TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-12-31, n. 202200576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-12-31, n. 202200576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200576
Data del deposito : 31 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2022

N. 00576/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00156/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2021, proposto da
A M, rappresentato e difeso dall'avvocato L D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto 39;

contro

Comune di Moruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Friuli-Venezia Giulia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota dd. 19.4.2021 del Comune di Moruzzo, comunicata a mezzo PEC, avente ad oggetto “ Richiesta di permesso di costruire presentata in data 19.02.2019 prot. n. 1158 per la costruzione di un fabbricato di civile abitazione. Comunicazione di rigetto in ordine alla domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90” ;

b) della presupposta nota prot. 1956 dd. 12.3.2021 del Comune di Moruzzo, recante preavviso di rigetto della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90;

c) della presupposta nota prot. 1158/2425 dd.

9.4.2019 di sospensione di ogni determinazione sulla domanda di permesso di costruire;

d) della Deliberazione di Giunta regionale n. 231 dd. 19.2.2021, di conferma della esecutività della Variante n. 23 al P.R.G.C. di Moruzzo (pubblica sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 3 marzo 2021);

e) della deliberazione del Consiglio Comunale di Moruzzo n. 45 del 31.7.2020, recante l'approvazione della Variante n. 23 al P.R.G.C. di Moruzzo;

f) della deliberazione del Consiglio Comunale di Moruzzo n. 17 del 18.3.2019, recante l'adozione della Variante n. 23 al P.R.G.C. di Moruzzo;

g) della Variante n. 23 al P.R.G.C. del Comune di Moruzzo, in relazione all'ambito territoriale di proprietà del ricorrente;

h) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi quelli nelle more disposti e/o adottati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Moruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza parziale n. 114 del 04.03.2022;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 19.02.2019 (con istanza prot. n. 1158), il ricorrente ha presentato al Comune di Moruzzo domanda di permesso di costruire, avente ad oggetto un fabbricato di civile abitazione da edificarsi sul lotto di proprietà, catastalmente identificato al fg. 12, mapp. 1110.

1.1. Nelle more di tale procedimento, il Comune di Moruzzo ha adottato e approvato la Variante n. 23 al proprio PRGC (pubblicata sul B.U.R. in data 03.03.2021), mutando la classificazione urbanistica della gran parte del lotto 1110 (per circa il 75% della superficie) da B2 – residenziale di completamento soggetta a norme particolari, che ne consentiva l’edificabilità, ad A7 – aree libere inedificabili, che invece la preclude. Il mutamento è espressamente giustificato con “l’obiettivo di incrementare le fasce di tutela e valorizzazione paesaggistica già presenti sotto il Castello di Moruzzo ” (cfr. relazione illustrativa alla variante, pag. 6). Trattasi, infatti di area ubicata “a confine con il perimetro di tutela del Castello, e in prossimità del medesimo edificio storico: onde ne risulta necessaria e opportuna l’inclusione nelle predette fasce di tutela e valorizzazione paesaggistica al fine di preservare per quanto possibile le prospettive visuali percepibili tanto dal Castello quanto verso il Castello” (cfr. delibera del C.C. del 31.07.2020).

1.2. Conseguentemente, il progetto edilizio presentato dal ricorrente – da ubicarsi nella parte del lotto 1110 ora incluso tra le aree libere inedificabili – è divenuto non più conforme alla normativa urbanistica, con conseguente reiezione dell’istanza di permesso di costruire.

2. Nel presente giudizio, il ricorrente domanda l’annullamento della determinazione definitiva di rigetto, adottata dal Comune in data 19.04.2021, congiuntamente alla Variante n. 23, che ne costituisce il presupposto giuridico, sulla base dei seguenti motivi:

I. “Violazione di legge (art. 57, 57 ter e 63 bis l.r. fvg 23 febbraio 2007, n. 5 – art. 13 e 61 NTA del piano paesaggistico regionale del FVG – art. 145 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) – carenza di potere – illegittimità propria e derivata”;

II. “Violazione dell’art. 42 Cost. – violazione dell’art. 27 del p.u.r.g. – sviamento – illegittimità propria e derivata” ;

III. “Difetto di motivazione e illogicità nella apposizione del vincolo – violazione del principio di proporzionalità e del minimo mezzo – travisamento e errore di fatto, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta – mancanza totale di qualsivoglia “interesse paesaggistico” per l’area in oggetto – illegittimità propria e derivata” .

3. Con sentenza parziale n. 114 del 23.02.2022 è stata dichiarata l’ammissibilità del ricorso, disattendendo le eccezioni preliminari formulate dal Comune, e sono stati respinti per infondatezza i primi due motivi di impugnazione. Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha ritenuto necessario disporre una verificazione, per approfondire le questioni tecniche implicate (di cui si dirà in seguito).

3.1. La relazione finale del verificatore è stata depositata in giudizio in data 15.09.2022.

4 Le parti hanno argomentato sulla questione con proprie memorie, entrambe depositate il 31.10.2022, e con successive repliche del 10.11.2202.

5. All’udienza pubblica dell’01.12.2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Viene dunque in rilievo il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto asseriti profili di illegittimità per eccesso di potere degli atti impugnati. Il ricorrente ha rilevato, in particolare, l’illogicità della motivazione della Variante n. 23, nella parte in cui giustifica il mutamento di classificazione urbanistica del lotto per il suo trovarsi al confine con il Piano attuativo del Centro storico, di cui la stessa Variante ha però incrementato l’estensione. L’area del ricorrente sarebbe, inoltre, trattata diversamente rispetto ad area contigua al perimetro del Piano attuativo, che ha visto invece ampliate le proprie possibilità edificatorie. Per quanto attiene poi all’interesse che il Comune intende tutelare con la variante (relativo alla preservazione della visuale da e verso il Castello di Moruzzo), questo non sarebbe in alcun modo pregiudicato dall’edificabilità del lotto, sia perché la costruzione, considerate le caratteristiche morfologiche del terreno e la vegetazione esistente, non risulterebbe visibile, sia perché le visuali verso il castello sono comunque già alterate dalla presenza di numerose edificazioni circostanti. In ogni caso, esistono soluzioni diverse e meno impattanti per il diritto di proprietà (quali la mera riduzione della volumetria edificabile, in luogo della sua radicale esclusione, o la limitazione del vincolo di inedificabilità ad un’area di minore estensione), con conseguente violazione dei principi di proporzionalità e del minimo mezzo da parte della Variante, nel rendere l’area inedificabile in toto . Infine, ha evidenziato che la medesima variante ha classificato come zona B2 (così rendendola edificabile) un’area limitrofa, anch’essa posta nelle vicinanze di altro bene vincolato (la Chiesetta di Sant’Andrea) e precedentemente non edificabile, adottando una determinazione di segno opposto a quella qui impugnata.

7. Il motivo è fondato, nei sensi e nei limiti che si diranno.

8. Come emerge dagli atti, con la previsione di inedificabilità assoluta del lotto di cui al fg. 12, mapp. 1110 il Comune ha inteso incrementare la tutela indiretta del Castello di Moruzzo, bene di particolare interesse storico e culturale, attraverso la protezione delle prospettive visuali dal Castello verso la pianura circostante e dalla pianura verso il Castello.

9. Al fine di indagare l’effettivo impatto della costruzione sulle prospettive visuali prese a riferimento dall’amministrazione – circostanza di primaria rilevanza, di cui le parti fornivano rappresentazioni del tutto difformi e inconciliabili (anche dal punto di vista documentale e grafico) – il Tribunale ha disposto una verificazione, domandando all’esperto nominato:

a) se la costruzione di cui alla richiesta di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 19.02.2019, considerata ogni specifica caratteristica dei luoghi e del progetto allegato (altezze dichiarate, livello del terreno, eventuale sbancamento, eventuale diboscamento previsto ecc.), risulterebbe visibile, ove realizzata:

- dal Castello di Moruzzo, guardando verso la pianura nella direzione in cui dovrebbe essere edificata l’opera;

- dalla pianura sottostante (ponendosi in particolare in posizione corrispondente a quella della foto di cui a pag. 4 della documentazione fotografica depositata dal Comune sub all. 1) guardando verso il Castello di Moruzzo;

b) eventualmente, quali modifiche debbano essere apportate al progetto (riduzione delle altezze, sbancamento del terreno, preservazione della vegetazione arbustiva ecc.), per rendere l’opera non visibile da e verso i luoghi di cui al punto che precede.

9.1. Il verificatore, dovendo considerare uno stato dei luoghi ipotetico (cioè quello che sarebbe riscontrabile ove l’immobile venisse edificato), ha condotto le proprie indagini secondo due possibili scenari: con il primo ( scenario 1 ) immaginando che il lotto sia liberato integralmente dalla vegetazione arbustiva, compresa – per quanto consentito dall’art. 892 c.c. – quella sul fondo di terzi;
con il secondo ( “scenario 2” ) assumendo invece il mantenimento della rigogliosa vegetazione esistente.

9.2. Poste tali premesse metodologiche, ha rilevato che:

- dal Castello, guardando verso la pianura lungo la linea visuale in cui si collocherebbe l’immobile dal ricorrente, sarebbe percepibile, nello “scenario 1” , la sola “porzione apicale della copertura del fabbricato di progetto, con camini e antenne” , nello “scenario 2” invece “l’immobile risulterebbe non visibile” ;

- verso il Castello, dal punto di migliore fruizione del bene storico (come identificato dalla stessa amministrazione nella documentazione fotografica prodotta al fine di illustrare l’impatto visivo dell’edificio, cfr. all. 1), corrispondente allo spigolo estremo sudovest del campo sportivo di via des Stopis (cfr. pag. 6 della verificazione), nello “ scenario 1” sarebbe percepibile “la porzione della copertura e del fronte, analogamente al fabbricato di particella 491”, nello “scenario 2” invece “immobile risulterebbe non visibile, coperto dalla quinta (alta 5-10 m) di robinie e altri arbusti, posta a sud del fondo” .

10. Il Tribunale ritiene che dalla relazione del verificatore possa ricavarsi una rappresentazione delle circostanze di fatto non rispondente a quella fatta propria dal Comune, emergendo così il difetto di istruttoria e di motivazione della Variante n. 23 impugnata, anche sotto il profilo della mancata considerazione di alternative meno impattanti sul diritto di proprietà del ricorrente.

10.1. Risulta, in primo luogo, che il pregiudizio alle prospettive visuali tutelate con la Variante si verificherebbe solo nello “ scenario 1” , ipotizzando quindi l’eliminazione di tutta la vegetazione arbustiva attualmente presente sull’area da edificarsi. Trattasi di circostanza che non è certo possibile escludere del tutto (rientrando la sua realizzazione nelle facoltà del proprietario), ma che, analogamente, non può considerarsi certa e inevitabile, in particolare nella misura più “estrema” (integrale diboscamento del fondo del ricorrente e delle aree circostanti ex art. 892 c.c., mantenuto costante nel tempo) assunta a fondamento dello “ scenario 1 ”. Come rileva lo stesso verificatore, del resto, esiste una infinita gamma di situazioni intermedie “ difficili da verificare e trattare, perché variabili nel tempo per opera dell'uomo (proprietario o utilizzatore del fondo, o di terzi) e del ciclo vegetativo ”, che ridurrebbero ulteriormente l’impatto visivo del fabbricato.

10.2. Anche nello “scenario 1” , comunque, il disturbo portato dall’edificazione sulle prospettive visuali considerate risulta limitato, giacché sarebbe possibile scorgere dal Castello unicamente “la porzione apicale della copertura del fabbricato di progetto, con camini e antenne” e verso il Castello solo “ la porzione della copertura e del fronte, fronte, analogamente al fabbricato di particella 491” .

10.3. Guardando verso il Castello di Moruzzo dalla pianura, l’alterazione della vista causata dalla costruzione voluta dal ricorrente sarebbe, dunque, del tutto analoga (secondo il verificatore) a quella portata da altra edificazione già esistente e regolarmente assentita (cfr. la Figura F di cui a pag. 17 della relazione e in particolare l’edificio indicato dalla freccia “p. 491” ) e non impedirebbe la vista del Castello, posto a livello più elevato. Dal punto di osservazione considerato, peraltro, l’immobile sulla particella 491 (e analogamente dovrebbe dirsi per quello del ricorrente) appare decisamente meno impattante per la visuale rispetto ad altri edifici in posizione più prossima, che si frappongono tra l’osservatore e il Castello di Moruzzo e sono visibili quasi nella loro integralità (cfr. sempre la Figura F di pag. 17). Non si comprende, dunque, l’esigenza di apprestare una protezione di tale intensità e di tale incisione per il diritto di proprietà del privato, allo scopo di prevenire un pregiudizio ipotetico che, anche nello scenario peggiore, sarebbe privo di particolare gravità, considerato il contesto, già ampiamente urbanizzato, esistente.

11. Per quanto attiene poi alla necessità di tutelare la vista dal Castello, verso la pianura, la motivazione della variante risulta irragionevole anche alla luce della proprietà privata del bene storico, che non risulta – allo stato – fruibile dal pubblico. Ne deriva che l’interesse alla preservazione delle “prospettive visuali percepibili … dal Castello” , che sono godute dei soli proprietari dell’immobile, non può assumere consistenza di interesse generale, tale da orientare le scelte pianificatorie del Comune.

12. A tutto concedere, infine, il verificatore ha proposto una gamma di soluzioni alternative all’inedificabilità del fondo, in grado di salvaguardare la visuale da e verso il Castello anche nello “scenario 1” e maggiormente conformi al principio di proporzionalità. Tale finalità potrebbe essere efficacemente perseguita, ad esempio, anche attraverso la limitazione dell’altezza o della larghezza dell’immobile, nonché con l’imposizione di altre prescrizioni conformative relative al colore delle facciate o alla piantumazione di vegetazione (cfr. nel dettaglio, l’elenco di cui a pag. 7). Il Comune non ha però considerato nessuna di tali possibilità, riproponendo una soluzione conciliativa di fatto solo apparente, in quanto corrispondente ad un progetto edilizio – con spostamento della costruzione nella parte edificabile del lotto 1110 – già realizzabile nell’attuale stato giuridico dei luoghi. Anche sotto questo profilo, dunque, emerge la carenza di istruttoria che affligge le determinazioni impugnate.

13. Per le ragioni esposte, devono dichiararsi illegittimi il diniego impugnato e la Variante n. 23, nella parte in cui muta la classificazione urbanistica del lotto sito al fg. 12, part. 1110, di proprietà del ricorrente. Tali atti vengono, conseguentemente, annullati, salve restando le eventuali ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.

13.1. Considerata la complessità della vicenda, si dispone la compensazione delle spese di lite, ad eccezione delle spese di verificazione che sono poste integralmente a carico del Comune soccombente.

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