TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-20, n. 201804399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-20, n. 201804399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201804399
Data del deposito : 20 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2018

N. 04399/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09414/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 9414 del 2006, proposto da Dell'Aglio Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. A G P, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, via Pellegrino Matteucci, n. 41;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per il riconoscimento

del diritto alla corresponsione dell'indennita' di posizione di cui alla Legge n. 334 del 1997.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO

Il ricorrente, generale in quiescenza, premette che, con lettera - prot. n. 5197- cod.id. 05 - ind. Class.

5.12.7 del 26.7. 2006 della Direzione Generale per il Personale Militare , IV Reparto-11^ Divisione, gli è stato comunicato il provvedimento di diniego del riconoscimento del diritto alla speciale indennità di posizione dirigenziale di cui all'art. 1 della legge n. 334 del 1997, per carenza del presupposto relativo all’effettivo espletamento di funzioni di dirigente generale, in quanto egli sarebbe stato promosso al grado di “ Maggiore generale ” (qualifica corrispondente a quella di “ Dirigente generale ”) soltanto il giorno prima di essere collocato in quiescenza.

A sostegno del proprio ricorso, deduce:

- illegittimità ed ingiustizia del diniego- erronea interpretazione della legge n. 334 del 1997.

In realtà, il ricorrente non sarebbe stato promosso un giorno prima della cessazione dal servizio, avvenuta in data 12.3.2001, ma due giorni prima, cioè in data 10.3.2001.

Inoltre, sarebbe stato promosso al grado di “ Maggiore generale ” ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 luglio 1971 n. 536 e, quindi, previa valutazione, cioè sulla base di un giudizio di idoneità.

Conclude per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con atto formale, depositato in data 19.2.2009, si è costituita l’intimata amministrazione.

Alla pubblica udienza speciale di smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

1.L’art.1 della Legge 2.10.1997 n. 334, con i commi 1° e 2°, stabilisce:

“1. In attesa dell'estensione del regime di diritto privato al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato ed in coerenza con la nuova struttura retributiva stabilita per la dirigenza pubblica dai rispettivi contratti collettivi nazionali, ai dirigenti generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni statali, ferme restando la vigente articolazione in livelli di funzione e le corrispondenti retribuzioni, spetta per gli anni 1996 e 1997, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale ed accessorio, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede contrattuale, un'indennità di posizione correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite e pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità: a) lire 24 milioni per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali e periferici di livello pari o superiore;
b) lire 18 milioni per ogni altra funzione. In presenza di particolari condizioni di complessità o rilevanza delle posizioni, ciascun Ministro può riconoscere una maggiorazione della indennità di cui alla lettera a) fino al 30 per cento del suo importo, nel limite delle risorse assegnate dal Ministro del tesoro in proporzione alle unità di personale in servizio al 1° gennaio 1996.

2. L'indennità di cui al comma 1, nelle stesse misure e con i medesimi criteri, spetta al personale delle carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata a dirigente generale, nonché ai dirigenti generali della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio, nonché ai dirigenti generali equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o indennità aventi analoga natura, fatto salvo il trattamento di miglior favore, con onere a carico dei bilanci degli enti di appartenenza” .

L'emolumento de quo si profila come strettamente correlato " alle funzioni dirigenziali attribuite " e presuppone, perciò, l'effettivo espletamento delle funzioni relative, nel corso del periodo di servizio.

Invero, il meccanismo della promozione " alla vigilia " della cessazione dal servizio, previsto per gli ufficiali, non può, in ogni caso, dare luogo alla corresponsione di indennità specificamente legate, come nel caso di cui all’art. 1 della legge n. 333 del 1997, allo svolgimento di funzioni dirigenziali: ciò, in quanto l'eventuale avanzamento ad un grado che, in ipotesi, comporterebbe la copertura di determinate funzioni non risulta parimenti accompagnato dal concreto ed effettivo svolgimento delle funzioni medesime: condizione, questa, indefettibile al fine di accedere, in ragione del criterio di corrispettività e data la natura retributiva di siffatta indennità, a qualsivoglia trattamento economico legato al particolare ruolo da rivestire.

2.Orbene, nel caso di specie, non è in contestazione (né potrebbe esserlo) la circostanza che il ricorrente non abbia mai espletato l'attività di direttore generale, né, comunque, conseguito il relativo livello di inquadramento nel corso della sua attività di servizio.

Dalla evidenziata “ ratio legis” , consegue che, nella specie, la decisione amministrativa di non attribuire detta indennità nei confronti del personale che abbia conseguito la qualifica dirigenziale soltanto in coincidenza con la cessazione dal servizio attivo non appare inficiata da profili di illogicità ed irrazionalità, non potendo rilevare, in senso contrario, la evidenziata circostanza che il ricorrente abbia ottenuto la promozione due giorni prima - e non un giorno prima- della data di cessazione dal servizio.

Le argomentazioni prospettate dal ricorrente, a sostegno della sua tesi, non possono essere condivise, atteso che l’indennità in parola è stata concepita in ragione delle peculiari esigenze perequative, proprie della dirigenza militare non contrattualizzata, rispetto all’omologo personale civile ammesso alla contrattazione, e, quindi, al fine di omogeneizzare il trattamento economico di personale che esplica determinate funzioni dirigenziali con connesse responsabilità.

Va, per completezza, precisato che la stessa indennità non potrebbe essere corrisposta neppure mediante la sua inclusione nell'indennità di ausiliaria, sia perché sussiste un divieto di cumulo tra pensione normale (o assegno equivalente) e trattamento di attività, ai sensi dell'art. 133 del DPR n. 1092 del 1973 - per cui al trattamento pensionistico non potrebbe accompagnarsi una indennità legata al tipo di attività svolta in caso di richiamo in servizio- sia perché il richiamato art. 1 della legge n. 334 del 1997 prevede espressamente, al comma 2, che l'indennità di ausiliaria non possa essere rideterminata in base alla ridetta indennità di posizione dirigenziale (limitazione ritenuta costituzionalmente compatibile dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 luglio 2001 n. 254).

3.Pertanto, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

4.Nondimeno, le incertezze interpretative sussistenti al momento della proposizione del ricorso consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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