TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-03-31, n. 201600351

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-03-31, n. 201600351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600351
Data del deposito : 31 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00964/2015 REG.RIC.

N. 00351/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 964 del 2015, proposto da P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti S M e P A, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Reggio Calabria, via S. Anna II tronco n. 18/i;

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti A M L, A L e M T P, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al Viale Calabria n. 82, presso il Coordinamento legale distrettuale dell’Istituto medesimo;

avverso

il silenzio mantenuto dall’amministrazione intimata dopo la richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 14 ottobre 2015


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto intimato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente di aver lavorato a tempo pieno, a partire dall’anno 1978 e fino al 1984, con contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della Comunità Montana Versante dello Stretto;
e dal 1985 a tutt’oggi, alle dipendenze del Comune di Reggio Calabria (sempre full time e con contratto a tempo indeterminato).

Soggiunge che dal modello C2 rilasciato dal Centro Impiego di Reggio Calabria, è dato evincere che lo stesso, negli anni 1976 (tra marzo e dicembre) e nel 1977 (tra febbraio e dicembre) ha lavorato alle dipendenze dell’azienda agricola del sig. Giovanni Quattrone di Pellaro, per 151 giornate all’anno.

Lo stesso ricorrente, nell’approssimarsi dell’età del pensionamento, ha chiesto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il rilascio di un estratto contributivo da cui risultassero i contributi relativi all’attività lavorativa espletata nei due anni predetti, onde poterli ricongiungere a quelli attribuitigli dal 1978 in avanti.

Il richiesto estratto è risultato negativo, per cui l’istante ha chiesto all’I.N.P.S che, sulla base del documento citato, gli venissero accreditati i contributi corrispondenti.

A conclusione della corrispondenza intercorsa dal luglio 2012 in poi, l’Istituto ha comunicato, con missiva del 29 luglio 2014, di non essere in possesso di alcun documento comprovante il rapporto di lavoro relativo ai due anni sopra indicati e che, da verifica degli elenchi del Comune di Reggio Calabria e frazione di Pellaro, egli non risulterebbe iscritto nei medesimi.

L’odierno ricorrente, con istanza inviata telematicamente il 14 ottobre 2015 e pervenuta il medesimo giorno, ha richiesto all’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990, di poter visionare gli elenchi dei lavoratori agricoli di Reggio Calabria, frazione Pellaro, relativi agli anni 1976 e 1977, per, eventualmente, estrarne copia.

Tale richiesta non è stata riscontrata nei termini di legge.

Nel rivendicare la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti cui è chiesto l'accesso e nell’escludere che i documenti oggetto della richiesta di accesso rientrino tra quelli indicati dall’art. 24 della stessa legge 241/1990, chiede il ricorrente che, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, venga acclarato il proprio diritto ad accedere agli atti richiesti con la predetta istanza;
e, quindi, a visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione in possesso dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale da cui possano risultare i provvedimenti, con relativa motivazione, da cui dovrebbe essere conseguita (o, eventualmente, negata) la propria iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dell’epoca.

L'Istituto intimato, costituitasi in giudizio, ha sostenuto la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 23 marzo 2016.

Come documentalmente illustrato da INPS (cfr. memoria difensiva depositata in atti il 17 marzo 2016), con PEC del 1° dicembre 2015 è stata comunicata al legale dell’odierno ricorrente la decisione della Commissione Provinciale Tripartita del 17 novembre 2014, con la quale è stata respinta la richiesta di reiscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per gli anni 1976-1977.

Tale sopravvenienza, secondo l’Istituto previdenziale, priva l’odierno ricorrente del persistente interesse alla delibazione del presente mezzo di tutela, rivolto avverso il silenzio mantenuto dall’Istituto previdenziale in esito alla richiesta di accesso agli atti presentata in data 14 ottobre 2015.

Di tale avviso non è il Collegio.

Si osserva infatti che – impregiudicata, ovviamente, l’esercitabilità, nella competente sede giurisdizionale, delle consentite azioni avverso la determinazione come sopra indicata – la finalità meramente difensiva dell’esperito mezzo meriti tutela: in proposito ravvisandosi, proprio in ragione della non confutabile attualità della pretesa a contestare il diniego di reiscrizione negli elenchi per le indicate annualità, la persistenza dell’interesse in capo all’odierno ricorrente.

Al riguardo, è opportuno rammentare che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:

- un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa)

- ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo rimanendo che l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).

Inoltre, in tema di accesso ai documenti, il nesso di strumentalità fra l'interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).

Escluso, sulla base di quanto sopra esposto, che nella fattispecie rilevino ragioni legittimamente ostative all’accesso come sopra azionato dall’odierno ricorrente, vengono in considerazione la piena ammissibilità dell’esperito mezzo di tutela giurisdizionale, nonché la fondatezza della pretesa fatta valere.

Nel dichiarare, pertanto, il diritto del ricorrente all’accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l’ostensione, dispone il Collegio che l’intimato Istituto previdenziale a tanto provveda entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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