TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2011-03-23, n. 201100077
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N. 00077/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00057/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2011, proposto da:
M K, rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio ex legge presso la segreteria del Tribunale in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;
contro
Questura di Reggio Calabria - Sportello Unico per l'immigrazione, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare emesso in data 11.10.2010, notificato in data 17.12.2010, PROT. N. P-RC/L/N/2009/103781;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, risulta condivisibile l’orientamento che ritiene il delitto di cui all’art. 14 c. 5 ter D. lgs n. 286/98 non riconducibile al novero delle condanne ostative all’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter co. 13 lett. c) D.L. n. 78/09, convertito con modificazioni in l. n. 102/09 (così già, da ultimo, Tar Reggio Calabria, 18 novembre 2010, n. 226, nonché