TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-14, n. 202315254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-10-14, n. 202315254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202315254
Data del deposito : 14 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2023

N. 15254/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05391/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5391 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi entrambi dagli avvocati A S e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

(i) dell’ordinanza di sgombero ex art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011 – prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2022, notificata in data 14 marzo 2022 – con la quale l’amministrazione ha ordinato ai ricorrenti la restituzione «libero da persone e cose» dell’immobile sito nel comune di Mirabella Eclano, contrada -OMISSIS-, censito nel N.C.E.U. al foglio-OMISSIS-;

(ii) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ove lesivi dell’interesse dei ricorrenti, ivi compresa la relazione di sopralluogo effettuato in data 24 febbraio 2021 dal coadiutore della procedura rag. -OMISSIS-, unitamente a personale della polizia municipale e dell’ufficio tecnico del comando di Mirabella Eclano (di cui si richiede la esibizione da parte dell’amministrazione in sede di costituzione in giudizio).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava l’ordinanza di sgombero indicata in epigrafe adottata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), a seguito della definitività della confisca disposta dall’autorità giudiziaria in un procedimento penale.

2. Si è costituita in resistenza l’Agenzia.

3. Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.

4. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo, possono illustrarsi le doglianze spiegate dal ricorrente.

4.1. Con un primo motivo si evidenzia l’illegittimità del provvedimento gravato discendente dall’errore commesso dal giudice penale che, a fronte di un bene sottoposto a sequestro conservativo , disponeva la confisca e non il mutamento del vincolo cautelare in pignoramento .

4.2. A mezzo della seconda doglianza viene lamentata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

4.3. Con la terza censura si rappresenta l’assenza di un provvedimento di confisca che legittimi l’adozione dell’ordinanza di sgombero.

4.4. Infine, con l’ultimo motivo viene dedotta la sproporzione della misura adottata.

5. Il primo motivo è fondato.

6. Risulta mancante, invero, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza di sgombero, non essendo stata disposta la confisca del bene immobile indicato nel provvedimento.

6.1. Difatti, il pubblico ministero aveva richiesto (e il giudice per le indagini preliminari disposto) il sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) del bene, a tutela del credito vantato dallo Stato per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario. A seguito della condanna per il contestato delitto, il provvedimento cautelare avrebbe dovuto mutare in pignoramento ai sensi dell’art. 320 c.p.p., di guisa da consentire l’esercizio dell’azione esecutiva sui beni secondo le norme del codice di procedura civile. Tuttavia, per mero errore materiale il giudice ordinava la confisca di quanto in sequestro, misura di regola disposta nei casi di beni sottoposti a sequestro preventivo (v. art. 323, comma 3 c.p.p.).

6.2. A corroborare la valutazione di erroneità della confisca, va rilevato come lo stesso Tribunale di Napoli abbia provveduto con decreto alla correzione dell’errore materiale (ai sensi dell’art. 130 c.p.p.) emendando la sentenza di condanna: invero, ora sui beni in sequestro il giudice « ordina il pignoramento ai sensi dell’art. 686 c.p.c. fino a concorrenza del credito nei confronti dello Stato ».

6.3. Quanto esposto evidenzia, quindi, l’insussistenza del presupposto per lo sgombero dell’immobile, attesa l’insussistenza della confisca.

7. L’esposta fondatezza della doglianza indicata determina l’accoglimento del ricorso e l’assorbimento di ogni altra censura.

8. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.

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