TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-15, n. 202202762

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-15, n. 202202762
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202762
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/12/2022

N. 02762/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02434/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2434 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Errenove S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C C e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato F V in Milano, Via Bigli, 19;

contro

Comune di Milano in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M, M L B, M G S ed E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, 6;

per l'annullamento

- della nota del Comune di Milano in data 21 maggio 2014 . P.G. n. 339386 pervenuta in data 10 giugno 2014, con cui il Dirigente Sportello Unico per l'Edilizia ha determinato di " annullare il titolo abilitativo formatosi a seguito della presentazione delle denunce di inizio attività " presentate dalla Errenove S.r.l. con contestuale ordine di " demolizione delle opere edilizie realizzate e il ripristino della situazione preesistente entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica della presente ";

- per quanto occorrer possa della nota del Comune di Milano in data 3 aprile 2014 – P.G. n. 229095;

con ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso - ancorché allo stato non conosciuto –

nonché per la condanna del Comune di Milano al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto del comportamento dell'Amministrazione comunale a far tempo dalla notifica dei provvedimenti impugnati, la cui identità verrà determinata in corso di causa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Data per letta all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2022, celebrata nelle forme di cui all’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione della dott.ssa K P e sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società Errenove S.r.l. è l’attuale proprietaria del terreno ubicato in Milano, Via Doberdò n. 35. Il precedente proprietario, signor A C, in data 19 dicembre 2006 aveva presentato Dia per la realizzazione di opere classificate come « Ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione ex art. 66.3.3 del Regolamento Edilizio e art. 27.1 lett. d) L.R. 12/05 » consistenti nella « demolizione di edificio esistente e ricostruzione con nuovo edificio di pari superficie lorda – edificazione di parcheggio interrato ».

Non seguiva alcun atto da parte del Comune.

Con ulteriore DIA del 21 gennaio 2010 Errenove S.r.l., nel frattempo divenuta proprietaria del compendio, denunciava la realizzazione di « Opere di completamento – art. 105 del Regolamento Edilizio », descritte nei seguenti termini: « Ultimazioni dei lavori già iniziati con D.I.A. num. PG1178164/2006 come da tabella allegata alla presente istanza con lavorazioni coerenti alla D.I.A. in origine […] ».



2. Lo Sportello unico per l’Edilizia del Comune di Milano, con nota del 3 aprile 2014, comunicava alla Errenove S.r.l. l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito delle descritte denunce di inizio attività. In particolare, l’Amministrazione significava quanto segue: « (-) Viste le opere in progetto la parte deve produrre copia denuncia c.a. e relazione ai sensi della L. 10/91. (-) Il calcolo della s.l.p. (stato di fatto e di progetto) contrasta con i disposti di cui all’art. 10 R.E. (le scale computate su stato di fatto ed i vani ascensori andrebbero esclusi dal calcolo della s.l.p. come espressamente indicato dal menzionato art. 10, in quanto realizzate in vano completamente autonomo). Le superfici delle s.l.p. sullo stato di progetto sono computate al netto dei muri perimetrali, in contrasto con i disposti di cui all’art. 10 R.E.;
(-) Non si rilevano in atti le verifiche previste ai sensi dell’art. 21, 22, 27, 30, 31, 32.3 R.E.;
(-) Le verifiche di cui agli artt. 36-42-44 R.E. devono essere analitiche e con possibilità di riscontro su tavola grafica quotata. (-) Non si rilevano in atti le verifiche disposte ai sensi dell’art. 9 del d.m. 1444/68, (-) Le verifiche delle s.l.p. su stato di fatto e di progetto, e le verifiche delle percentuali di cui all’art. 32 N.T.A. P.R.G. devono essere analitiche con esplicito riferimento relativa tavola grafica quotata. (-) Ai fini di una corretta valutazione degli spazi adiacenti quali corti, o cortili, per valutarne la corrispondenza alla normativa vigente è opportuno che la parte produca relativa tavola plani volumetrica riportante l’indicazione di tutti gli immobili e le recinzioni/perimetrazioni murarie adiacenti, con le indicazioni di relative distanze e altezze. (-) Le cantine per essere scomputate dalla volumetria dovranno essere del tutto prive dei requisiti di agibilità necessari per gli spazi abitabili, ivi compresa l’altezza, calcolata al netto del controsoffitto solo se strutturale. (-) Le verifiche di cui all’art. 12 R.E. devono essere analitiche e riscontrabili da opportuna tavola grafica;
(-) Mancano tutte le verifiche grafiche di cui alla LR. 6/89, o L. 13/89, in materia di superamento delle barriere architettoniche;
(-) Non si riscontrano in atti verifiche previste per i vincoli aeroportuali E.N.A.C.;
(-) Si precisa che in relazione all’art. 105, la data presunta di inizio lavori protocollata con istanza Atti Pg 346417/2011 del 9.5.2011, e riportante l’indicazione del 7.4.2010 è oltre un anno dalla data di efficacia della Dia come previsto ai sensi dell’art. 90.3 del R.E.;
(-) Richiamata la descrizione delle opere su art. 105 e viste le fotografie presentate a corredo dello stesso la qualifica corretta è quella di Nuova Costruzione, ai sensi dell’art. 67 R.E. Si precisa che alla data di presentazione delle istanze la demolizione e ricostruzione fuori sagoma non era ammissibile in quanto in contrasto con l’art. 3 lett. d) del d.p.r. 380/01.

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