TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-05-10, n. 201104082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-05-10, n. 201104082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201104082
Data del deposito : 10 maggio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 12412/1998 REG.RIC.

N. 04082/2011 REG.PROV.COLL.

N. 12412/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12412 del 1998, proposto da:
Codacons, Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e Consumatori, in persona del legale rappresentante p.t., e dall’Associazione Utenti del Trasporto Aereo, Marittimo e Ferroviario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti C R, M L, M M, M M, P M M, S V e G Ccuzzo, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Ministero dei Trasporti (ora: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Società Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Molè, Luca G Radicati Di Brozolo e Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Marcello Mole' in Roma, via Nicolò Porpora, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell’esecuzione,

del decreto n. 46-/ del 5 luglio 1996, nonché del decreto n. 57-T del 23 ottobre 1997, emessi dal Ministero dei Trasporti, e di tutti gli atti a questi presupposti, conseguenti e connessi, ivi compreso il decreto dello stesso Ministero del 9 ottobre 1998, emanato a seguito della decisione della Commissione delle Comunità europee del 16 ottobre 1998, nonché gli atti, di estremi ignoti, coi quali sarebbe stata prevista l’imposizione di un doppio check-in per quei passeggeri che, provenienti da Linate, fanno scalo a Fiumicino e da qui proseguono verso rotte intercontinentali;
nonché per la determinazione delle corrette modalità di comportamento del citato Dicastero nella regolamentazione del servizio pubblico di trasporto aereo e di accoglienza aeroportuale, ai sensi degli artt. 33 e ss. del

DLGS

80/98;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti e di Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2011 il I ref. Rosa Perna;

Uditi l’avv. Gino Giuliano, in sostituzione dell’avv. Rienzi, per la parte ricorrente, l’avv. dello Stato Urbani Neri per il Ministero dei Trasporti e l’avv. Molè per la società Alitalia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Rappresentano le odierne esponenti che, con decreti n. 46 –T del 5 luglio 1996 e n. 57 – T del 23 ottobre 1997, nonché con successivo decreto del 9 ottobre 1998, il Ministero dei Trasporti, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 8 del Regolamento C.E. 2408/92, ha ripartito il traffico aereo nell’ambito del sistema aeroportuale milanese (comprendente gli aeroporti di Linate, della Malpensa e di Orio al Serio).

In particolare, il decreto n. 46 –T, all’art. 1, comma 1, ha stabilito che “Dalla data dell’entrata in esercizio delle opere di prima urgenza del polo funzionale di Malpensa 2000, che sarà stabilita con successivo decreto, l’aeroporto di approdo e partenza per tutti i collegamenti di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, nazionali e regionali è individuato nello scalo di Malpensa”. Al successivo comma 4, ha disposto che “ Le compagnie aeree potranno mantenere e/o istituire voli diretti, senza scali intermedi, su Linate, solo qualora il volume annuo di passeggeri dei collegamenti relativi alla relazione globale tra Milano e l’altra città interessata sia stato, nella sua totalità, uguale o superiore a 2 milioni nel precedente anno ovvero nella media di 1.750.000 nel triennio precedente”.

Il successivo decreto n. 57 –T, nel dare attuazione al menzionato rinvio, all’art. 1 ha stabilito che “ La data di entrata in esercizio delle ope r e di prima urgenza del polo funzionale di Malpensa 2000 è fissata al 25 ottobre 1998 ” e che “… a decorrere dal 25 ottobre 1998, nel sistema aeroportuale milanese, l’aeroporto di Malpensa è lo scalo di approdo e partenza per tutti i collegamenti aerei di linea e non di linea intercontinentali, internazionali, intracomunitari, nazionali e regionali”.

Senonchè, con decisione del 16 settembre 1998, la Commissione europea contestava, a partire dal 25 ottobre 1998, la piena operatività dell’aeroporto di Malpensa, così come definita dai citati decreti ministeriali, esclusivamente in relazione al completamento delle infrastrutture di collegamento della città di Milano all’aeroporto di Malpensa quali, specificatamente, la linea ferroviaria diretta, con due frequenze ogni ora, e la corsia di emergenza dell’autostrada A8.

Preso atto della suddetta decisione, il Ministero dei Trasporti, “Considerato che, in forza della indicata decisione della Commissione delle Comunità europee, non risultano applicabili le disposizioni di cui ai citati decreti ministeriali;

considerato che

, impregiudicato l’esito della proposta impugnazione della predetta decisione avanti la Corte di Giustizia dell’UE, è necessario adottare, con assoluta urgenza, una disciplina transitoria diretta a garantire dal 25 ottobre 1998, data di inizio della stagione di traffico “inverno 98/99”, una diversa ripartizione del traffico tra gli aeroporti appartenenti al sistema aeroportuale di Milano”,
si determinava a modificare, con decreto 9 ottobre 1998, i sopra richiamati decreti.

E, pertanto, all’art. 1 di detto decreto si stabiliva che “La data di entrata in esercizio del nuovo aeroporto di Malpensa 2000 è fissata al 25 ottobre 1998”;
all’art. 2, si prevedeva che “ 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento concernente la ripartizione del traffico aereo del sistema aeroportuale di Milano, si applicano dal 25 ottobre 1998 sino alla data di completamento e messa in esercizio del collegamento ferroviario diretto tra Milano e Malpensa, con due frequenze ogni ora, e della corsia di emergenza dell’autostrada A8. 2. A decorrere dalla data di completamento e messa in esercizio delle infrastrutture di cui al comma 1, la ripartizione del traffico aereo tra gli scali appartenenti al sistema aeroportuale di Milano è regolata dalle disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996, n. 46 T” ;
all’art. 3, infine, si disponeva che “ 1. A decorrere dal 25 ottobre 1998, possono continuare ad operare sull’aeroporto di Milano-Linate solo i vettori comunitari, esclusivamente per collegamenti già precedentemente in essere e con aeromobili della medesima capacità, nel limite del 34% delle frequenze realmente effettuate nella precedente corrispondente stagione di traffico IATA.

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