TAR Catania, sez. II, sentenza 2020-11-19, n. 202003077
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2020
N. 03077/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01312/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele D'Anca, M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele D'Anca in Palermo, viale Lazio n. 13;
per l'esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza n. 1833/2016 del -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa A A B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione (pro quota) della sentenza n. 1833/2016 del-OMISSIS-
Alla camera di consiglio del 24 giugno 2020, il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la mancanza di alcuna certificazione attestante il passaggio in giudicato della citata sentenza, invitando parte ricorrente a depositare in giudizio la pertinente documentazione.
Il Collegio ha, inoltre, rilevato che la sentenza era stata depositata come copia per immagine non chiaramente leggibile, priva di una pagina del dispositivo e priva della necessaria asseverazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 22, comma II, del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), di cui al Dlgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ha disposto la regolarizzazione della citata documentazione.
L’ordinanza n. 1524/2020 comunicata a mezzo pec al difensore della parte ricorrente il 25 giugno 2020 è rimasta ineseguita, né parte ricorrente ha deposito ulteriori atti difensivi.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché - nonostante l’avviso già espresso nell’ordinanza n. 1524/2020 con espresso richiamo alla sussistenza di una causa di inammissibilità del ricorso - parte ricorrente non ha depositato alcuna attestazione del passaggio in giudicato.
Il Collegio rileva, inoltre, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche in ragione dell’omesso adempimento, nel termine assegnato (30 giorni), alla richiesta regolarizzazione del deposito della citata sentenza ( v. giurisprudenza consolidata, tra le tante, TAR Sicilia- Catania, Sez. I, 6 novembre 2020, n. 2925ove è ribadito che “la conformità degli atti di parte alle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico costituisce un preciso onere delle parti, assoggettato alla sanzione di inammissibilità del ricorso o dell’atto di costituzione in giudizio;ne consegue che, allorquando sia ordinata la regolarizzazione, la parte interessata deve osservare puntualmente e nel termine stabilito la prescrizione di conformare l’atto indicato alle suddette regole”).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha nemmeno adempiuto alla regolarizzazione della documentazione richiesta con l’ordinanza n. 1524 del 24 giugno 2020 e, anche in ragione di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Il Collegio rileva, infine, che con decreto n. 117/2018, adottato dalla competente Commissione, il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che, dunque, è necessario adesso statuire in via definitiva, tenuto conto che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avviene, ad opera della competente commissione, “ in via anticipata e provvisoria ”, ai sensi dell’art. 126, comma 1, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, “ se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate” e che ai sensi dell’art. 136, comma 2, “ il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta …, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione …”.
A tale riguardo, il Collegio ritiene, che il complessivo esito processuale, consente di rilevare che l’istanza doveva considerarsi già ex ante manifestamente inammissibile e che, pertanto, debba essere disposta la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, con effetto ex tunc, stante l’insussistenza di uno dei presupposti di ammissibilità della relativa istanza e rileva, per completezza di analisi, anche di evidenziare che l’art. 130 bis del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 15, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2018, n. 132, ha disposto che quando “ l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso ”.