TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-20, n. 202400686
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Testo completo
Pubblicato il 20/07/2024
N. 00686/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2009, proposto da
BA VU, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Bucci, Mauro Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Romina De Angelis in AN, c.so Garibaldi. 43;
contro
IA di AN, IA di AN Dipartimento III - Governo del Territorio- Servizio Urbanistica, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso lo studio AN Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in AN, via Ruggeri, 5;
Comune di AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Fraticelli, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Comune in AN, piazza XXIVMaggio, 1;
Comune di AN Servizio Gestione Edilizia e Condono, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica della provincia di AN n.113 del 5 giugno 2009 recante parere negativo ex art. 32 della legge n. 47/1985 al condono e al mantenimento delle opere edilizie site in via Bolignano n. 252 di cui alla istanza del 27.11.2008 presentata al Comune di AN;
-della comunicazione del 25 giugno 2009, ex art. 10 bis della 1.241/90, emessa dal Dirigente settore Gestione edilizia e Condono e dal responsabile dell'U.O. Condono del Comune di AN recante "motivazioni ostative al rilascio del permesso di costruire in sanatoria";
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della IA di AN, della IA di AN Dipartimento III - Governo del Territorio- Servizio Urbanistica e del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente espone di avere presentato in data 10 dicembre 2004 presso il Comune di AN istanza di condono edilizio, ai sensi e per gli effetti della l. 24 novembre 2003 n. 326 e della l. regionale 29 ottobre 2004 n. 23, per la realizzazione di casa bifamiliare - sita in frazione Candia alla via Solignano n. 252 - con un piano fuori terra e un piano interrato, suddiviso in due unità immobiliari, una delle quali in proprietà della ricorrente e l'altra invece in proprietà del fratello CA VU, il quale anche egli presentava una distinta domanda di sanatoria edilizia per la parte di sua competenza (e il cui diniego è oggetto di distinto ricorso 852/2009 in decisione in questa stessa udienza).
Ritenendo l’intervento ricadente in zona assoggettata al vincolo di cui al d.lgs. n. 42/2004 e l. 431/1995, il Comune di AN trasmetteva alla IA di AN, con nota del 27 novembre 2008 la pratica edilizia con parere favorevole al mantenimento del manufatto, “…previo rispetto delle condizioni che l'ente preposto alla tutela del vincolo riterrà opportuno prescrivere".
La IA di AN, con nota del 18 marzo 2009, riportava:
- che l'ente preposto alla tutela de vincolo non poteva esprimersi su opere non ancora avvenute; che le opere di completamento presentate dal ricorrente non potevano inquadrarsi nell'ambito del "completamento funzionale";
- che difettavano i presupposti per la condonabilità dell'opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del d.l. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) e dell'art. 3 l. regionale n. 23/2004 poiché: a) "la volumetria della costruzione realizzata, comprese le pertinenze, sembrano superare i 200 metri cubi'; b) "l'art. 27 lettera d) del d.l. 269/2003 dispone che non sono suscettibili di sanatoria edilizia le opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
A fronte dei rilievi, il Comune di AN rivendicava la propria competenza sulla richiesta di sanatoria, controdeducendo alle osservazioni della IA.
Con l’impugnata determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 113 del 5 giugno 2009 la IA esprimeva parere negativo al condono e quindi al mantenimento delle opere edilizie site in via Bolignano n. 252, di cui alla istanza del Comune di AN del 27 novembre 2008. Il parere è motivato con la circostanza che il nuovo edificio residenziale, oggetto di condono, pregiudica in modo sostanziale il contesto paesaggistico circostante ed introduce un grave elemento di turbamento del contesto paesaggistico che si intende tutelare anche in relazione all’'entità dell'intervento nella sua complessità (edificio costituito da due unità immobiliari) producendo un notevole impatto ed alterando la percezione visiva e panoramica, trovandosi in zona di crinale e tutelata dal vincolo imposto con D.M. 1 agosto 2001 "Rocca di Bolignano". Ancora, osserva che la realizzazione delle presupposte opere poste a completamento contribuisce a compromettere e disturbare ulteriormente gli elementi peculiari del paesaggio in quanto: - la realizzazione delle opere di completamento relative a/l'ingresso ai garage, con la