TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-11-14, n. 201900836
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/11/2019
N. 00836/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2012 REG.RIC.
N. 00501/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2012, proposto da:
Impresa Loi G, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R P e S S, con domicilio eletto presso lo studio della prima, in Cagliari, via Sonnino n.84;
contro
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Regina Margherita n. 1;
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2012, proposto da:
Impresa Loi G, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R P e S S, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Cagliari, via Sonnino n.84;
contro
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Regina Margherita n. 1;
per la condanna dell’INPS (con il ricorso n. 264 del 2012):
- al risarcimento del danno subito dall'Impresa Loi G a seguito del mancato riconoscimento del diritto alla integrazione salariale in relazione al periodo dal 2 luglio 2001 al 15 settembre 2001 (11 settimane) di cui all'istanza presentata dalla ricorrente in data 27 agosto 2001;
e per l’annullamento (con il ricorso n. 501 del 2012):
- del provvedimento di cui alla nota INPS - Sede di Nuoro datata 26 aprile 2012, avente a oggetto “Domanda di integrazione salariale Stab./Cant. Di Orosei impianto fognario depurativo Autorizzazione n. 530020034453, nella parte in cui dispone che “in base agli elementi forniti, l’evento che ha dato luogo alla riduzione e/o alla sospensione dell’attività di codesta Ditta non è stato ritenuto oggettivamente non evitabile. IN relazione a ciò codesta Ditta è tenuta a versare a questo Istituto, all’atto della richiesta di rimborso delle integrazione salariali, contributo addizionale previsto dal secondo comma dell’art. 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427” .
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Vistigli gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 26 maggio 2000, all’esito di apposita procedura a evidenza pubblica, l’Impresa Loi G aveva stipulato con il Consorzio Acquedotto sul Rio Govossai (da qui in poi soltanto “Consorzio”) un contratto d’appalto avente a oggetto la realizzazione dell’impianto fognario e di depurazione delle acque reflue per i comuni ricadenti nel bacino servito dalla diga di Pedra e’ Ottoni.
Decorsi dieci giorni dall’avvio dei lavori il Comune di Orosei, con deliberazione della Giunta 5 giugno 2001, n. 121, aveva chiesto alla stazione appaltante di disporre la sospensione degli stessi durante la stagione turistica, in ragione del pericolo alla circolazione stradale arrecato dalla presenza di scavi nelle principali arterie di comunicazione del centro abitato.
Il Consorzio, in accoglimento di tale richiesta, con ordine di servizio 19 giugno 2001, n. 2, aveva disposto la sospensione dei lavori sino al 15 settembre 2001, consentendone la prosecuzione solo nella parte relativa all’impianto di depurazione e al collettore finale, i quali, come poi attestato dal direttore dei lavori con nota del 15 novembre 2001, consistevano “nella fornitura e al montaggio di alcune opere di carpenteria metallica e di apparecchiature elettromeccaniche fornite da ditte specializzate”, poi effettivamente realizzate