TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-09-03, n. 201910679

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-09-03, n. 201910679
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910679
Data del deposito : 3 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/09/2019

N. 10679/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02714/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2714 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A V, R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R F in Roma, via Piemonte 39;

contro

Ice - Agenzia per la Promozione all'Estero e l’Internazionalizzazione delle Imprese Italiane, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Altamura, Valeria Falconi, Giancarlo Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Altamura in Roma, via Cicerone, n. 60;

per l'annullamento

- del provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali dell’I.C.E. - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane del 4.2.2019, prot. 0012546/19, comunicato a mezzo PEC in pari data, a mezzo del quale è stata disposta l’esclusione di International Security Service Vigilanza S.p.A., per supposta anomalia dell’offerta, dalla “Gara europea a procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di Vigilanza armata e teleradioallarme della sede di Roma dell’ICE – Agenzia per l’Italia Digitale”;

- del verbale del 25.1.2019 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, che compendia le operazioni di valutazione delle giustificazioni prodotte, nell’ambito dell’attivato subprocedimento di verifica di anomalia, da International Security Service Vigilanza S.p.A.;

- in parte qua, di tutti i verbali di gara nella parte in cui è stata valutata la non congruità dell’offerta presentata da International Security Service Vigilanza S.p.A.;

- della determina n. 695 del 20.2.2019 del Direttore Generale dell’I.C.E. - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese di aggiudicazione della procedura di gara in favore dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A.;

- dell’avviso di aggiudicazione, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, di cui alla nota prot. n. 0019737/19 del 22.2.2019;

- della “comunicazione esito gara ex art. 76 D. Lgs 50/2016 e riscontro richiesta di accesso atti” di cui alla nota prot. 0019724/19 del 22.2.2019;

- di ogni altro atto precedente, successivo, conseguenziale e comunque connesso a quelli impugnati;

nonche’ per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra I.C.E. - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. nelle more della definizione del presente giudizio;

nonché, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.

nonché per motivi aggiunti:

- della lex specialis di gara nella parte in cui possa essere interpretata nel senso di richiedere la formulazione di una offerta economica suddivisa per voci di costo relative ai singoli livelli e scatti per il servizio di vigilanza diurno e notturno;

- del verbale di gara n. 7 del 9.10.2018 e relativo allegato nella parte in cui l’offerta della International Security Service Vigilanza S.p.A. è stata ritenuta anomala, nonché del verbale di valutazione dell’offerta dell’Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A., nella parte in cui l’offerta di quest’ultimo è stata ritenuta congrua;

nonche’ per l’accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra I.C.E. - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e l’Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. nelle more della definizione del presente giudizio;

nonche’, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito dalla ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale:

- del verbale n. 11 del 25 gennaio 2019 nella parte in cui l'inaffidabilità dell'offerta della ricorrente principale non è stata fondata su tutte le ulteriori voci di costo che ISSV non ha giustificato e che invece dovrebbe sostenere in ragione dell'offerta tecnica prodotta;
nonché, per quanto occorra avverso:

- le richieste di chiarimento formulate dall'ICE nei confronti della ISSV rispettivamente del 23.11.2018 Prot. n. 31124/18 e del 17.12.2018 Prot. n. 39351/18;

- il diniego di accesso agli atti avanzato da IVU che l'ICE ha consentito solo sotto forma di visione (e non di estrazione di copia) giusta comunicazione in data 11.03.2019 Prot. n. 25988/19 e successiva nota Prot. n. 28180/19 del 15.03.2019;

- nonché ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ICE - Agenzia Promozione All'Estero e Internazionalizzazione Imprese Italiane e dell’Istituto di Vigilanza dell'Urbe spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con bando di gara pubblicato il 27.1.2018 l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) avviava una gara a procedura aperta ex art. 60 del D. lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di Vigilanza armata e teleradioallarme (importo posto a base di gara, IVA esclusa, pari ad € 928.424,00 per una durata contrattuale di 36 mesi).

Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, con assegnazione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per l’offerta economica.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara, con provvedimento del 26.3.2018, n. 0001319/2018, deliberava l’ammissione alla procedura di gara di 10 operatori economici, tra i quali figuravano l’odierna ricorrente International Security Service Vigilanza S.p.A. (ISSV) e la controinteressata Istituto di Vigilanza dell’Urbe S.p.A. (IVU).

Terminate le operazioni di gara, la Commissione giudicatrice, nella seduta del 9 ottobre u.s., stilava la graduatoria finale di gara, che vedeva ISSV collocata al primo posto con 86,98 punti (di cui 59,37 per l’offerta tecnica e 27,61 per l’offerta economica) ed IVU in seconda posizione con 85,98 punti (57,19 per il punteggio tecnico e 28,79 per il profilo economico).

In sede di verifica delle offerte anomale, il Responsabile unico del procedimento, richiedeva la produzione, entro il successivo 2.11.2018, di “dettagliata relazione sulle spese generali, sull’utile di impresa e sul costo del lavoro che, si rammenta, non potrà essere inferiore al costo orario risultante dalle tabelle nazionali di riferimento”, al netto di eventuali “particolari situazioni derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell’impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera”.

La ricorrente replicava con note scritte del 31.10.2018;
facevano quindi seguito due ulteriori richieste di chiarimenti (con nota prot. 0031124/18 del 23.11.2018 e nota prot. 0039351/18 del 17.12.2018), a cui ISSV rispondeva in data 4.12.2018 e 28.12.2018.

Con l’impugnato provvedimento n. 0012546/2019 del 4.2.2019, il RUP, alla luce dei chiarimenti resi, comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara, atteso che, all’esito delle operazioni di valutazione delle giustifiche prodotte dalla ricorrente, queste ultime erano state “ritenute non sufficienti a giustificare l’offerta presentata per la quale permane, quindi, il carattere di anomalia” in quanto “le prove fornite sono state valutate insufficienti a giustificare l’offerta presentata”.

Con determina n. 695 del 20.2.2019 l’amministrazione aggiudicava definitivamente la procedura in favore della controinteressata IVU.

Avverso l’esclusione dalla gara e l’aggiudicazione alla IVU, la ISSV propone il presente ricorso deducendo:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 3 della legge n. 241/1990, nonché dei principi generali in materia di valutazione di congruità delle offerte e garanzia del contraddittorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità;

- violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2017. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi a garanzia della qualità delle prestazioni. Eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, errore sui presupposti;

- illegittimità derivata dell’aggiudicazione.

All’esito dell’accesso agli atti della gara la ricorrente proponeva poi motivi aggiunti deducendo ulteriori censure per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita nel presente giudizio la società aggiudicataria IVU, quale controinteressata, deducendo l’infondatezza del ricorso principale e proponendo altresì ricorso incidentale avverso gli atti di gara nella parte in cui non è stata accertata l’inaffidabilità dell’offerta della ricorrente principale sulle ulteriori voci di costo che ISSV non avrebbe giustificato e che invece avrebbe dovuto sostenere in ragione dell’offerta tecnica prodotta.

Con ordinanza n. 2503/2019 del 30 aprile 2019 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 10 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

L’impugnativa proposta dalla ricorrente è infondata.

Con il primo motivo del ricorso principale (ribadito nel ricorso per motivi aggiunti) si deduce la carenza di motivazione del giudizio di non congruità delle giustificazioni, in quanto non sarebbe stato permesso alla società esclusa di valutare l’iter logico e argomentativo che ha indotto la Commissione di gara a pervenire ad un esito negativo nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia.

La censura non ha pregio.

Le motivazioni che hanno portato all’esclusione sono chiaramente contenute nel provvedimento di esclusione (“le giustificazioni prodotte sono state ritenute non sufficienti a giustificare l’offerta presentata”) ed ulteriormente dettagliate con riferimento al verbale del 25 gennaio 2019, a cui il provvedimento rimanda per relationem e che poi, in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3 L. 241/1990, è stato reso disponibile all’interessata a seguito di domanda di accesso.

In tali atti vengono evidenziate esplicitamente le ragioni di inattendibilità dell’offerta in quanto:

- il Responsabile Unico del Procedimento invitava le società

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