TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-06-14, n. 201002522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2010-06-14, n. 201002522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201002522
Data del deposito : 14 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01625/2004 REG.RIC.

N. 02522/2010 REG.SEN.

N. 01625/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2004, proposto da:
Fr Srl e So.Ri.Ma. Spa, rappresentati e difesi dagli avv. D G, G R, A V, con domicilio eletto presso D G in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Lybra;

contro

Comune di Chioggia - (Ve), in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Azienda Servizi Pubblici Spa, rappresentato e difeso dagli avv. V D, G Z, F Z, con domicilio eletto presso F Z in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22, alla quale è successivamente subentrata Veritas SpA, rappresentata e difesa dagli stessi difensori di cui sopra;

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Chioggia n° 26 del 2004 con cui sono stati approvati il piano finanziario tariffa rifiuti, il regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale ed il regolamento comunale del servizio di igiene ambientale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Servizi Pubblici Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2010 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori F. Ostan, su delega di Veronese, per la parte ricorrente e Parisi, in sostituzione di Zambelli, per l'Azienda Servizi Pubblici spa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nella parte in cui il ricorso è proposto da SO.RI.MA. S.p.A. il ricorso deve essere dichiarato perento perché, a seguito dell’avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso, la dichiarazione di interesse alla decisione è stata prodotta soltanto da FR S.R.L.

2. FR S.R.L. è impresa industriale che opera nel Comune di Chioggia e che svolge attività logistica all’esterno dell’area portuale di Saloni.

Con il provvedimento impugnato sono stati approvati il piano finanziario della tariffa rifiuti, il regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale ed il regolamento comunale del servizio di igiene ambientale.

3. Parte ricorrente lamenta violazione di legge, con riferimento all’art. 21 comma 7 del D. Lgs. n° 22 del 1997.

Infatti le imprese dovrebbero poter conferire liberamente a terzi i rifiuti assimilati agli urbani, con conseguente esclusione dell’applicazione della tariffa di igiene ambientale.

Parte ricorrente osserva che l’art. 20 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale prevede una riduzione della parte variabile della tariffa, laddove il produttore dimostri di avere avviato al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani e lamenta che doveva essere prevista non la riduzione, ma l’esclusione dell’obbligo tariffario nel caso in cui il produttore avvii al recupero i rifiuti speciali assimilati agli urbani.

La doglianza è infondata.

Infatti l’art. 21 del D. Lgs. n° 22 del 1997 (vigente alla data di adozione del provvedimento impugnato) stabilisce che i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa.

Il quattordicesimo comma dell’art. 49 del D. Lgs. n° 22 del 1997 prevede proprio una riduzione tariffaria (e non l’esclusione tariffaria) in relazione ai rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero.

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, gli oneri relativi all’attività di smaltimento sono a carico del produttore e dunque, relativamente ad essi, non è dovuto al Comune o al gestore in regime di privativa un corrispettivo.

4. Parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato ha applicato i coefficienti parametrici di cui al D.P.R. n° 158 del 1999 (Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) senza tenere conto che:

- con l’entrata in vigore dell’art. 14 del D.L. n° 138 del 2002 non sono più riconducibili alla nozione di rifiuto i materiali avviati al recupero;

- con l’entrata in vigore dell’art. 23 comma 1 lettera e) della legge n° 179 del 2002 è stata eliminata la privativa comunale per i rifiuti urbani e per quelli assimilati agli urbani, laddove questi siano effettivamente destinati a recupero.

Ne consegue che dovrebbero diminuire i costi connessi all’espletamento del servizio di smaltimento e di recupero rifiuti, così come dovrebbero di conseguenza diminuire i coefficienti parametrici.

Invece con il provvedimento impugnato si continuerebbe erroneamente a fare applicazione dei coefficienti parametrici di cui al D.P.R. n° 158 del 1999, con ciò trascurando la possibilità di poter avviare al recupero, per il tramite di operatori abilitati, i rifiuti assimilati agli urbani e conseguentemente di poter fruire di una diminuzione, se non addirittura di una esenzione dei costi del servizio.

La doglianza è infondata.

Infatti il provvedimento impugnato ha correttamente applicato i coefficienti parametrici di cui al D.P.R. n° 158 del 1999, vigente al momento di adozione del provvedimento impugnato.

Inoltre l’art. 20 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale prevede la riduzione tariffaria per i rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero, conformemente al quattordicesimo comma dell’art. 49 del D. lgs. n° 22 del 1997.

L’esigenza di riduzione della tariffa in relazione ai rifiuti avviati autonomamente a recupero è specificamente considerata dal regolamento impugnato e d’altro canto parte ricorrente non ha allegato prove documentali per dimostrare l’assunto secondo cui l’Amministrazione non prende in considerazione istanze di riduzione tariffaria che siano presentate in relazione ai rifiuti avviati autonomamente a recupero.

5. Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione ha applicato i coefficienti parametrici di cui al D.P.R. n° 158 del 1999 nella misura massima. Tale scelta non sarebbe motivata.

La doglianza è infondata.

Infatti la scelta dei coefficienti parametrici da parte dell’Amministrazione corrisponde ad una scelta consentita di politica tariffaria in relazione alla scelta di come ripartire i costi del servizio tra le diverse utenze.

Non è stato invece dimostrato che da tale scelta derivi un costo che non sia realmente afferente al costo del servizio.

6. Parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle seguenti disposizioni del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale:

- quelle che, ai fini del calcolo della tariffa, anziché computare nel novero delle superfici utili le aree destinate alla produzione, sottopongono a tariffa di igiene ambientale le superfici di tutti i locali genericamente destinati all’attività, a prescindere dal fatto che in esse si svolga o meno produzione in senso stretto;

- quelle che assoggettano a tariffa le aree scoperte (operative) e le aree di stoccaggio merci e attrezzature (incluse le superfici a parcheggio);

- quelle che prevedono l’applicazione della tariffa di igiene ambientale, nella misura ridotta pari al 60 per cento della superficie, in relazione alle aree scoperte adibite a mera movimentazione di cose e macchine o al transito delle persone, le aree portuali, le aree a verde (non operative).

Tali previsioni sarebbero in contrasto con il principio secondo cui la tariffa deve essere applicata e calcolata avuto riguardo alla quantità di rifiuto effettivamente prodotto e non alla stregua del mero dato della superficie occupata.

La doglianza (contenuta nel terzo e nel quarto motivo di ricorso) è infondata.

Infatti il terzo comma dell’art. 49 del D. Lgs. n° 22 del 1997 stabilisce che la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali od aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.

Parte ricorrente non ha dimostrato che la tariffa di igiene ambientale si applichi in relazione a locali od aree scoperte che non siano occupate o condotte dalla stessa, né su locali od aree che costituiscano esclusivamente accessorio o pertinenza.

In particolare parte ricorrente non ha dimostrato che la tariffa di igiene ambientale si applichi ad aree sulle quali non viene esercitata l’attività.

La stessa parte ricorrente riconosce invece che il regolamento prevede delle riduzioni della tariffa in relazione alle diverse modalità di utilizzo delle aree pur nell’ambito dell’attività propria.

Non è stato dimostrato che la discrezionalità al riguardo esercitata dall’Amministrazione abbia travalicato i limiti di legge.

7. Parte ricorrente lamenta che il regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale non prevede alcuna doverosa esclusione della tariffa per le superfici sulle quali si producono solo rifiuti speciali.

L’art. 8 punto 6 del regolamento stabilisce che “i locali e le aree nei quali si svolgno attività non domestiche, che producono rifiuti diversi dagli speciali assimilati agli urbani o materiale non catalogabile quale rifiuto, sono comunque soggetti alla tariffa fissa, mentre non verrà applicata la parte variabile, sempre che non si rientri nelle ipotesi di produzione mista di cui all’art. 10 comma 5 (ipotesi di produzione anche di rifiuti diversi dagli urbani o assimilati agli urbani), nel qual caso vi sarà invece, oltre all’applicazione della parte fissa della tariffa, una riduzione della parte variabile della stessa, eccezion fatta per il materiale non catalogabile quale rifiuto.”

Il collegio concorda con parte ricorrente nel senso che il sopra richiamato art. 8 punto 6 del regolamento è illegittimo perché comporta il pagamento di una quota di tariffa afferente allo smaltimento dei rifiuti speciali anche nel caso in cui siano prodotti esclusivamente rifiuti speciali e conseguentemente il servizio di smaltimento non sia effettuato dal Comune, ma da smaltitore terzo.

Il collegio si richiama sotto tale profilo ai principi espressi da Consiglio di stato, sez. V, 24 marzo 1998 , n. 352.

La stessa memoria di Veritas SpA (pagina 6) riconosce che per i rifiuti speciali gli oneri relative alle attività di smaltimento sono a carico del detentore ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n° 22 del 1997.

Ne consegue che l’art. 8 punto 6 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale deve essere annullato.

8. È invece immune da censure l’art. 10 punto 5 del regolamento, secondo cui nelle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si producono anche rifiuti diversi dagli urbani o assimilati agli urbani, non potendo esattamente localizzarsi la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applicherà una riduzione della parte variabile della tariffa. In tal caso infatti è preso in considerazione il diverso caso in cui si abbia una superficie in cui sono congiuntamente prodotti rifiuti speciali e rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

9. L’art. 10 del regolamento comunale del servizio di igiene ambientale definisce i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 21 secondo comma lettera g) del D. Lgs. n° 22 del 1997.

Il collegio osserva che le qualità e le quantità individuate dal sopra richiamato art. 10 del regolamento comunale sono sufficientemente precise, anche con riferimento alla composizione merceologica e alla compatibilità di dimensioni, peso e consistenza con la potenzialità e le caratteristiche del servizio pubblico di raccolta.

Tali criteri sono dunque immuni da censure.

10. Parte ricorrente contesta la legittimità dell’art. 3 punto 7 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale che prevede che la tariffa è soggetta al tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504 del 1992 e all’imposta sul valore aggiunto.

La doglianza è infondata.

L’applicazione del tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504 del 1992 è prevista dall’ultimo comma del d. Lgs. n° 22 del 1997.

La natura tributaria della tariffa di igiene ambientale che non consentirebbe l’applicazione dell’IVA non è stata adeguatamente dimostrata da parte ricorrente.

Il collegio osserva comunque che parte ricorrente non ha interesse a sollevare la censura perché l’applicazione o meno dei tributi (tributo provinciale di cui all’art. 19 del D. Lgs. n° 504 del 1992 e imposta sul valore aggiunto) dipende dal contenuto delle disposizioni legislative che disciplinano i tributi e non dal contenuto dei regolamenti comunali in materia di tariffa di igiene ambientale.

11. Con la memoria conclusiva parte ricorrente lamenta che le aree portuali, in cui FR opererebbe, non sono soggette al pagamento di alcuna tariffa.

La censura non può trovare accoglimento perché non è stato provato che FR opera esclusivamente nell’ambito dell’area portuale. Anzi nel ricorso è stato espressamente dichiarato che FR opera all’esterno dell’area portuale di Saloni.

Inoltre tale censura non è stata proposta previo ricorso con motivi aggiunti.

Il ricorso è dunque in parte perento, in parte infondato ed in parte fondato come sopra.

Il contenuto di parziale accoglimento della presente sentenza impone la compensazione delle spese e degli onorari di giudizio tra le parti.

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