TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-10-02, n. 201710004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-10-02, n. 201710004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710004
Data del deposito : 2 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2017

N. 10004/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06262/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6262 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CNN - Consiglio nazionale del notariato, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aristide Police e Raimondo d’Aquino di Caramanico, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via di Villa Sacchetti, 11;



contro

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;



nei confronti di

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in persona del segretario generale p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. prof. Alfonso Celotto, presso il cui studio in Roma, via Emilio de’ Cavalieri, 11, ha eletto domicilio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Associazione Roma Startup, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Di Leo e Francesca Romana Correnti, presso lo studio dei quali in Roma, via Alessandro III, 6, ha eletto domicilio;
ON – Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Cinzia Filomena Coduti, elettivamente domiciliato in Roma, v.le G. Mazzini, 73;



per l'annullamento

(ric.)

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17.2.2016, pubblicato nella G.U. 8.3.2016, n. 56, recante “Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative”;

(I^ mm.aa.)

- del decreto direttoriale 1.7.2016, e relativi allegati, adottato dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, avente a oggetto le “specifiche tecniche per la redazione informatica dell’atto costitutivo e del relativo statuto” e con cui “sono dettate le istruzioni agli uffici per l’iscrizione degli atti così formati in sezione ordinaria del registro delle imprese”;

- della circolare n. 3691/C dell’1.7.2016, adottata dalla medesima Direzione generale;

(II^ mm.aa.)

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28.10.2016, pubblicato nella G.U. 26.11.2016, n. 277, recante “approvazione del modello per le modifiche delle start-up innovative ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, a norma dell’art. 4, co. 10-bis, d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2015, n. 33”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti d’intervento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 28 giugno 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 4.5.2016 (dep. il 24.5) il Consiglio nazionale del notariato (Cnn), illustrate le principali novità connesse all’introduzione nell’ordinamento italiano – al fine di “favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile” – delle società c.d. “start-up innovative” (d.l. n. 179/2012) e delle “piccole e medie imprese innovative” (d.l. n. 3/2015), con la previsione della possibilità di redigere l’atto costitutivo delle prime mediante scrittura privata con firme digitali ex art. 24 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale, cad), ha impugnato il d.m. 17.2.2016 (in breve, anche solo d.m.), recante l’approvazione del modello uniforme necessario per utilizzare la nuova modalità di redazione degli atti societari, prospettando:

I) Violazione della riserva di legge posta dall’art. 4, co. 10- bis , d.l. n. 3/2015 per incompatibilità del procedimento di iscrizione dell’atto costitutivo e delle successive modificazioni delle start-up innovative con il rilevante quadro normativo delineato dalle fonti primarie; violazione dell’art. 17 l. n. 400/88; violazione degli artt. 70, 71, 72, 73, 74 e 76 Cost. per mancato rispetto del procedimento di formazione degli atti a valenza normativa; questione di legittimità costituzionale;

II) Violazione della dir. 2009/101/CE, recante norme europee in tema di pubblicità, validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e nullità ai fini della tutela dei terzi; violazione dell’art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580, di istituzione del registro delle imprese, per neutralizzazione delle funzioni tipiche attribuite allo stesso; violazione dell’art. 11 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per travalicamento delle competenze specifiche attribuite al registro delle imprese;

III) Violazione dell’art. 2463 c.c., in tema di s.r.l., per l’aggiramento della procedura d’iscrizione; violazione degli artt. 2481- bis , 2° co., 2004 e 2483, 2° co., c.c. per manifesta contrarietà del modello dello statuto con i principi civilistici in tema di termini di sottoscrizione dell’aumento di capitale e di disciplina dei titoli di debito;

IV) Violazione del Titolo II del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in tema di controlli antiriciclaggio;

V) Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e contrasto con il principio di certezza e di pubblicità della modalità di ricorso alla procedura di firma digitale ai sensi dell’art. 24 cad.

Si è costituito in resistenza il Ministero dello sviluppo economico, che ha confutato le doglianze instando per la reiezione dell’impugnativa nel merito (mem. 13.6.16).

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 19.7.2016 (dep. in pari data) il Cnn ha impugnato il decreto direttoriale 1.7.2016, adottato in attuazione dell’art. 2, co. 1, d.m., recante le “specifiche tecniche” per la redazione informatica di atto costitutivo e statuto nonché le “istruzioni agli uffici” per l’iscrizione nella sezione ordinaria, e la circolare n. 3691/C dell’1.7.2016, denunciando:

I) Violazione del principio di legalità e dei principi e delle funzioni tipiche previste dal d.lgs. n. 231/07, per attribuzione di funzioni nuove, non previste in apposite disposizioni normative, a soggetti privi di adeguate competenze;

II) Violazione dell’art. 1, co. 3, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2, dell’art. 3- bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, e del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 in tema di obblighi di natura fiscale connessi all’attività di registrazione degli atti.

Il Cnn ha poi ribadito le medesime censure prospettate nel ricorso introduttivo (nn. III-VII ).

Si è costituita in resistenza la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma (2.8.16).

Con atti spediti per la notificazione a mezzo del servizio postale l’8.8.2016 (dep. il 9.8) e il 10.8.2016 (dep. in pari data) sono intervenute ad opponendum , rispettivamente, le associazioni Roma Startup e ON.

La prima, nel premettere di essersi costituita nel 2012 come “luogo di confronto e coordinamento tra i membri dell’ecosistema dello startupping di Roma” e di avere quali associati primarie istituzioni e imprese, oltre che individui, dedicati al mondo dell’innovazione, ha dedotto l’infondatezza del motivo afferente all’introduzione della menzionata modalità di redazione dell’atto costitutivo e la consequenziale inammissibilità dell’impugnazione per difetto d’interesse, avuto riguardo alle competenze dei notai e alla sfera giuridica lesa dall’eventuale eliminazione dell’alternatività tra atto pubblico e scrittura privata “elettronica”. Gli altri vizi dedotti, comunque insussistenti, non lederebbero infatti gli interessi della classe notarile, sostanziandosi in azione “di diritto oggettivo” e risultando precluso agli ordini professionali di “occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi”.

Il ON, illustrate tra l’altro le finalità dell’introduzione della figura giuridica della start-up innovativa, pure in chiave di protezione della posizione dei consumatori e dei cittadini nei rapporti con la pubblica amministrazione, ha dedotto l’infondatezza del ricorso richiamando anche l’indirizzo della Corte costituzionale sulla rilevanza del processo di liberalizzazione (C. cost. sent. n. 200/2012 e n. 178/2014).

In vista della trattazione della domanda cautelare hanno depositato memorie il Ministero dello sviluppo economico (23.8.16, con documenti prodotti il 26.8) nonché la Camera di commercio e il ON (26.8.16), i quali hanno instato per la reiezione del ricorso. Anche il ricorrente ha depositato una memoria (26.8.16).

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni il 23.12.2016 (dep. il 28.12) il Cnn ha impugnato il d.m. 28.10.2016, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha approvato il “modello per le modifiche delle start-up innovative, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese” ex art. 4, co. 10- bis , cit., deducendone l’illegittimità, oltre che in via derivata, anche in via autonoma per vizi sostanzialmente coincidenti con quelli già prospettati.

Le parti hanno depositato memorie (la Camera di commercio il 13.1.2017, il Cnn, il Ministero e il ON il 25.1.2017).

All’odierna udienza (in vista della quale la parte ricorrente e il ON si sono sostanzialmente riportati alle precedenti difese con le memorie del 27.5 e del 7.6.17) il giudizio è stato trattenuto in decisione.



DIRITTO

1. L’art. 25 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv.

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