TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2015-11-05, n. 201500267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2015-11-05, n. 201500267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500267
Data del deposito : 5 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00605/2015 REG.RIC.

N. 00267/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00605/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 605 del 2015, proposto da: Pa.Di. Srl, in persona del legale rappresentante p. t., D P, L M e L M, rappresentati e difesi dall'avv. A L, con domicilio eletto presso l’Avv. Michela Iazzetta in Latina, viale dello Statuto 19;


contro

Comune di Gaeta, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4;
Regione Lazio, in persona del Presidente p. t., non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Comune di Gaeta prot. n.36065 del 19 giugno 2015, di diniego della istanza di permesso a costruire presentata il 24 dicembre 2013 con prot. n.51038;

del preavviso di diniego espresso con provvedimento prot. n.21016 del 9 aprile 2015;

della nota regionale prot. n.194286/13 del 24 dicembre 2014 di dichiarazione di improcedibilita' della domanda di autorizzazione paesaggistica;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, che da un sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non appare assistito da “fumus bonis”, posto che le ragioni rappresentate dall’Amministrazione a giustificazione del provvedimento impugnato resistono alle censure articolate dai ricorrenti;

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