TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-06-26, n. 201401819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401819
Data del deposito : 26 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01805/1995 REG.RIC.

N. 01819/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01805/1995 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1805 del 1995, proposto da:
U.S.L. n. 35 di Catania (oggi Azienda U.S.L. n.3), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. S C A, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Catania, alla Via O. Scammacca n. 44;

contro

V C (n.c.);

per l’accertamento

del diritto al recupero, nei confronti della resistente V C, lavoratrice dipendente, della somma di lire 662.940 - al netto delle ritenute di legge - indebitamente erogata in suo favore nonché per la condanna della stesso al pagamento delle relative somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato la U.S.L. n. 35 di Catania (oggi Azienda U.S.L. n.3)

adiva l’intestata Sezione al fine di ottenere l’accertamento del diritto al recupero, nei confronti della resistente V C - lavoratrice dipendente con mansioni di operatore professionale - della somma di lire 662.940, al netto delle ritenute di legge, indebitamente erogata in suo favore a titolo di indennità giornaliera a decorrere da maggio ad ottobre del 1991.

Deduceva al riguardo che la Sig.ra Vitale aveva prestato servizio presso la U.S.L. n. 35 di Catania con la qualifica di operatore professionale appartenente al personale infermieristico e che, tuttavia, nel citato periodo aveva erroneamente ritenuto di doverle applicare i benefici previsti dall’art. 49, co.5, del D.P.R. n. 384/1990, così illegittimamente riconoscendole un’indennità giornaliera le cui relative somme venivano tuttavia erogate “ salvo conguaglio ed eventuale recupero ”.

Tuttavia, aggiungeva altresì la ricorrente, a seguito della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 02.08.1991 – con la quale veniva chiarito a quali attività andava riconosciuta la indennità giornaliera di sala operatoria – provvedeva a rideterminare l’ammontare delle competenze economiche spettanti nel periodo da maggio a ottobre 1991 alla resistente così risultando - in ragione anche della più corretta applicazione della citata normativa - che a quest’ultima era stato erogato un di più per complessive lire 662.940, al netto delle ritenute di legge.

Sicché, con delibera n.2910 del 9.9.1992, comunicata al resistente in data 10.12.1992, la USL si era inutilmente determinata nel senso di provvedere al recupero delle superiori maggiori somme.

Evidenziava, inoltre, che le somme erano state erogate al resistente con clausola espressa “ salvo conguaglio ed eventuale recupero ”, sicché quest’ultima non poteva in ogni caso opporre di averle percepite in buona fede.

Nel contempo consentiva a che la restituzione delle stesse avvenisse in forma rateizzata, come da previsioni di legge.

Seppur regolarmente evocata in giudizio, la resistente non si costituiva.

All’udienza del 10 giugno 2014 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

L’interpretazione normativa della disciplina di settore svolta dal ricorrente – secondo il quale, in ragione della citata nota interpretativa del Dipartimento della funzione Pubblica 8stando agli atti dle giudizio non impugnata) l’indennità giornaliera di cui all’art. 49, co. 5, del D.P.R. n. 384/1990, recante « Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ”, si applicava solo alle attività svolte in sala operatoria e quindi, in ultimo, non anche alla resistente - unitamente alla documentazione introdotta in giudizio dalla stessa ricorrente – concernente i prospetti riepilogativi e le delibere di riferimento – depongono infatti nel senso dell’accoglimento del ricorso.

Né alcun elemento utile per una diversa ricostruzione della vicenda è stato introdotto in giudizio dalla resistete la quale, viceversa, non si è costituita in giudizio.

Senza tacere, infine, che con delibera della U.S.L. datata 09.09.1992, ricevuta dal resistente in data 13.10.1992, si era già disposto il recupero delle somme indebitamente erogate alla resistente mentre, di contro, alcuna impugnazione avverso il suddetto atto è risultata - dagli atti del giudizio - essere stata presentata da quest’ultima, sicché il contenuto della stessa deve ritenersi incontestabile ( rectius , inoppugnabile).

In definitiva, come anticipato, il Collegio ritiene che il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Quanto alle spese di lite, si ritiene altresì che ricorrano i motivi di cui all’art. 92 c.p.c. attesa la complessiva considerazione delle concrete modalità di svolgimento della vicenda.

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