TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300331
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 00331/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Libertà 35;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- della Questura di Bolzano dd. -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo N. -OMISSIS- dd.-OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente il -OMISSIS- (doc.A);
- per quanto occorrer debba, della richiamata comunicazione della Questura di Bolzano dd.-OMISSIS-, di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno di soggiornante di lungo periodo N. -OMISSIS- dd.-OMISSIS-, notificata a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, e nuovamente in data -OMISSIS-, (doc.B);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la consigliere E E e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con il presente ricorso impugna il decreto di revoca di tale permesso, emesso dal Questore di Bolzano con provvedimento n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Nel gravame il ricorrente espone di aver fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano -OMISSIS-, all’età di -OMISSIS-, nell’ambito di procedura di ricongiunzione familiare con il -OMISSIS-, già residente a Bolzano. I rapporti con il -OMISSIS- si sono ben presto incrinati, ragione per cui, tramite i servizi sociali, è stato collocato in una struttura per giovani lavoratori, nella quale ha soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età. Imparata la lingua italiana, ha iniziato la sua attività lavorativa poco dopo il suo arrivo in Italia. Frequentando i corsi serali della -OMISSIS- ha conseguito il diploma di -OMISSIS-. Fino -OMISSIS- ha lavorato presso varie ditte come lavoratore dipendente. -OMISSIS- ha aperto, insieme ad un socio, un’-OMISSIS-, che lasciò -OMISSIS- per gestirne una in proprio.
-OMISSIS- avrebbe dovuto sposarsi con una connazionale, trapiantata a Bolzano, ma il matrimonio, programmato in -OMISSIS- non aveva luogo, per contrasti tra le famiglie scoppiati in occasione della celebrazione. Dall’unione è nata una -OMISSIS-, attualmente di -OMISSIS-, che vive con la -OMISSIS- a Bolzano, mentre la -OMISSIS- si è trasferita in -OMISSIS-.
-OMISSIS- si è sposato con una sua connazionale, conosciuta a Bolzano, ma il matrimonio ha avuto durata breve, per insanabili contrasti insorti tra -OMISSIS- del ricorrente, che nel frattempo lo aveva raggiunto in Italia.
-OMISSIS- si è reso responsabile di alcune violazioni di legge per reati non particolarmente gravi, collegati sostanzialmente all’incapacità di una corretta gestione dell’attività della propria -OMISSIS-. Tratto in arresto in -OMISSIS- e ricondotto in Italia in esito a -OMISSIS-, ha definito il procedimento penale patteggiando una pena di -OMISSIS- di reclusione. Con provvedimento dd. -OMISSIS- il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano lo ha ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, presso cui è affidato dal -OMISSIS-.
Attualmente è occupato come -OMISSIS- presso la ditta -OMISSIS-, dove vive insieme alla -OMISSIS-.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1) “ Violazione e falsa applicazione degli art .3, 7, 8, 10 e 10 bis L. 241/90 e ss.mm”;
2) “ Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7 del D.Lgs. 286/98, come modificato dall’art. 1 del D.Lvo 3/2007 – Violazione, erronea e falsa applicazione dell’ art. 203 c.p. (pericolosità sociale) e dell’art. 133 c.p. (gravità del reato: valutazione agli effetti alla pena) – Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 159/11 – Insussistenza e errato giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria”;
3) “ Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dell’art. 8 CEDU; Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7, dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 286/98; violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90, come modificato dall’art. 1 del D.L.vo 3/2007 – Insussistenza del requisito della pericolosità sociale e della minaccia attuale per la sicurezza pubblica – Omessa valutazione di elementi favorevoli al ricorrente – Omesso e/o erroneo giudizio di bilanciamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio”.
Costituitasi, l’Amministrazione resistente ha contestato il ricorso e le censure avversarie e ha chiesto di rigettarle in quanto infondate.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare, presentata incidentalmente, per carenza di “fumus boni iuris”.
All’udienza pubblica dell’11.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che la revoca del permesso di soggiorno sarebbe viziata, poiché l’avviso di avvio del procedimento di revoca, che la precedeva, faceva riferimento al permesso di