TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-08-19, n. 201510876
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Testo completo
N. 10876/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11161/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11161 del 2014, proposto da:
Società “Dì per Dì Srl”, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Gaffuri, Gianfranco Gaffuri, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, Via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int. 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 104477/14 avente ad oggetto: "S.c.i.a. - segnalazione certificata di inizio attività - apertura esercizio di vicinato sito in via Vittorio Emanuele Orlando n. 92/93.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame viene impugnato il provvedimento emesso il 23 luglio 2014, prot. 104477, con il quale Roma Capitale ha comunicato alla società ricorrente “che la SCIA CA/78869/14 risulta priva di effetti e non costituisce titolo giuridico per l’avvio e la prosecuzione dell’attività dichiarata, eventualmente intrapresa e, pertanto, si inibisce lo svolgimento dell’attività medesima nel locale sito in via Vittorio Emanuele Orlando n. 92/93”.
La comunicazione di inefficacia si regge sulla seguente motivazione: “Agli atti dell’Ufficio scrivente, risulta essere stata svolta nel locale de quo, un esercizio di vicinato del settore merceologico non alimentare di tipo tutelato (attività prevalente: vendita al minuto articoli di profumeria e cosmetica aperto con comunicazione di subingresso in data 10/8/2010, prot. CA/62964 cessato con comunicazione presentata in data 16/1/2014 prot. CA/6625). Tale attività ha vincolato il locale nel medesimo settore merceologico e, ai sensi della delibera C.C. n. 36/2006 e succ. mod. ed int. D.C.C. n. 86/2009 “qualora venga a cessare una delle attività tutelate negli stessi locali è consentita l’attivazione esclusivamente di una o più delle medesime attività appartenenti al medesimo settore (alimentare o non alimentari)”.
La società istante riferisce in fatto che:
-ha presentato in data 9/6/2014 s.c.i.a. per l’apertura di un esercizio di vicinato in Roma, via Vittorio Emanuele Orlano n. 92/93;
-il negozio avviato ha una superficie totale di vendita di mq 140 (di cui 120 destinato alla vendita di prodotti alimentari e mq 20 destinati alla vendita di prodotti non alimentari;
-la nuova struttura è ubicata all’interno del Centro storico di Roma (Tessuto T3) ed è soggetta alla disciplina di tutela e riqualificazione delle attività commerciali ed artigianali nel perimetro della città storica”;
-nei locali gestiti dalla ricorrente era condotta in precedenza attività commerciale tutelata (art. 6 della delibera C.C. n. 36/2006) di vendita al dettaglio di articoli di profumeria e cosmetica, che è cessata nell’anno 2014;
-anche l’attività di vendita di prodotti alimentari in forma di negozio di vicinato, avviata dalla società “Di per DI’” rappresenta un’attività tutelata.
L’interessata deduce i seguenti motivi vizi.
1)Violazione degli artt. 41 e 97 Cost., dell’art. 1, L. n. 241 dl 1990, dell’art. 1del D.L. n. 1 del 2012, conv. in L. n. 27 del 2012, dell’art. 31, D.L. n. 201 del 2011, conv. in L. n. 241 del 2011, eccesso di potere sotto molteplici profili:
1.1)il provvedimento impugnato e la delibera presupposta (C.C. n. 36/2006) sono configgenti con le più recenti norme comunitarie e nazionali relative alla materia del commercio e della libera concorrenza;
1.2)il divieto di modificare anche solo parzialmente la destinazione commerciale dei locali in cui è stata in precedenza esercitata un’attività tutelata non sembra ispirarsi ai principi dettati e richiamati dalla normativa sopravvenuta né ai principi interpretativi enucleati dalla giurisprudenza e non tiene conto, altresì, della situazione generale di crisi economica, sociale e finanziaria del settore;
1.3)l’attività di vendita al dettaglio di profumeria e cosmetica è stata riavviata nel negozio di vicinato aperto, negli stessi locali, riservandogli appositi spazi;
1.4)la scelta di ampliare la gamma dei prodotti offerti, affiancando agli articoli di profumeria anche altri prodotti alimentari e non alimentari, era una scelta obbligata in quanto la sola vendita di articoli di cosmetica non è in grado di assicurare sufficienti margini di profitto;
1.5)l’attività di generi alimentari avviata dalla ricorrente in modo prevalente nella struttura commerciale rappresenta anch’essa una “attività tutelata”.
2)Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della delibera C.C. n. 36 del 2006, eccesso di potere sotto vari profili, violazione degli artt. 3, 5, 6, 10 bis della L. n. 241 del 1990.
2.1) la determinazione impugnata è il risultato di una istruttoria carente, inadeguata ed insufficiente che si riflette anche sulla motivazione che risulta anch’essa inadeguata ed insufficiente;
2.2)il provvedimento impugnato non è stato preceduto dal preavviso di rigetto.
Si è costituita Roma Capitale depositando documenti e memoria.
Con ordinanza n. 5061/2014 è stata respinta l’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati.
Con memoria depositata il 13 maggio 2015, la società ricorrente replica alle controdeduzioni di parte resistente riprendendo i profili di censura con ulteriori sviluppi argomentativi.
All’udienza del 4 giugno 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio muove dall’esame del secondo motivo di ricorso con cui vengono dedotti vizi formali.
E’ sufficiente osservare, sul punto, che la determinazione con la quale Roma Capitale ha comunicato l’inefficacia della S.c.i.a. è atto strettamente vincolato, siccome veicolato a valle dalla presupposta disciplina regolamentare di cui alla delibera C.C. n. 36 del 2006 con cui l’intimata Amministrazione, esaurendo la propria discrezionalità pianificatoria ad un livello più alto di esercizio, ha stabilito che negli ambiti di tutela commerciale (c.d. “Ambiti tutelati”, nei quali ricade l’ubicazione dell’esercizio commerciale della ricorrente) “Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita l’attivazione esclusivamente di uno o più delle medesime attività appartenenti al medesimo settore alimentare o non alimentari”.
Poiché la ricorrente ha avviato nei locali in questione un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, laddove in precedenza (fino al 2014) l’attività unica ed esclusiva era quella “non alimentare” (profumeria e cosmetica), ne consegue che il provvedimento con cui è stata dichiarata l’inefficacia della S.c.i.a. costituisce lo scontato esito amministrativo a fronte di una attività che si poneva in contrasto con la norma regolamentare.
Da cui, l’irrilevanza processuale (e prima ancora procedimentale) dei vizi di natura formale e/o procedimentale dedotti dalla ricorrente.
Occorre scrutinare, a questo punto, la legittimità della delibera di C.C. n. 36 del 2006, che funge da presupposto alla determinazione del 23 luglio 2014, poiché essa, se affetta dai rubricati vizi, verrebbe caducata in parte qua travolgendo in via derivata la comunicazione di inefficacia.
Come anticipato, l’intimata Amministrazione ha denegato il rilascio dell’autorizzazione opponendo alla ricorrente la disciplina della tutela e della riqualificazione delle attività commerciali ed artigianali nel perimetro della Città Storica.
La controversia in esame involge, pertanto, la questione concernente il settore delle attività tutelate ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. a) e b) della deliberazione del C.C. di Roma Capitale n. 36/2006.
Giova premettere una breve illustrazione della disciplina che funge da presupposto della gravata determinazione.
La questione, per vero, ha già formato oggetto di esame da parte della Sezione che, con sentenza n. 7685/2013, ha proceduto ad una compiuta ricostruzione della normativa comunale in materia.
Viene, innanzi tutto, in considerazione la deliberazione consiliare n. 187 del 29 settembre 2003; la quale, all’art. 6 dell’Allegato A, ha stabilito che:
- “sono attività tutelate quelle insediate presso i locali siti