TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202302995
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 02995/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01882/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazza Cinque Giornate, n. 1;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-pubblicata in
data 31 dicembre 2022 a definizione del giudizio R.G.-OMISSIS- e dalla Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro n. -OMISSIS-pubblicata in data 18 luglio 2023 a definizione del giudizio R.G.-OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La ricorrente è una collaboratrice scolastica assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del merito.
Con sentenza n. -OMISSIS-del 31 dicembre 2022, il Tribunale di Pavia ha dichiarato la sussistenza del diritto della medesima ricorrente al mantenimento del maggior valore stipendiale rappresentato dalla fascia stipendiale 3-8 come previsto dal CCNL del 4 agosto 2011 ed ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al versamento in suo favore della somma di euro 8.033,07 oltre interessi dal dovuto al saldo. Il Ministero è stato altresì condannato al rimborso delle spese di giudizio.
Questa sentenza è stata impugnata dalla ricorrente in quanto, a suo dire, il Giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato su una sua domanda. Con sentenza n. -OMISSIS-del 18 luglio 2023, la Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello ed ha dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera ed al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, maturata a fronte del servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato. Anche in questo caso il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite.
Poiché queste sentenze non sono state eseguite dall’Amministrazione, viene proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che l’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio con atto meramente formale, non ha smentito l’affermazione del ricorrente secondo cui le sentenze suindicate non sarebbero state eseguite.
Le sentenze inoltre sono passate in giudicato, come da attestazione di cancelleria depositata in atti (doc. 5 di parte ricorrente), ed e sono state notificate con formula esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 7 febbraio 2023 e 19 maggio 2023 (docc. 2 e 3 di parte ricorrente). Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Va dunque ribadita la fondatezza del ricorso.
L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare esecuzione alla sentenza n. n. -OMISSIS-del 31 dicembre 2022 del Tribunale di Pavia e alla sentenza n. -OMISSIS-del 18 luglio 2023 della Corte d’Appello di Milano, provvedendo in tal senso entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
Le spese seguono la soccombenza.