TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-11-07, n. 202214480

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-11-07, n. 202214480
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214480
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 14480/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06758/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6758 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Carta in Roma, viale Parioli n. 55;



contro

Ministero dell'Interno e Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza del 17 maggio 2021, con la quale il ricorrente ha chiesto il pagamento delle spese legali, ex art. 32 l. 22 maggio 1975, n. 152, sostenute nell'ambito dei procedimenti penali n. -OMISSIS- R.G.N.R. del Tribunale Militare di Roma e n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Roma (presso il Giudice di Pace);

nonché per l'accertamento

dell'obbligo delle amministrazioni convenute di provvedere sull'istanza del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Avvocatura Generale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- – -OMISSIS- in servizio presso il -OMISSIS- di Roma – ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 17 maggio 2021, con la quale lo stesso ha chiesto il pagamento delle spese legali, ai sensi dell’art. 32 l. 22 maggio 1975, n. 152, sostenute nell’ambito dei procedimenti penali n. -OMISSIS- R.G.N.R. del Tribunale Militare di Roma e n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Roma.

A sostegno delle proprie pretese il ricorrente ha evidenziato:

- che il -OMISSIS-, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, aveva fatto uso dell’arma da fuoco in direzione di un veicolo il cui conducente aveva tentato di investire prima un altro militare e poi lo stesso ricorrente e aveva accidentalmente colpito due persone estranee ai fatti mentre viaggiavano a bordo di uno scooter;

- che per tali fatti, era stato indagato nell’ambito dei procedimenti penali n. -OMISSIS- del Tribunale Militare di Roma (per il reato di « distruzione o deterioramento di cose mobili militari », di cui all’art. 169 c.p.m.p.) e n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Roma (per il reato di « lesioni colpose »);

- che il primo procedimento si era concluso con ordinanza di archiviazione nella quale era stato attestato che « l’uso dell’arma e quindi soprattutto, per quello che interessa in questa sede, l’esplosione del colpo, appare conseguenza della condotta dei conducenti della autovettura [e che] la condotta dell’indagato va quindi ricondotta nell’uso legittimo delle armi atteso che pur se rivolta nei confronti di soggetto in fuga essa mirava ad evitare l’insorgere di pericoli per altre persone oltre che per gli operanti »;

- che il secondo procedimento era stato archiviato per remissione della querela;

- che,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi