TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 2024-09-12, n. 202402150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202402150
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 02150/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01045/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D G e B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia alla Piazza S. Marco,63 (Palazzo ex Rea);

per l'annullamento



1.del Verbale n. 19 del 3.7.2024 della commissione/classe n.-OMISSIS- relativo all’attribuzione del voto finale, da cui risulta che la candidata -OMISSIS- non ha superato l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione -OMISSIS-;



2.del Verbale n. 8 del 21.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- di inizio delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte;



3.del Verbale n. 9 del 24.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- di prosecuzione delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte;



4.del Verbale n. 10 del 29.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS-, riguardante l’individuazione delle modalità di svolgimento e valutazione del colloquio;



5.del Verbale n. 11 del 29.6.2024 della commissione/classe n. -OMISSIS- di predisposizione dei materiali per il colloquio;



6.del Verbale n. 12 della commissione/classe n. -OMISSIS- relativo allo svolgimento dei colloqui e alla attribuzione dei punteggi;



7.delle Griglie di valutazione delle prove scritte, come approvate dalla commissione, e del colloquio;



8.degli Elaborati delle prove scritte svolte dalla ricorrente;



9.della Scheda della candidata riepilogativa dei punteggi ottenuti e dei

contenuti del colloquio,

10.di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto Ambito Territoriale per la Provincia di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

RILEVATO che:

-con ricorso notificato in data 02/08/2024 e depositato in data 20/09/2024, parte ricorrente, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, prospettando i seguenti vizi di legittimità: I) Violazione art. 17, comma 6, d.lgs. n. 62/2017 in relazione al dm n. 10/2024, al d.m. 769/2018 al d.m. 1095/2019 e all’o.m. n. 55/2024, con riferimento alla valutazione della prima e della seconda prova scritta – Eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria;
II) Violazione art. 1 d.lgs. n. 62/2017 - Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria;
III) Violazione art. 22, comma 4 dell’ordinanza ministeriale n. 55/2024: mancata discussione degli elaborati relativi alle prove scritte;
violazione art. 3 l n. 241/1990: difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;

-si è costituito in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito;

-sussistono i presupposti per l’adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale);

RITENUTO che il ricorso sia infondato, non rinvenendosi, diversamente da quanto opinato dalla difesa attorea, alcun profilo di irragionevolezza né di manchevolezza della motivazione del giudizio nella valutazione espresso dalla Commissione d’esame delle prove di esame della candidata (in particolare, nella seconda prova scritta e nel colloquio orale, nelle quali, rispettivamente, la ricorrente ha riportato il voto di 5/20 e di 6/20), attesi, da un lato, la adeguata e puntuale compilazione delle schede e delle griglie di valutazione (v. documentazione allegata al ricorso introduttivo e prodotto in giudizio dalla difesa erariale in assolvimento dell’incombente istruttorio di cui al decreto presidenziale n.313/2024) in ossequio a quanto disposto normativa di settore e, in relazione all’anno scolastico 2023/2024, dalla O.M. n.55 del 22/03/2024, recante la disciplina dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024, e, dall’altro, dalla necessità, logica ancor prima che giuridica, che all’esame conclusivo di un ciclo di studi sia riconosciuto un grado di autonomia rispetto al già compiuto percorso scolastico, cosicché plausibilmente esso può avere un esito negativo, di mancato superamento, qualora non si raggiunga, con le due prove scritte e orali previste, il prescritto punteggio minimo, nonostante una pregressa carriera scolastica caratterizzata da un profitto anche più che sufficiente (cfr. TAR Bologna, sez. II, 18/11/2002 n. 1776: “nell'esame di Stato, conclusivo di un corso di studi superiori, i precedenti scolastici (e quindi anche lo scrutinio dell'ultimo anno) non rilevano se non ai soli fini dell'attribuzione del credito scolastico ed, essendo la motivazione quella parte del provvedimento che rende esplicite le ragioni della sua adozione con quel particolare contenuto, la stessa va ritenuta sussistente quando la predisposizione di una griglia di valutazione a diversi parametri (da parte della commissione esaminatrice) sia idonea a rendere comprensibile l'"iter" logico seguito per l'attribuzione del punteggio a ciascuno studente”);

RITENUTO, altresì, che non meritino condivisione le ulteriori doglianze formulate dalla difesa della ricorrente circa la mancata discussione, nello svolgimento della prova orale, degli elaborati relativi alle prove scritte (terzo motivo di ricorso) e la decisione della Commissione di esame di prevedere dei sottoindicatori, per la prima prova scritta, e una scala di valutazione, per la seconda prova scritta (primo motivo di ricorso), in quanto:

-nel verbale n.12 del 29 giugno 2024, data di svolgimento della prova orale, può osservarsi, in primo luogo, che vi è la precisazione che “per ogni colloquio, vengono svolte, alla presenza dell’intera commissione/classe tutte le fasi previste nell’o.m.”, cui deve riconoscersi efficacia fideifacente in ragione della qualità rivestita dai soggetti sottoscrittori, e, pertanto, esso fa fede, fino a querela di falso, della veridicità delle affermazioni che vi sono contenute, cosicché, salvo che non sia dedotta una specifica influenza sulla valutazione o sullo svolgimento del concorso, una verbalizzazione sintetica non può invalidare una procedura di esame o di concorso, posto che non è necessario che il verbale contenga una puntuale descrizione dell'attività svolta dall’organo collegiale chiamato a giudicare, dovendo il processo verbale riportare soltanto gli aspetti salienti e significativi dell'attività amministrativa oggetto di documentazione (cfr., ex multis , TAR Trento, sez. I. 03712/2021, n. 192);

-in secondo luogo, è consolidato nella giurisprudenza amministrativo l’indirizzo ermeneutico, secondo il quale le commissioni di concorso di o di esame, così come le commissioni di gara nel caso di affidamento di commesse pubbliche, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, possono procedere ad una specificazione dei parametri generali di cui devono fare applicazione, ma senza, però, la possibilità di introdurre criteri nuovi che siano il frutto di scelte valutative autonome e non riconducibili ai criteri ad esse assegnati, dal momento che la funzione dei cd. "sottocriteri" è solo quella di rendere concreti i parametri generali di valutazione discrezionalmente individuati dalla pubblica amministrazione in modo tale che essi possano tradursi nell'assegnazione di punteggi, esplicitando così in maniera chiara e trasparente l'iter logico attraverso il quale si perviene all'individuazione del voto o giudizio finale da assegnare al candidato (cfr. TAR Milano, sez. III, 11/06/2010 n. 1795;

RICHIAMATO, inoltre, il consolidato orientamento della giurisprudenza in materia, che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi, secondo cui:

- “i giudizi formulati dalla commissione esaminatrice sono l’espressione di una discrezionalità tecnica non sindacabile sulla base di opinioni tecniche difformi, a meno che non venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti” (Cons. Stato, Sez. VII, 11 luglio 2023 n. 6780);

- “il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo permesso ricostruire ab externo la motivazione del giudizio” (cfr. Cons. Stato Sez. II, 2 agosto 2021, n. 5658;
Consiglio di Stato sez. V, 30 novembre 2015, n.5407);

- “l’applicazione delle griglie esaurisce l’obbligo motivazionale a carico della commissione e, ciò, anche considerando come queste ultime prevedono l’applicazione di diversi indicatori e descrittori, traducendoli in valori numerici.” (TAR Toscana, Sez. I, 19 dicembre 2022, n. 1473).

RITENUTO, in definitiva, che:

-il gravato provvedimento nel quale si è cristallizzato, in danno della ricorrente, il mancato superamento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024 presso l’Istituto -OMISSIS- vada esente dalle censure formulate dalla difesa attorea, sotto diversi profili, sia quanto alla prospettata violazione di legge sia quanto al prospettato eccesso di potere;

RITENUTO, conclusivamente, di:

-rigettare il ricorso, siccome infondato alla luce dei rilievi appena formulati;

-compensare tra le parti le spese di giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia e degli interessi coinvolti.

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