TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202300331
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 00331/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Libertà 35;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- della Questura di Bolzano dd. -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo N. -OMISSIS- dd.-OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente il -OMISSIS- (doc.A);
- per quanto occorrer debba, della richiamata comunicazione della Questura di Bolzano dd.-OMISSIS-, di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca del permesso di soggiorno di soggiornante di lungo periodo N. -OMISSIS- dd.-OMISSIS-, notificata a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, e nuovamente in data -OMISSIS-, (doc.B);
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 la consigliere E E e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con il presente ricorso impugna il decreto di revoca di tale permesso, emesso dal Questore di Bolzano con provvedimento n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Nel gravame il ricorrente espone di aver fatto ingresso nel territorio dello Stato italiano -OMISSIS-, all’età di -OMISSIS-, nell’ambito di procedura di ricongiunzione familiare con il -OMISSIS-, già residente a Bolzano. I rapporti con il -OMISSIS- si sono ben presto incrinati, ragione per cui, tramite i servizi sociali, è stato collocato in una struttura per giovani lavoratori, nella quale ha soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età. Imparata la lingua italiana, ha iniziato la sua attività lavorativa poco dopo il suo arrivo in Italia. Frequentando i corsi serali della -OMISSIS- ha conseguito il diploma di -OMISSIS-. Fino -OMISSIS- ha lavorato presso varie ditte come lavoratore dipendente. -OMISSIS- ha aperto, insieme ad un socio, un’-OMISSIS-, che lasciò -OMISSIS- per gestirne una in proprio.
-OMISSIS- avrebbe dovuto sposarsi con una connazionale, trapiantata a Bolzano, ma il matrimonio, programmato in -OMISSIS- non aveva luogo, per contrasti tra le famiglie scoppiati in occasione della celebrazione. Dall’unione è nata una -OMISSIS-, attualmente di -OMISSIS-, che vive con la -OMISSIS- a Bolzano, mentre la -OMISSIS- si è trasferita in -OMISSIS-.
-OMISSIS- si è sposato con una sua connazionale, conosciuta a Bolzano, ma il matrimonio ha avuto durata breve, per insanabili contrasti insorti tra -OMISSIS- del ricorrente, che nel frattempo lo aveva raggiunto in Italia.
-OMISSIS- si è reso responsabile di alcune violazioni di legge per reati non particolarmente gravi, collegati sostanzialmente all’incapacità di una corretta gestione dell’attività della propria -OMISSIS-. Tratto in arresto in -OMISSIS- e ricondotto in Italia in esito a -OMISSIS-, ha definito il procedimento penale patteggiando una pena di -OMISSIS- di reclusione. Con provvedimento dd. -OMISSIS- il Tribunale di Sorveglianza di Bolzano lo ha ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, presso cui è affidato dal -OMISSIS-.
Attualmente è occupato come -OMISSIS- presso la ditta -OMISSIS-, dove vive insieme alla -OMISSIS-.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1) “ Violazione e falsa applicazione degli art .3, 7, 8, 10 e 10 bis L. 241/90 e ss.mm”;
2) “ Violazione, erronea e falsa applicazione dell’7D" data-article-version-id="8813445f-3c40-5e74-b6ab-9baf6a409401::LRA626A34D59DD31D9367D::2022-01-27" href="/norms/laws/itatextv45qpke25s8icd/articles/itaart5mt7545sugxxrr?version=8813445f-3c40-5e74-b6ab-9baf6a409401::LRA626A34D59DD31D9367D::2022-01-27">art. 9, commi 4 e 7 del D.Lgs. 286/98, come modificato dall’art. 1 del D.Lvo 3/2007 – Violazione, erronea e falsa applicazione dell’ art. 203 c.p. (pericolosità sociale) e dell’art. 133 c.p. (gravità del reato: valutazione agli effetti alla pena) – Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgs. n. 159/11 – Insussistenza e errato giudizio di pericolosità sociale in capo al ricorrente. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto di istruttoria”;
3) “ Violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 29 Cost. e dell’art. 8 CEDU;Violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 9, commi 4 e 7, dell’art. 5, comma 5 e dell’art. 28, comma 3 del D.Lgs. 286/98;violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/90, come modificato dall’art. 1 del D.L.vo 3/2007 – Insussistenza del requisito della pericolosità sociale e della minaccia attuale per la sicurezza pubblica – Omessa valutazione di elementi favorevoli al ricorrente – Omesso e/o erroneo giudizio di bilanciamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per difetto istruttorio”.
Costituitasi, l’Amministrazione resistente ha contestato il ricorso e le censure avversarie e ha chiesto di rigettarle in quanto infondate.
Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare, presentata incidentalmente, per carenza di “fumus boni iuris”.
All’udienza pubblica dell’11.10.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce che la revoca del permesso di soggiorno sarebbe viziata, poiché l’avviso di avvio del procedimento di revoca, che la precedeva, faceva riferimento al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo N.-OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS-, mentre il ricorrente sarebbe titolare del permesso di soggiorno N. -OMISSIS-, rilasciato in data -OMISSIS-, rispetto al quale, invece, non sarebbe pervenuta alcuna comunicazione. L’omesso avviso, riferito al titolo di soggiorno effettivamente posseduto dal ricorrente, determinerebbe la nullità del decreto di revoca.
Deduce poi, che anche a voler considerare la discrepanza come frutto di mero errore materiale, il provvedimento della Questura sarebbe comunque viziato, avendo l’Amministrazione nel decreto di revoca affermato che il ricorrente non aveva prodotto documenti e scritti difensivi, “cosiché l’Amministrazione non avrebbe potuto assumere un diverso giudizio in ordine alla pericolosità sociale manifestata. In realtà, invece, il ricorrente avrebbe fatto pervenire alla Questura di Bolzano memoria difensiva dd -OMISSIS-, integrata con documentazione dd -OMISSIS-, che la Questura non avrebbe valutato avendo “erroneamente rilevato che il ricorrente non avesse prodotto memorie e documenti”.
Le censure non colgono nel segno.
Premesso che l’eventuale omissione dell’avviso di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, non determina la nullità del provvedimento finale, ma – semmai – la sua annullabilità, l’indicazione nella comunicazione del Questore dd -OMISSIS- di un numero di permesso diverso di quello di cui il ricorrente era titolare, deve qualificarsi come mero errore materiale e, quindi, non si è verificata alcuna violazione procedurale. Va affermato anche il carattere innocuo dell’errore in quanto lo stesso non ha indotto il ricorrente a non presentare memorie e documenti e, quindi, non ha pregiudicato i diritti partecipativi del medesimo al procedimento di revoca, che lo riguardava.
Quanto all’ulteriore doglianza, secondo cui la Questura avrebbe affermato nel provvedimento impugnato che il ricorrente non avrebbe prodotto scritti difensivi, nonostante fosse vero il contrario, il Collegio osserva che la censura sollevata discende da una non corretta lettura del provvedimento impugnato. Nell’ultimo capoverso del provvedimento, infatti, l’Amministrazione non afferma, come sostiene il ricorrente, che l’interessato non avesse prodotto memorie o documenti, bensì la dicitura completa del periodo riporta che “l’interessato non produceva memorie o documentazione, e prosegue con l’inciso “atte a permettere all’Amministrazione un diverso giudizio in ordine alla pericolosità sociale manifestata” .
Pertanto – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - dal provvedimento emerge che l’Amministrazione dà atto che il ricorrente ha prodotto controdeduzioni, tuttavia, non le ha ritenute idonee a incrinare il giudizio di pericolosità sociale da essa formulato.
Il motivo, nei termini prospettati dal ricorrente, è pertanto infondato.
Nel secondo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la correttezza del giudizio di pericolosità sociale, effettuato dal Questore. Il ricorrente evidenza che sostanzialmente detto giudizio si fonderebbe su -OMISSIS- penali, di cui, -OMISSIS- sarebbe già stata concessa la riabilitazione e pertanto queste non potrebbero più essere messe a fondamento della valutazione de qua . La condanna penale -OMISSIS-, riguarderebbe reati non particolarmente gravi e di nessuna pericolosità sociale e ad essa sarebbero da ricollegare anche i procedimenti penali pendenti. Pertanto quest’ultima condanna non sarebbe in grado di sostenere il giudizio della pericolosità sociale. Inoltre i reati richiamati non sarebbero compresi negli artt. 380 e 381 cp, ai quali l’art. 9, comma 4 del T.U. sull’immigrazione farebbe espresso riferimento. Il ricorrente sostiene, poi, che non si sarebbe mai accompagnato a persone pregiudicate, nè avrebbe mai frequentato ambienti malavitosi. Difetterebbero, inoltre, i parametri di cui agli art. 203 e 133 cp. per sancire la pericolosità sociale.
La censura non è condivisibile.
Il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno adottato dalla Questura di Bolzano risulta fondato sul combinato disposto di cui agli artt. 9, commi 7, e 4 del D. Lgs. 286/98. In particolare, la lett. c) del comma 7 prevede che: “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato…c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4” . Il comma 4 del medesimo articolo, nel disciplinare le condizioni per il rilascio della carta di soggiorno e – di conseguenza – per la sua revoca, prevede altresì che: “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell’appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall’articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
Giova richiamare anche i seguenti principi giurisprudenziali in materia, condivisi da questo Tribunale:
“Il giudizio di pericolosità sociale dello straniero preordinato alla revoca del titolo di soggiorno, come anche la ponderazione degli interessi configgenti, attenendo al merito amministrativo e sono sindacabili dal Giudice nei limiti in cui ricorrano manifesti errori di giudizio per illogicità, travisamento, abnormità, ingiustizia manifesta” (TAR Roma 14877/2023);
“Il giudizio di pericolosità sociale formulato in sede amministrativa, ai fini del rifiuto o della revoca del permesso U.E. è indipendente dalla condanna ed anche dall'assoluzione in ambito penale (potendosi la pericolosità sociale valutare anche sulla base di elementi fattuali che non abbiano portato ad una condanna, ma che siano espressione di uno stile di vita non regolare), poiché al fine della sua formulazione, risulta sufficiente che la condotta del soggetto sia tale da dimostrare l'inclinazione a delinquere e da escludere l'episodicità del comportamento fonte di allarme sociale” (TAR Bologna 355/2022);
ed anche: “Per il permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e per la tutela rafforzata riconosciuta allo straniero "lungo-soggiornante", la normativa richiede che il diniego o revoca del permesso siano sorretti da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una articolata motivazione, oltre che sulla circostanza dell'intervenuta condanna, anche incentrata su molteplici elementi, tenendo conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato” (Cons. Stato, III, 1060/2022.)
Tanto premesso e passando al provvedimento di revoca in discussione, occorre evidenziare che la Questura di Bolzano, oltre a richiamare nello stesso i reati di -OMISSIS-, per i quali il ricorrente risulta condannato, nonché i procedimenti penali per -OMISSIS-, nei quali il ricorrente è imputato, adduce che (i) “i reati commessi e le circostanze sopra riportate sono indicative del fatto che il lungo soggiorno in Italia non ha portato all’inserimento sociale dello -OMISSIS-, il quale durante tutto il soggiorno ha manifestato tendenza a delinquere commettendo reati della stessa indole ed una personalità priva di inibizioni morali per incapacità di attenersi alle norme e alle prescrizioni e la tendenza a procurarsi ciò che desidera illecitamente”; che (ii) “sussiste un’elevata probabilità di commissione di nuovi reati in quanto dai fatti appare palesemente incapace di autodisciplinarsi e di percepire il disvalore e la gravità degli illeciti commessi continuando a delinquere con le stesse modalità e per lo stesso motivo, dimostrandosi pertanto inaffidabile e estremamente pericoloso;pericolosità che, stante la mancanza di un lavoro stabile e la frequentazione di pregiudicati, si ritiene essere ancora più concreta ed attuale” ;che (iii) “le condotte descritte nel certificato penale e nel certificato dei carichi pendenti in quanto reiterate in un periodo di tempo considerevole siano indicative della sua assoluta mancanza di scrupoli morali e di rispetto per la vita, la dignità e la proprietà delle altre persone, essendo arrivato a sottoporre anche i -OMISSIS-”; che (iv) “non si può formulare una prognosi positiva sulla futura astensione del cittadino straniero dalla commissione di reati di natura predatoria o violenta e che mettano in pericolo l’incolumità delle persone, considerato che né le sentenze di condanna hanno avuto efficacia deterrente né la presenza di familiari sul T.N”.
Da tutto quanto ciò la Questura ha ritenuto che lo straniero, palesando un'assoluta mancanza del rispetto dei diritti, della dignità e della libertà, comuni ai Paesi dell’Unione europea, rappresentasse una minaccia, concreta ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica e che il mantenimento del titolo gli permetterebbe di continuare a delinquere anche negli altri Stati Europei, verso i quali l’Italia si è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini europei, giustificando, ai sensi dell’art. 9, comma 4, D.Lgs. 286/1998, decretando la revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo.
La revoca risulta pertanto sorretta da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alle condanne penali riportate e ai procedimenti penali pendenti, ma anche con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato. La motivazione, addotta a sostegno della pericolosità sociale del ricorrente non sembra affetta da manifesti errori di giudizio per illogicità, travisamento, abnormità o ingiustizia manifesta, che costituiscono i limiti entro cui sono sindacabili da questo giudice.
In merito alle censure che -OMISSIS- condanne sarebbe intervenuta riabilitazione che difetterebbero i presupposti della pericolosità sociale di cui agli artt. 133 e 203 c.p. occorre sottolineare che è noto e condiviso dal Collegio il principio, di recente ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4748/2022, per il quale le decisioni del Giudice penale non sono né decisive né vincolati per il Questore, che valuta la pericolosità sociale dello straniero a fini affatto diversi e autonomi rispetto all’ambito penale.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l’erronea valutazione degli elementi riguardanti il lungo soggiorno nel territorio e i suoi interesse familiari.
L’Amministrazione, nel disporre la revoca del permesso di soggiorno del ricorrente, ha infatti compiuto un’istruttoria analitica e completa, procedendo a una corretta e puntuale valutazione comparativa dei vari interessi sottesi alla vicenda, ritenendo prevalente l’esigenza di protezione sociale rispetto all’interesse del singolo alla conservazione del titolo di soggiorno.
Nel caso di specie, i fattori di integrazione allegati dal ricorrente e consistenti nello svolgimento di attività lavorativa e nei legami familiari sono stati puntualmente e debitamente valutati dall’Amministrazione con motivazione immune da vizi sintomatici di un esercizio distorto del potere attribuito e, per ciò stesso, insuscettibile di essere sindacata nella presente sede. Per quanto riguarda l’inserimento lavorativo il provvedimento stigmatizza che il ricorrente -OMISSIS- non percepisce un reddito sufficiente al proprio sostentamento. I due contratti di lavoro riferiti all’-OMISSIS-, allegati alle controdeduzioni inviate alla Questura, non sono in grado di dimostrare il contrario. Per quanto riguarda i legami familiari il provvedimento evidenzia “ che il lungo soggiorno e la presenza di familiari in territorio italiano non possono avere valore compensativo dei pregiudizi penali a carico dell’interessato sia, in quanto questi ultimi sono indicativi del mancato inserimento sociale dello straniero, sia perché le condotto illecite hanno danneggiato proprio i -OMISSIS- ed è anche per tutelare questi ultimi che si rende necessario il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno”
Relativamente all’asserita remissione della denuncia-querela per -OMISSIS- da parte della persona offesa, osserva il Collegio che di essa non è stata prodotta in giudizio copia e che, comunque, in quanto fatto sopravvenuto l’Amministrazione non ne avrebbe potuto tenere conto.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso dev’essere respinto, con la sequela delle spese di lite a carico della parte soccombente.