impugnati.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.