TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-01-02, n. 201300001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-01-02, n. 201300001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201300001
Data del deposito : 2 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08425/2011 REG.RIC.

N. 00001/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08425/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 8425 del 2011, proposto da S A, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Reggio d’Aci e F R,presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via F. Confalonieri n. 5;

contro

- il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.;
- il Consiglio Superiore della Magistratura, nella persona del Presidente p.t.;
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

- Fimiani Pasquale, non costituito in giudizio
- Fresa Paolo, non costituito in giudizio
- R G, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cardarelli, Matilde Pariciotti e Sarah Parachini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47
- Viola Pompeo Alfredo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca e Vania Romano, presso lo studio del primo elettivamente domiciliato, in Roma, via G. Paisiello n. 55
- Servello Gianfranco, non costituito in giudizio
- Capasso Lucio, non costituito in giudizio
- P A, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17
- Aniello Roberto, non costituito in giudizio
- C P di Montrone Roberto Maria, non costituito in giudizio
- Corasaniti Giuseppe, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- delle delibere del 7 e del 27 luglio 2011, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura, esaminate le domande per la copertura di nove posti di Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, la cui vacanza era stata pubblicata con telefax n. 16303 del 9 luglio 2010 ed assegnati i relativi punteggi, ha decretato la graduatoria dei candidati e disposto il trasferimento dei prescelti nelle suddette funzioni;

- di tutti i verbali delle riunioni tenute dalla III Commissione del C.S.M., nonché dei verbali delle riunioni del Plenum del C.S.M.;

- dei verbali delle riunione tenute dalla Commissione tecnica e dei relativi giudizi dalla stessa espressi in merito alla capacità scientifica dei candidati e, in particolare, del giudizio “buono”, anziché “ottimo”, espresso nei confronti della ricorrente;

- dei decreti del Ministro della Giustizia del 26 luglio 3 5 agosto con i quali i graduati positivamente ed utilmente sono stati chiamati a ricoprire i posti vacanti;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di R G e di P A e di A P V;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Espone la ricorrente – magistrato di Tribunale destinato all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione ed attualmente sottoposta al procedimento per il conseguimento della VI valutazione di professionalità – di aver partecipato alla suindicata procedura selettiva, preordinata alla copertura di nove posti di Sostituto Procuratore Generale presso la medesima Corte.

Soggiunge di aver conseguito, in esito alla procedura comparativa fra i candidati, punti 10,5, non sufficienti ai fini di un’utile graduazione.

Dopo aver illustrato analiticamente il quadro normativo primario e regolamentare che assiste lo svolgimento delle procedure selettive per il conferimento delle funzioni di che trattasi, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 160/2006 , nonché dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Disparità di trattamento.

Assume in primo luogo parte ricorrente che l’Organo di autogoverno, in violazione delle prescrizioni dettate dalla suindicata Circolare, abbia omesso di prestare il dovuto rilievo alle funzioni dalla stessa dott.ssa S svolte presso all’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione.

Nel sottolineare come l’ingiustificata sottostima delle funzioni di che trattasi si sia tradotta in un non elevato punteggio attitudinale (4,5 punti sui 6 disponibili), soggiunge l’interessata che altri candidati (parimenti accreditati di omogenea esperienza professionale) hanno, diversamente, conseguito un più lusinghiero punteggio: per l’effetto assumendo che la procedura comparativa sia stata inficiata da una valutazione ingiustificatamente diversificata degli aspiranti, sì da determinare ricadute concretamente distorsive nell’impiego del metro valutativo.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 160/2006 , nonché dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere per erronea e falsa applicazione della Circolare. Travisamento dei fatti. Disparità di trattamento.

Nell’osservare come, a fondamento motivazionale del punteggio come sopra attribuito, il C.S.M. abbia osservato che la posizione professionale della ricorrente sia contraddistinta dall’omesso svolgimento di funzioni requirenti (in quanto la dott.ssa S ha svolto esclusivamente funzioni giudicanti civili), esclude quest’ultima che tale connotazione del profilo professionale abbia, sulla base delle indicazioni di cui alla Circolare 12046/2009, carattere penalizzante rispetto al pregresso svolgimento di funzioni giudicanti di merito.

Inoltre, anche altri candidati – pur gratificati da un elevato punteggio attitudinale – verserebbero in omogenea situazione di carriera: per l’effetto assumendo che il metro valutativo impiegato dall’Organo di autogoverno abbia trovato distorsiva applicazione nella ponderazione della posizione dei diversi aspiranti.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 160/2006 , nonché dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Disparità di trattamento.

Assume parte ricorrente – diversamente rispetto a quanto affermato nell’avversata deliberazione – di aver maturato una specifica esperienza anche nel settore penale sia con riferimento alle attività di docenza e di studio e ricerca svolte, sia avuto riguardo a periodi di applicazione presso organi giudicanti penali.

Sostiene poi la ricorrente che il più elevato punteggio che avrebbe gratificato altri candidati – pur parimenti sprovvisti di pregressa esperienza nel settore penale – abbia inficiato gli atti avversati sotto il profilo della disparità di trattamento.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria.

Sarebbe, inoltre, erroneo il riferimento all’assenza di “provvedimenti giurisdizionali pubblicati”, atteso che la dott.ssa S annovera oltre 30 provvedimenti pubblicati e commentati sulle maggiori riviste giuridiche.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e carenza istruttoria.

Contesta, poi, la ricorrente che l’idoneità allo studio ed alla ricerca sia stata dalla medesima dimostrata nell’ambito di pubblicazioni esclusivamente riguardanti la materia civilistica.

Risulterebbe, infatti, documentalmente comprovato che le 21 pubblicazioni della ricorrente hanno ad oggetto, fra l’altro, anche il diritto amministrativo, processuale penale, elettorale, societario.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza istruttoria. Disparità di trattamento manifesta.

Sottolinea poi l’interessata che la delibera oggetto di impugnativa sarebbe incorsa in ulteriori omissioni, rappresentate dalla pretermessa considerazione di elementi suscettibili di refluire nel punteggio espresso per la valutazione attitudinale.

Nel rilevare di aver disimpegnato funzioni di merito (giudicanti) per oltre 20 anni (a fronte dei 15 richiesti nella Circolare di cui in epigrafe), l’interessata evidenzia di non essere mai stata collocata fuori ruolo.

Soggiunge che sarebbero, inoltre, state inadeguatamente valutate altre attività disimpegnate nel corso dello svolgimento di carriera (attività scientifica e di ricerca;
docenze;
partecipazione a corsi del C.S.M.;
competenze linguistiche;
attività di relatore nel corso di incontri di studio).

7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti e carenza di istruttoria. Sviamento di potere.

Contesta poi parte ricorrente l’affermazione riguardante la mancanza di “significative conoscenze ordinamentali”, che sarebbero invece adeguatamente illustrate dal proprio curriculum: la cui incompleta valutazione, ad opera dell’Organo di autogoverno, comproverebbe le carenze di carattere istruttorio inficianti il deliberato in esame.

8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi VIII e XVIII della Circolare del C.S.M. 8 giugno 2009 n. 12046. Eccesso di potere per disparità di trattamento manifesta.

Nel sottolineare che quattro dei nove candidati utilmente posizionatisi in graduatoria sono stati posti, nel corso della carriera, in posizione di fuori ruolo in ragione dello svolgimento delle funzioni di componenti del C.S.M., parte ricorrente evidenzia che tale esperienza professionale sia stata eccessivamente valorizzata in sede valutativa, sì da assumere ingiustificata valenza premiante.

Con motivi aggiunti depositati in giudizio in data 8 ottobre 2012, parte ricorrente ha impugnato:

- la delibera del 25 gennaio 2012, con la quale il C.S.M., facendo seguito alle precedenti delibere del 7 e del 27 luglio 2011, con cui è stato definito il concorso a copertura di nove posti di sostituto procuratore generale, la cui vacanza era stata pubblicata con telefax n. 16303 del 9 luglio 2010, ha preso atto della preferenza manifestata dal dott. C P di Montrone per altra sede, deliberando quindi di conseguenza il trasferimento del dott. Giuseppe Corasaniti, che seguiva in graduatoria il magistrato da ultimo indicato, presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, con funzioni di sostituto procuratore generale, “considerate le precedenti delibere adottate nelle sedute del 7 e del 27 luglio”;

- ogni altro atto e provvedimento ai suddetti presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compreso l’eventuale provvedimento di insediamento nelle funzioni o di autorizzazione all’anticipato possesso delle medesime ed i (non conosciuti) decreti del Ministro della Giustizia.

Pur nel dare atto che la deliberazione del 25 gennaio 2012 “non merita autonoma impugnazione”, parte ricorrente ha nondimeno gravato tale atto con i suindicati motivi aggiunti “per mero tuziorismo”, integralmente richiamando le censure già articolate con l’atto introduttivo del giudizio.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

Si sono inoltre costituiti in giudizio i controinteressati dott.ri Romano, Viola e Policastro, analiticamente controdeducendo rispetto alle censure esposte con il mezzo di tutela all’esame, con conclusiva richiesta di reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 19 dicembre 2012.

DIRITTO

1. Giova procedere – preliminarmente alla disamina dei profili di censura al Collegio sottoposti con il presente mezzo di tutela – ad una breve disamina del quadro primario di riferimento concernente il conferimento di funzioni requirenti di legittimità, completato – necessariamente – con la disciplina derivata, di carattere applicativo, elaborata dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia.

1.1 Viene, innanzi tutto, in considerazione l’art. 12. del D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160 (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni):

- il cui comma 5 dispone che, per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 5, 6 (funzioni giudicanti di legittimità: consigliere presso la Corte di cassazione;
funzioni requirenti di legittimità: sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione), 9 e 11, “é richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 76-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni”;

- ed il cui (successivo) comma 13 prevede che “per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme;
tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico”.

1.2 Non meno rilevante, ai fini del decidere, si dimostra il complesso di disposizioni dettate dal C.S.M. con Circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 (disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni, modificata con delibere del 2 luglio 2009, 31 maggio 2010 e 9 febbraio 2011).

In particolare, il Par. VII (Concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità) ha previsto che “nella procedura concorsuale interverrà, quale organo ausiliario della III Commissione referente, la commissione tecnica prevista dall’art. 12, comma 13, del D.Lgs. 160/2006, che dovrà esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti secondo quanto stabilito nella circolare approvata con delibera del 12.11.2008. Il parere della commissione tecnica dovrà essere espresso prima della valutazione da parte della III commissione delle attitudini e del merito, secondo quanto previsto nel par. XVIII”.

Lo stesso Par. VII prosegue precisando che “la III Commissione del CSM, almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l’assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, previa apposita riunione con la Commissione Tecnica prevista dall’art. 12 co. 13 D.Lgs. n. 160 del 2006, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione Tecnica prevista dall’art. 12 co. 13 D.Lgs. 160/2006”.

Per i magistrati che abbiano superato la seconda o la terza valutazione di professionalità, inoltre, la Circolare puntualizza che “dovrà essere preliminarmente valutata, da parte del Consiglio Superiore, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti saranno assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati”.

Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all’atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

Quanto ai magistrati fuori ruolo, la Circolare in rassegna evidenzia che essi “potranno produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili;
inoltre, potranno produrre atti (con esclusione di provvedimenti giurisdizionali che non siano a loro firma) alla redazione dei quali hanno contribuito, specificando la valenza dell’apporto fornito ed in numero non superiore a cinque, quando le modalità organizzative e operative dell’ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell’elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Per l’accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme”.

Il successivo Par. VIII, punto 1., precisa che “le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e ad esercitare le relative funzioni”.

A tal fine (punto 2.) “si tiene innanzi tutto conto del giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, ai sensi dell’art. 11, comma 15 D.Lgs. n. 160/2006”;
mentre le attitudini stesse “vanno valutate:

a) con riferimento all'identità o analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione;

b) con riferimento alle generiche e specifiche capacità risultanti dai pareri già espressi dai Consigli Giudiziari o a questi richiesti specificamente, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti a richiesta dei Consigli Giudiziari, dagli eventuali accertamenti diretti del Consiglio Superiore nonché dalle schede di auto relazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato”.

Se “nella valutazione delle attitudini per l’assegnazione e i tramutamenti a posti di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si terrà conto del parere espresso dalla commissione tecnica sulla capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale ci si potrà discostare con adeguata motivazione” (punto 3.), il punto 8. del medesimo Par. VIII precisa che al fine in discorso “si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni;
per l’assegnazione e i tramutamenti ai posti di magistrato di tribunale addetto all’Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuirà particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni”.

Il Par. XVIII delle Circolare in rassegna (Assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione ed alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione), così individua gli elementi suscettibili di valutazione, con accessiva graduazione dei punteggi rispettivamente attribuibili:

Attitudini

a) elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni di legittimità sino a punti 6

b) lodevole esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti punti 1

Merito

Impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria sino a punti 3

Anzianità

L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità (vedi par. XVI della presente circolare) per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi punti 0,50 fino ad un massimo di punti 3.

1.3 Merita, ulteriormente, di approfondire i contenuti della delibera dell’Organismo di autogoverno 12 novembre 2008 (Studio relativo alla composizione della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D. Lgs. 160/2006, alle attività della commissione suddetta ed ai rapporti tra questa e la Terza commissione referente;
modificata, poi, con delibera del 9 novembre 2011), con la quale, sulla premessa che, “ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme, che rappresenta uno degli elementi di valutazione”, è stato precisato che:

- “la commissione tecnica … non deve esaminare “i candidati”, ma esclusivamente i loro “titoli professionali e scientifici”, come si esprime il comma 14 dell’art. 12: vale a dire le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari e gli eventuali scritti giuridici extragiudiziari”;

- “la complessità di tale valutazione determina la necessità – avvertita dal legislatore – di delegare ad un organismo tecnico esterno-interno il compito di fornire alla terza commissione e al Consiglio superiore della magistratura gli strumenti utili per effettuare con rapidità, correttezza e trasparenza una valutazione corretta”;

- “la finalità di un tale esame è esclusivamente quella di accertare la capacità scientifica e di analisi delle norme che i titoli siano eventualmente idonei a dimostrare, e non anche altri profili da tenere presenti nel giudizio attitudinale (ad esempio la capacità di resa, la capacità di organizzare il proprio lavoro, l’equilibrio, l’indipendenza ecc.), ciò in quanto il giudizio finale spetta al Consiglio, che deve operare una valutazione complessiva”.

Se, come prosegue la circolare in rassegna, “il giudizio sulle attitudini specifiche a svolgere le funzioni di legittimità non potrà prescindere, in prospettiva, dal profilo professionale del magistrato “costruito” negli anni dalle valutazioni quadriennali, che devono servire anche a monitorare e rilevare, nel corso della vita lavorativa, l’eventuale sviluppo di una o più specifiche attitudini (per ricoprire incarichi direttivi, per svolgere funzioni di legittimità e per transitare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa)”, il compito della commissione – esclusa l’attribuzione ad essa di poteri direttamente decisionali in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati – viene perimetrato in un ambito meramente consultivo, del quale è espressione il parere, da rendere alla competente commissione referente, “per la valutazione finale che spetta al Consiglio”.

2. Quanto sopra doverosamente premesso, si osserva che nella delibera del 7 luglio 2011 (oggetto di impugnazione), il C.S.M. ha richiamato il contenuto dei deliberati consiliari in precedenza riportati, illustrando le risultanze dell’attività alla quale è stata chiamata, nella valutazione delle posizioni degli aspiranti quanto alla “capacità scientifica e di analisi delle norme”, la Commissione tecnica istituita con atto del 2008.

Nel precisare che “la valutazione vera e propria del candidato … viene ad essere … effettuata, successivamente al vaglio compiuto dalla Commissione tecnica, dalla competente Commissione consiliare (Terza Commissione), secondo i parametri previsti dalla Circolare n. 12046 dell’8.6.2009”, l’atto in rassegna ha puntualizzato, ulteriormente, che “il giudizio sulla sussistenza di attitudini specifiche a svolgere le funzioni di legittimità non può prescindere dal profilo professionale complessivo del magistrato, che si viene componendo nel corso degli anni sulla scorta delle periodiche valutazioni quadriennali”.

Nel dare atto che, nella suindicata valutazione attitudinale, “deve innanzi tutto aversi riguardo agli atti ed ai provvedimenti redatti dal magistrato”, il deliberato all’esame ha puntualizzato che il parametro in questione “è ancorato ad indicatori dell’inclinazione del magistrato allo studio ed alla ricerca;
nonché alle periodiche valutazioni di professionalità;
alle capacità organizzative;
all’equilibrio;
all’indipendenza;
alle attività di relatore in convegni organizzati dal CSM;
alla pluralità delle esperienze o delle posizioni professionali (rispetto alla specializzazione in un determinato settore);
alla complessità o difficoltà degli affari trattati;
alla partecipazione ad incontri di studio, in sede centrale o decentrata;
alla conoscenza ed all’efficace utilizzo degli strumenti informatici;
alle altre attività didattiche che abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario;
e, infine, ad ogni elemento, emergente dall’autorelazione o dalle valutazioni di professionalità, idoneo ad evidenziare l’attitudine a svolgere funzioni di legittimità”.

Prosegue l’avversata delibera soggiungendo che “attesa la natura delle funzioni che i candidati sono chiamati a svolgere, … nella valutazione comparativa, la pluralità delle esperienze professionali svolte e la qualità delle stesse … unitariamente al vaglio operato dalla Commissione Tecnica, hanno formato una parte assai rilevante dell’attribuzione dei punteggi finali attitudinali necessari per valutare il grado di capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun candidato”.

Particolare interesse rivela, con riferimento alle doglianze articolate con il presente mezzo di tutela, l’ulteriore precisazione secondo cui “nell’ambito della pluralità delle esperienze professionali svolte, … è stato valorizzato l’effettivo svolgimento, per periodi temporali significativi, delle funzioni requirenti di merito”, sia pure “con differenti gradazioni, anche in ragione della qualità dell’esperienza requirente svolta (id est, varietà e complessità delle funzioni requirenti svolte nell’arco della carriera)”.

Diversamente, “l’esperienza maturata nello svolgimento delle funzioni di magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, per quanto rilevante, costituisce una delle competenze che concorrono ad arricchire la pluralità delle funzioni svolte …”.

Quanto all’attività svolta da taluni dei candidati in posizione di fuori ruolo, il deliberato in esame ha precisato che la relativa valutazione ha prestato “particolare riferimento a talune tipologie di incarichi, … in considerazione del fatto che, per ipotesi espressamente indicate, l’attività svolta fuori del ruolo organico è equiparata all’esercizio delle funzioni giurisdizionali di merito, in ragione della stretta attinenza di tali funzioni con le funzioni giurisdizionali”.

Sempre con riferimento al pregresso esercizio di funzioni di merito, prosegue l’avversata deliberazione esplicitando l’esigenza di “evitare fratture sistematiche fra funzioni di legittimità e funzioni di merito”;
e richiama, sul punto, quanto indicato al punto 8. del Par. VIII della circolare dell’8 giugno 2009, quanto al particolare rilievo annesso, “per la nomina a posti di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, … ai fini attitudinali, alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito … per almeno quindici anni”: previsione, quest’ultima, giustificata “nella prospettiva di valorizzare il fondamentale apporto dell’esperienza maturata presso uffici di merito, con l’obiettivo di realizzare una necessaria osmosi fra funzioni di legittimità e merito, volta ad evitare rischi di autoreferenzialità della funzione di nomofilachia”.

3. In sede di esame della posizione della ricorrente dott.ssa S, il C.S.M., ha innanzi tutto posto in evidenza il carattere positivo delle valutazioni di professionalità espresse nei confronti dell’interessata, confermato dai pareri resi dal Consiglio giudiziario che ne ha, in particolare, sottolineato la notevole preparazione giuridica ed il costante impegno di aggiornamento.

Con riferimento all’attività giudiziaria svolta in uffici di merito nell’ultimo quindicennio, l’esperienza professionale della ricorrente è stata caratterizzata esclusivamente dall’esercizio di funzioni giudicanti civili, anteriormente all’applicazione, in qualità di magistrato di tribunale, all’Ufficio Massimario e Ruolo della Corte di Cassazione.

La Commissione tecnica ha espresso, poi, un giudizio di “buona” capacità scientifica nei confronti della dott.ssa S, confermata dai contributi dottrinari ascrivibili all’interessata.

Nell’ambito delle pubblicazioni e dei titoli scientifici, sono state poste in risalto le funzioni di redattore della rivista Giurisprudenza di merito e la pubblicazione di circa 20 scritti, nonché le lezioni tenute dalla ricorrente in ambito universitario e lo svolgimento delle funzioni di magistrato referente distrettuale per la formazione decentrata.

Quanto al merito, il dato quantitativo risultante dalle statistiche è stato definito “notevole” (in ragione di una elevata produttività), unitamente alla constatata costanza lavorativa ed all’impegno di vigile applicazione nella tenuta delle udienze.

Il punteggio conclusivamente assegnato all’interessata (punti 4,5 per le attitudini, punti 3 per il merito e punti 3 per l’anzianità) ha tenuto conto dell’assenza, nel curriculum dell’interessata, dello svolgimento di funzioni requirenti e, in generale, della mancanza di esperienza nel settore penale.

Nel rilevare come “parte significativa delle funzioni esclusivamente giudicanti civili esercitate è rappresentata poi dal periodo di esercizio di funzioni presso l’Ufficio del Massimario, a partire dal 2007, il cui valore professionale si salda con l’idoneità allo studio ed alla ricerca dimostrata in numerose pubblicazioni, peraltro tutte in materia civilistica”, è stato escluso che la dott.ssa S vanti “significative conoscenze ordinamentali”.

4. Le censure svolte con il presente mezzo di tutela – per come illustrate in narrativa – non rivelano persuasivi profili di condivisibilità.

Indenni da censure si dimostrano, in primo luogo, i parametri valutativi astrattamente elaborati dal Consiglio Superiore della Magistratura con Circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009 al fine del conferimento delle funzioni in discorso.

Rispetto alle indicazioni elaborate con tale documento, neppure si prestano a fondato rilievo i contenuti di cui all’avversata deliberazione del 7 luglio 2012, che ne rappresenta coerente sviluppo attuativo in un’ottica di puntuale osservanza e di corretta definizione applicativa delle modalità di ponderazione delle posizioni professionali degli aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità di che trattasi.

Né, ulteriormente, possono trovare ammissibile ingresso nell’ambito del presente giudizio critiche avverso le individuate modalità di graduazione dei punteggi attribuibili – segnatamente, per quanto concerne il profilo attitudinale – ai fini della formazione della graduatoria degli aspiranti, atteso che sia l’individuazione del punteggio massimo per tale voce riconoscibile, sia il campo di variazione dei punteggi stessi incontrano evidenti limiti di insindacabilità: pena, altrimenti, un chiaro trasmodamento della funzione di controllo giurisdizionale di legittimità nel precluso esercizio di un potere di merito preordinato alla pratica sostituzione delle valutazioni giudiziali alle prerogative spettanti, invece, all’Organo di autogoverno della magistratura.

È appena il caso di rammentare, in argomento, che un costante insegnamento giurisprudenziale – dal quale il Collegio non intende discostarsi – ha reiteratamente ribadito che le deliberazioni con le quali il C.S.M. conferisce uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell'accertamento del nesso logico di conseguenzialità fra presupposti e conclusioni;
fermo restando che il riscontro di legittimità, che il giudice deve svolgere, è soltanto quello che può eventualmente emergere da gravi difetti degli atti stessi, che possano concretizzare il vizio di eccesso di potere.

Merita, inoltre, necessaria considerazione la particolare posizione costituzionale attribuita al C.S.M., che comporta che la valutazione del giudice amministrativo possa esclusivamente soffermarsi sui profili sintomatici, senza in alcun modo impingere nel merito della scelta discrezionale dell’organo di autogoverno.

Se, conseguentemente, al giudice amministrativo non è in alcun modo consentito di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dall'Amministrazione, va ulteriormente osservato come la motivazione delle delibere del Consiglio relativamente al conferimento di uffici direttivi e semidirettivi debba essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati dal C.S.M. in sede di emanazione delle norme di autodisciplina;
ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale.

5. Se le indicate coordinate interpretative impongono al Collegio di arrestare l’ambito espansivo dell’esercizio del sindacato al medesimo rimesso al di fuori di una sovrapposizione valutativa propria della giurisdizione anche nel merito, va escluso che i deliberati consiliari oggetto di censura rivelino patologie inficianti suscettibili – nel quadro del controllo in ordine al corretto apprezzamento delle circostanze e/o degli elementi di fatto, della conseguenzialità logico-determinativa, o, ancora, della coerente esplicitazione motivazionale (riguardata, quest’ultima, anche sotto il profilo della inerenza del punteggio riconosciuto rispetto alle risultanze caratteristiche dei magistrati interessati) – di condurre ad un positivo apprezzamento dei dedotti argomenti di doglianza.

Come condivisibilmente esplicitato dalla difesa erariale (si confronti, al riguardo, la memoria dall’Avvocatura Generale dello Stato depositata in data 18 luglio 2012), nel profilo professionale della ricorrente, tratteggiato nell’ambito della disamina dal Consiglio riservata alle posizioni degli aspiranti, risulta correttamente percepita ed enucleata l’esperienza professionale che ha connotato lo sviluppo di carriera della dott.ssa S e l’attività di carattere scientifico dalla medesima svolta, riguardata attraverso le pubblicazioni riconducibili all’interessata, la partecipazione di quest’ultima al dibattito accademico, l’attività didattica e di formazione profusa in molteplici occasioni.

Alla stregua di quanto osservato, deve escludersi che la valutazione – ed il punteggio – espressi nei confronti della dott.ssa S si dimostrino conseguenza di un non corretto, o incompleto, apprezzamento dei relativi presupposti fattuali: appieno irrilevante, ai fini della complessiva valutazione dell’interessata, dimostrandosi l’errore di mero fatto nel quale è incorsa la delibera gravata, con riferimento all’assenza di pubblicazione di provvedimenti redatti dall’interessata (peraltro adeguatamente emendato dal C.S.M. con successiva deliberazione del 27 luglio 2009.

Né rivelano fondatezza le doglianze con le quali la ricorrente ha contestato la rilevanza assunta, ai fini della valutazione attitudinale, dall’assenza di pregresse esperienze requirenti di merito e, comunque, dallo svolgimento di funzioni giudicanti in ambito esclusivamente civile.

Giova rammentare, in proposito, quanto riportato al precedente punto 2. in ordine alla preferenza accordata, nel quadro della valutazione attitudinale, al pregresso svolgimento di funzioni requirenti di merito, a fronte delle ragioni diffusamente riportate al medesimo punto 2.

Tale scelta, accanto a profili di insindacabilità insuscettibili di penetrazione nel quadro dell’esercizio della funzione giurisdizionale di legittimità, sotto il profilo estrinseco appare scevra da profili inficianti suscettibili di infirmarne la corretta sotto l’aspetto della logicità, della coerenza (rispetto al complesso di elementi refluenti nel giudizio attitudinale generico) e della congruità, in ragione della caratterizzazione delle funzioni oggetto di conferimento nell’ambito della procedura selettiva all’esame.

Quanto alla ingiustificata difformità del metro valutativo impiegato nella circostanza dall’Organo di autogoverno nei confronti della ricorrente e con (asseritamente) ingiustificato carattere di premialità in favore di altri candidati, si osserva che:

- se la posizione del dott. Fresa (privo di esperienze di carattere requirente) ha legittimamente formato oggetto di apprezzamento in ragione dello svolgimento di mandato elettivo in qualità di componente togato del C.S.M. (si confronti, al riguardo, il punto 4-ter del Par. VIII della Circolare 12046/2009, che espressamente consente la valutazione delle “funzioni di componente del C.S.M. … anche per le attribuzioni dei punteggi delle attitudini generiche e specifiche previsti in relazione all'esercizio di funzioni giudicanti, requirenti e semidirettive”) e, ;

- diversamente, la posizione del dott. Servello ha formato oggetto di equipollente valutabilità alla stregua di quanto previsto al punto 9. del medesimo Par. VIII (con il quale viene stabilito che “per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale, per i magistrati destinati all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, nonché per i magistrati in servizio presso il C.S.M., in qualità di componenti, addetti alla Segreteria ed all’Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito”).

Quanto, da ultimo, alla (pur) analitica disamina dalla ricorrente riservata ai profili professionali di altri candidati, al fine di dare emersione ad asserite contraddittorietà e/o incongruità di apprezzamento che avrebbero caratterizzato l’espressione del metro valutativo impiegato in occasione della ponderazione delle relative posizioni, si osserva quanto segue.

Va innanzi tutto rilevato che un principio costantemente ribadito dall’interpretazione giurisprudenziale esclude che, nelle procedure valutative del C.S.M., i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti indicati (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2004 n. 7105).

Quand’anche, nelle singole relazioni relative alle proposte di conferimento di un incarico, sia dato riscontrare una maggiore enfasi nell’indicazione dei profili attitudinali e di merito di un candidato piuttosto che di un altro, ciò rientra in una fisiologica modalità esplicitativa: rispetto alla quale, nell’ambito di una rosa di magistrati tutti di assoluta eccellenza e di elevatissimo profilo (nonché potenzialmente idonei allo svolgimento dell’incarico da conferire) ben possono essere posti in particolare risalto (con più intensa accentuazione enfatica) gli aspetti, o anche le sfumature, che si siano rivelati determinanti per la scelta.

Ne consegue che anche l’utilizzo di frasi più altisonanti, o di un maggiore spazio, per rappresentare le caratteristiche e le qualità del magistrato proposto (ma in assenza di un travisamento dei fatti), non può certo riflettersi in un vizio di legittimità dell’azione amministrativa, costituendo, piuttosto, una mera tecnica di redazione della motivazione: fermo restando che i fatti indicati nella relazione devono essere oggettivamente verificabili al fine di poter apprezzare la congruità della scelta e la logicità del nesso consequenziale tra presupposti e conclusione.

Se la concludenza logica – rispetto agli apprezzati elementi di valutazione – induce ad escludere che ricorra, nella vicenda all’esame, alcuna ipotesi di travisamento dei rilevanti elementi fattuali (ovvero, di errata percezione o considerazione degli stessi), va parimenti rammentato come la comparazione fra i diversi aspiranti si risolva in un giudizio complessivo unitario, frutto di una valutazione necessariamente integrata dei requisiti.

Se, giusta quanto ripetutamente (quanto condivisibilmente) affermato in giurisprudenza (anche da questa Sezione) il controllo di legittimità che il Giudice amministrativo è chiamato a rendere in subiecta materia attiene:

- a vizi formali degli atti o del procedimento, obiettivamente riscontrabili in base a specifiche norme di riferimento;

- ovvero, nel caso in cui vengano sollevate doglianze implicanti eccesso di potere, ad errori di fatto obiettivamente riscontrabili in base a comuni norme di esperienza o a regole mutuate da scienze esatte (erronea o falsa rappresentazione di accadimenti o errori di calcolo, errori materiali et similia);

non dimostrandosi ammissibile, invece, richiedere al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'Organo di autogoverno (T.A.R. Lazio, sez. I, 20 settembre 2005 n. 7216;
Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2004 n. 5471, 5 maggio 1998 n. 749, 13 dicembre 1999 n. 1872 e 7 aprile 1998 n. 555).

E pertanto, ove – come appunto nella fattispecie all’esame – risulti documentalmente svolta la disamina, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo oggetto di conferimento, allora viene a rivelarsi adeguatamente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa primaria e secondaria (T.A.R. Lazio, sez. I, 20 settembre 2005 n. 7216;
Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2002 n. 6673 e 9 gennaio 1996 n. 31).

Se, quindi, le acquisite risultanze documentali impongono di escludere che il C.S.M. si sia sottratto ad una puntuale disamina dei profili professionali dei magistrati interessati e se va, parimenti, disattesa la presunta incompletezza degli elementi fattuali a fondamento dell’operata comparazione, deve decisamente confutarsi la presenza di tipologie inficianti sub specie dell’omesso e/o errato apprezzamento delle circostanze di fatto (sottese alla valutazione dei magistrati), ovvero di incongruità del percorso logico-motivazionale che ha condotto all’adozione dei gravati atti deliberativi.

6. La constatata infondatezza delle esaminate doglianze impone la reiezione dell’impugnativa.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti costituite le spese del presente giudizio.

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