TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400348

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400348
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400348
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 00348/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01404/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2023, proposto da
D P, rappresentata e difesa dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'ottemperanza

alla sentenza 17 gennaio 2023, n. 6 del Tribunale di Livorno, sez. Lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2024 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con sentenza 17 gennaio 2023, n. 6, il Tribunale di Livorno, sez. Lavoro condannava il Ministero dell’Istruzione alla corresponsione alla ricorrente, a titolo di “retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 25 CCNL”, della somma di € 1352,57, oltre ad interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla l. 724 del 1944, ed alle spese del procedimento, attribuite ai procuratori antistatari.

La sentenza (successivamente passata in giudicato, come da attestazione del 3 ottobre 2023, depositata in giudizio da parte ricorrente) era eseguita dall’Amministrazione resistente solo parzialmente, per quello che riguarda le spese di giudizio attribuite ai procuratori antistatari;
per quello che riguarda la sorte capitale e gli accessori, l’I.C. Giuseppe Mazzini di Livorno, con il decreto 16 maggio 2023 n. 43 prot. n. 0004507, riconosceva alla ricorrente quanto riconosciuto dal titolo esecutivo, ma poi la detta somma non era materialmente corrisposta, per i consueti “ritardi nella disponibilità dei fondi destinati allo scopo, non potendo le istituzioni scolastiche derogare agli ordinari vincoli di bilancio” (così il rapporto dell’Amministrazione depositato in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato).

Con il presente ricorso per ottemperanza, la ricorrente chiede pertanto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato formatosi sulla sentenza 17 gennaio 2023, n. 6 del Tribunale di Livorno, sez. Lavoro, compresa la nomina del Commissario ad acta .

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, limitandosi a rappresentare i già citati ritardi nell’erogazione dei fondi necessari per il pagamento.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

Al di là del documentato svolgimento dell’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione della somma da parte dell’I.C. Giuseppe Mazzini di Livorno (il già citato decreto 16 maggio 2023 n. 43, prot. n. 0004507), non risulta, infatti, dimostrata in giudizio la materiale corresponsione dei relativi importi alla ricorrente.

La corresponsione delle dette somme non trova poi alcun ostacolo normativo, risultando il titolo esecutivo notificato all’organo competente alla liquidazione in data 23 gennaio 2023 ed essendo pertanto ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).

Non essendo ancora conclusa l’attività di esecuzione della sentenza, il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza 5 maggio 2014, n. 743 della Sezione, corrispondendo alla ricorrente le dette somme, maggiorate di rivalutazione ed interessi legali, con le modalità indicate in sentenza.

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.

Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Livorno (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni, se del caso, valendosi anche del pagamento in “conto sospeso” previsto dall’art. 14, 2° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere attribuite al procuratore antistatario avv. L T e liquidate, in mancanza di nota spese, in € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA e CAP.

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