TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400135

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-01-29, n. 202400135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400135
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00135/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00483/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 483 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentati e difesi dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla riparametrazione e ricalcolo della retribuzione alla quale hanno titolo per ogni ora di prestazione di lavoro straordinario, con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro, per la determinazione della misura della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, della indennità pensionabile, avente natura intrinsecamente e strettamente retributiva, nonché del diritto a percepire le somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, maturate e non corrisposte, previo ricalcolo della retribuzione a tale titolo dovuta con inclusione nella determinazione della retribuzione - parametro della indennità mensile pensionabile e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento del dovuto;

per la disapplicazione

dell’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, dell’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (per contrasto con l’art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, nonché per contrasto con il principio di ragionevolezza, con il principio di non contraddittorietà e di omogeneità);

per la condanna

dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione per lavoro straordinario espletato e non congruamente remunerato, previo ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario maturata, in ragione della riparametrazione da operare in ragione della considerazione dell’indennità mensile pensionabile o a prescindere dalla medesima circostanza (per il periodo 01.10.2017-31.12.2017);

per quanto riguarda i motivi aggiunti, per la disapplicazione

dell’art. 22 del D.P.R. 15 marzo 2018 n. 39, dell’art. 38 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 57, degli artt. 2, comma 1, lett. B, 4 e 7 del D. Lgs. 195/1995 (per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione sia agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che in relazione agli artt. 5 e 6 della Carta Sociale Europea, nonché per contrasto con gli artt. 18 e 39 Cost. e con l’art. 43 della L. 121/1981), nonché dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e, nei limiti di quanto occorrente, dell’art. 12 del D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 184 (per contrasto con l’art. 43 della L. 121/1981, nonché per contrasto con gli articoli 3 e 36 della Costituzione).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il dott. P F e udito per le parti il difensore avv. N Z, in sostituzione dell’avv. A C, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato in data 31 marzo 2022 e depositato il successivo 27 aprile 2022, i ricorrenti, premettendo di appartenere al Corpo della Guardia di Finanza, con il ruolo di sottufficiali, e di essere impiegati presso gli Uffici della Regione, hanno agito innanzi a questo Tribunale per l’accertamento del diritto al ricalcolo della retribuzione per lavoro straordinario mediante inclusione nella retribuzione-parametro dell’indennità pensionabile, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive spettanti in riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di proposizione del ricorso.

1.1. A sostegno delle pretese azionate, i ricorrenti hanno in particolare lamentato che l’indennità pensionabile prevista dall’art. 43 della L. n. 121/1981, nonostante la sua natura retributiva, non è tenuta in considerazione ai fini della determinazione della retribuzione-parametro utilizzata per il computo della retribuzione dovuta per lavoro straordinario, proponendo diversi motivi di doglianza, così sintetizzabili:

a) “Illegittimità per violazione dell’art. 43, comma 3, l. 121/1981 in combinato con il comma 16 stesso articolo che rinvia all’art. 16 l. 121/1981 – violazione dell’art. 43 cit., comma 14, l. 121/1981 – violazione art. 43 bis l. 121/1981”, per essere la misura del compenso per lavoro straordinario, a partire dai D.P.R. nn. 163 e 164 del 2002, non correlata alla misura della retribuzione ordinaria mensile, come invece disposto dall’art. 43 della L. n. 121/1981, nonché frutto di determinazione forfettaria;

b) “Illegittimità derivata – violazione dell’art. 36 della Costituzione – Illegittimità per violazione dell’art. 63, comma 3, l. 121/1981” , attesa l’inadeguatezza della remunerazione per lavoro straordinario, anche alla luce del principio generale che impone di retribuire tale componente in misura maggiorata rispetto al lavoro ordinario;

c) “Illegittimità derivata per violazione dell’art. 3 cost. – violazione del principio di ragionevolezza – irrazionalità”, posta l’irragionevolezza della scelta del Legislatore di prevedere, con riguardo alla più gravosa prestazione di lavoro straordinario, una retribuzione inferiore a quella del lavoro ordinario.

1.2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite nel presente giudizio in data 3 maggio 2022 per resistere al ricorso di controparte.

2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 9 agosto 2023, i ricorrenti, sostanzialmente reiterando le medesime censure già prospettate nell’atto introduttivo di giudizio, hanno impugnato anche il D.P.R. n. 57/2022, con il quale, tra le altre cose, veniva rideterminato il compenso per lavoro straordinario di categoria, senza tuttavia ancora includere l’indennità pensionabile nella retribuzione-parametro.

3. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato.

Questo Tribunale ritiene infatti di dar seguito, condividendone le approfondite argomentazioni, al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento a identiche fattispecie di giudizio rispetto a quella di causa e in virtù del quale sono state rigettate tutte le censure articolate, anche in questa sede, dai ricorrenti (cfr., tra le altre, le pronunce di T.A.R. Lombardia – Milano, n. 2977/2023;
T.A.R. Sicilia – Palermo, n. 2464/2023;
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, n. 199/2023;
T.A.R. Aosta n. 15/2023;
T.A.R. Sicilia – Catania, n. 2892/2022).

A motivazione del rigetto delle doglianze di parte ricorrente, la richiamata condivisibile giurisprudenza ha, in sintesi, statuito:

i) che l’art. 43 della L. n. 121/1981, disposizione assunta a parametro di legittimità nell’ambito del primo motivo di ricorso, è norma non più in vigore a seguito dell’introduzione del D. Lgs. n. 195/1995 (attuativo della delega di cui all’art. 2 della L. n. 21/1992), corpus legislativo che, nel dettare una nuova disciplina organica per la definizione dei contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e delle Forze armate, ha disposto l’abrogazione delle “ norme … in contrasto con le disposizioni del presente decreto ” (cfr. art. 9), tra cui, dunque, anche l’art. 43 della L. n. 121/1981, poiché incompatibile con il nuovo assetto del sistema retributivo, interamente fondato sulla concertazione;

ii) che le pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali, con cui è stato ritenuto il meccanismo di concertazione previsto dal D. Lgs. n. 195/1995 contrastante con il diritto convenzionale di libertà sindacale, “ pur nella loro autorevolezza, non vincolano i giudici nazionali nella interpretazione della Carta, tanto più se − come nel caso in questione − l’interpretazione estensiva proposta non trova conferma nei nostri princìpi costituzionali ” (Corte cost., n. 120/2018), fermo restando in ogni caso che, anche a ritenere illegittimo il sistema di concertazione in questione, non si arriverebbe comunque a caducare, in via derivata, la disciplina che sia stata prodotta e/o modulata attraverso detto meccanismo;

iii) che, inoltre, non è possibile, attraverso il richiamo all’art. 36 Cost. di cui al secondo motivo, operare un sindacato di “proporzionalità e adeguatezza” di singole componenti della retribuzione, atteso che la disposizione costituzionale si riferisce al complessivo trattamento economico percepito dal lavoratore (cfr. ex multis , Corte cost., n. 470/2002);

iv) che, ancora, il vaglio di ragionevolezza ex art. 3 Cost. del trattamento previsto per il lavoro straordinario, oggetto della censura di cui al terzo motivo, deve scrutinarsi alla luce dei referenti costituzionali propri del pubblico impiego (artt. 54, 97 e 98 Cost.) e, in particolare, dei rapporti in regime di diritto pubblico (art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001), la cui disciplina è permeata dalla dimensione autoritativa del rapporto di servizio, ove la dimensione dell’interesse pubblico prevale sulle logiche strettamente economicistiche (che connotano, invece, l’impiego privato) e legittima la remunerazione delle ore di straordinario in via forfettaria;
a difettare, del resto, è la stessa logica sottesa all’aumento di retribuzione previsto dall’art. 2108 c.c., in quanto, mentre nell’impiego privato vi è un soggetto che si “appropria” delle maggiori utilità derivanti dal lavoro straordinario, ed è quindi coerente che il lavoratore partecipi dei relativi vantaggi, nell’ambito dell’impiego pubblico nessuno si appropria uti singulus del risultato prodotto dallo sforzo addizionale del dipendente pubblico, che è rivolto invece a vantaggio della collettività;

v) che, infine, alla data di emanazione del D.P.R. n. 57/2022, censurato con i motivi aggiunti, non era ancora in vigore la L. n. 46/2022, che ha avviato il processo di implementazione dell’associazionismo sindacale militare.

Alla luce di tutte le ragioni appena esposte, dalle quali non si ravvisano ragioni per discostarsi, il ricorso in esame deve essere integralmente respinto.

5. La complessità e la novità della questione al momento della proposizione del ricorso giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi