TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-11-13, n. 201901909

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-11-13, n. 201901909
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201901909
Data del deposito : 13 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2019

N. 01909/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01598/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2018, proposto da
Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A P D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato N G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Catanzaro, alla Cittadella regionale;

nei confronti

Società Immobiliare Fata Morgana S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) della determina del Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” - Settore 1 Affari Generali della Regione Calabria del 12 settembre 2018, n. 2, nella parte in cui:

-a1) ha respinto l’opposizione avanzata dal Comune di Reggio Calabria “per quanto attiene la condizione che la società Fata Morgana non ha titolo di coltivatore diretto in quanto, tale condizione non è più contemplata per l’ottenimento della legittimazione per come sancito dalle Sentenze del Consiglio di Stato n. 8 del 12/1/1954 e n. 577 del 15/07/1958 e successive” ;

-a2) “per quanto riguarda gli aspetti estimativi dei quozienti di terreno, dà mandato all’ufficio per la richiesta di congruità o meno delle aree individuate e oggetto di determinazioni da parte del PID dr. Tassone con la relazione depositata il 19/5/2014” ;

-a3) ha dato mandato “all’Ufficio preposto al prosieguo del procedimento amministrativo limitatamente alle aree oggetto di stima di cui alla relazione depositata il 19/05/2014” ;

b ) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – L’odierna controversia si inserisce nel quadro di una annosa e litigiosa vicenda amministrativa che riguarda un ampio appezzamento gravato da usi civici sito del territorio del Comune di Reggio Calabria.

Società Immobiliare Fata Morgana presentò nel 1988 domanda di legittimazione nel possesso di detti cespiti, che fu concessa dalla Regione Calabria con deliberazione della sua Giunta del 28 ottobre 1996, n. 7161.

Il Comune di Reggio Calabria, insorto avverso tale determinazione, ottenne da questo Tribunale Amministrativo Regionale la sentenza del 10 luglio 2003, n. 2299, la quale – confermata dal Consiglio di Stato con decisione del 3 settembre 2009, n. 5184 – dispose l’annullamento del provvedimento per difetto di motivazione sia sulla la prevalenza dell’interesse privato su quello pubblico al mantenimento degli usi civici, sia sull’ammontare del canone concessorio.

2. – Riavviato il procedimento, risulta depositata nell’anno 2014 la relazione del perito istruttore demaniale, contro la quale il Comune di Reggio Calabria ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 30 r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

In effetti, l’amministrazione comunale ha lamentato da un lato l’infondatezza della domanda, proposta dalla Società Immobiliare Fata Morgana, di legittimazione dell’occupazione del fondo, sia per carenza di legittimazione giuridica – non essendo qualificabile come coltivatore diretto –, e ancor più perché vi sarebbe l’assenza di migliorie sul fondo stesso, l’interruzione della continuità del demanio civico, l’esistenza di due manufatti abusivi;
sia l’erroneità nel calcolo del canone enfiteutico.

3. – La Regione Calabria ha quindi adottato l’atto meglio indicato in epigrafe, con cui, ripercorso tutto l’ íter procedurale della vicenda ha:

a) respinto alcune osservazioni presentate per conto della Società Immobiliare Fata Morgana;

b) respinto l’opposizione presentata dal Comune di Reggio Calabria “per quanto attiene la condizione che la Società Fata Morgana non ha il titolo di coltivatore diretto in quanto, tale condizione non è più comtemplata per l’ottenimento della legittimazione” ;

c) dato mandato all’Ufficio per la richiesta di congruità della stima dei quozienti di terreno per i quali il perito istruttore demaniale aveva ritenuto possibile la legittimazione;

d) dato mandato all’Ufficio preposto al prosieguo del procedimento amministrativo limitatamente alle aree oggetto di stima, disponendo la reintegra delle restanti aree.

4. – Il Comune di Reggio Calabria si è nuovamente rivolto a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento della determina, in quanto illegittima.

Ha resistito la Regione Calabria, la quale ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto avverso un atto endoprocedimentale.

Le parti hanno discusso nel merito all’udienza pubblica del 23 ottobre 2019, all’esito della quale il Tribunale ha riservato la decisione.

5. – Non vi è prova che il ricorso sia stato regolarmente notificato alla controinteressata Società Immobiliare Fata Morgana.

In ogni caso, il ricorso può essere egualmente deciso, essendo in parte inammissibile, in parte palesemente infondato.

6. – Il Comune di Reggio Calabria ha impugnato la determina regionale nelle parti in cui:

a) “per quanto riguarda gli aspetti estimativi dei quozienti di terreno, dà mandato all’ufficio per la richiesta di congruità o meno delle aree individuate e oggetto di determinazioni da parte del PID dr. Tassone con la relazione depositata il 19/5/2014” ;

b) ha dato mandato “all’Ufficio preposto al prosieguo del procedimento amministrativo limitatamente alle aree oggetto di stima di cui alla relazione depositata il 19/05/2014” .

È però evidente che in tali parti l’atto impugnato non ha contenuto decisiorio, in quanto il provvedimento impugnato si limita a dare ulteriore impulso al procedimento in corso.

Poiché la determinazione regionale ha, in tale parte, natura endoprocedimentale, l’impugnativa è inammissibile nella misura in cui sia rivolta contro di essa.

7. – Vi è, però, che il provvedimento impugnato ha anche rigettato l’opposizione alla perizia depositata dal Comune di Reggio Calabria.

Lo ha fatto non con riferimento a tutti i motivi di opposizione, come mostra di ritenere parte ricorrente nel proprio libello introduttivo, ma con riferimento esclusivo al motivo relativo alla qualità di coltivatore diretto.

7.1. – Invero, il Comune di Reggio Calabria ritiene che la legittimazione dell’occupazione di un fondo gravato da usi civici comporti necessariamente in capo all’occupante la qualità di coltivatore diretto. La decisione impugnata sarebbe quindi sul punto erronea nel merito e anche difettosa di motivazione, limitandosi a richiamare risalente giurisrudenza del Consiglio di Stato.

7.2. – Il presupposto da cui l’amministrazione ricorrente muove le sue censure, però, è palesemente infondato.

Come già da tempo evidenziati dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 1999, n. 524), le tre condizioni inderogabilmente richieste dall'art. 9 l. 16 giugno 1927, n. 1766, per l'accoglimento della domanda di legittimazione sono: che l'occupatore abbia apportato al fondo sostanziali e permanenti migliorie;
che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni di demanio civico;
che l'occupazione duri da almeno 10 anni.

Come è agevole desumere dalla sua lettura, la norma non richiede la qualità di coltivatore diretto dell'occupatore, né la sua residenza anagrafica nel Comune, nel cui territorio insiste la zona gravata da usi civici.

La qualità di coltivatore diretto è invece richiesta dall’art. 13, che si riferisce però alla c.d. "quotizzazione", vale a dire alla suddivisione in quote, tra le famiglie dei coltivatori diretti del comune o della frazione, con preferenza per quelle meno abbienti, secondo un piano tecnico di sistemazione e di avviamento culturale, dei terreni appartenenti alla categoria di cui alla lett. b) del precedente art. 11.

Ora, poiché gli istituti della "legittimazione" e della "quotizzazione" sono informati a finalità diverse, richiedono presupposti di fatto differenti e sono regolati ciascuno da una disciplina sua propria, appare evidente che il requisito di coltivatore diretto del comune o della frazione, positivamente richiesto solo per la quotizzazione, non può essere invocato in sede di procedimento di legittimazione.

7.3. – La decisione della Regione Calabria sull’opposizione è pertanto conforme alla legge e la motivazione, pur se estremamente succinta, dà adeguatamete conto della ragioni della decisione.

7.4. – In tale parte, il ricorso è palesemente infondato e va quindi rigettato.

8. – Vi è da precisare che, allo stato, la Regione Calabria non risulta ancora essersi determinata sulle residue ragioni di opposizione fatte valere dal Comune di Reggio Calabria, sicché l’odierna pronuncia non ha alcun effetto su tali ulteriori decisioni.

9. – Le spese di lite tra le parti possono essere compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.

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