TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-17, n. 202301052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-07-17, n. 202301052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301052
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 01052/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00990/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 990 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N M V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare subordinato

presentata in data 29/06/2020 (cfr. provvedimento di rigetto prot. n. -OMISSIS-,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. A G

Il ricorrente ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- ha respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, presentata in proprio favore da-OMISSIS-.

Il suddetto provvedimento risulta fondato sul parere negativo dell’ispettorato Territoriale del lavoro, che ha formulato le seguenti considerazioni: -il datore di lavoro, operante nel settore dell’-OMISSIS-, ha presentato 29 domande di emersione, di cui 5 sono state positivamente accolte; -il volume di affari del soggetto in questione, come risultante dall’istruttoria svolta, considerato il costo medio mensile di ogni operaio -OMISSIS-, è tale da far ritenere manifestamente sproporzionata la presentazione di 29 domande di emersione.

Il ricorrente, in sintesi, ha formulato le seguenti censure: - la mancata adeguatezza reddituale del datore di lavoro non è ad egli imputabile; - che l’art. 5, comma 11-bis, dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, come introdotto dall’art. 9, comma 10 del d.l. n. 76/2013, convertito nella l. n. 99/2013, ha previsto che al lavoratore

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