TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-07-23, n. 202102317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2021-07-23, n. 202102317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102317
Data del deposito : 23 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2021

N. 02317/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02890/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2890 del 2016, proposto da -OISSIS--OISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, domiciliato presso la segreteria TAR in Palermo, via Butera, 6;



contro

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



per l'annullamento

1) del decreto del Prefetto della Provincia di Palermo, notificato il 19 agosto 2016, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto da -OISSIS--OISSIS-;

2) dell’ordinanza di rimpatrio con F.V.O. emessa dal Questore della Provincia di Palermo in data 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, con la quale è stato disposto il rimpatrio del signor -OISSIS--OISSIS- dal Comune di Castelbuono ed il divieto di ritornarci per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso;

3) di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e di Ministero dell'Interno - Questura di Palermo e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso ritualmente proposto, il Sig. -OISSIS--OISSIS- ha impugnato il Decreto del Prefetto della Provincia di Palermo, prot. 90984 dell’11 agosto 2016, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza di rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio (F.V.O.) emessa dal Questore della Provincia di Palermo in data 25 marzo 2016, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 159 del 06/09/2011.

In fatto il ricorrente deduce che, con nota notificata il 9 marzo 2016, gli è stato comunicato l'avvio di procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, per l'eventuale emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O.

Con successiva ordinanza del 25 marzo 2016, il Questore della Provincia di Palermo, ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 159 del 06.09.2011, ha disposto il rimpatrio dal Comune di Castelbuono ed il divieto di ritornarci per un periodo di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento stesso. Tale provvedimento veniva impugnato dal signor -OISSIS--OISSIS- con ricorso ai sensi dell'articolo 1 e 2 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 innanzi al Prefetto della Provincia di Palermo il quale, con il provvedimento qui gravato, rigettava il ricorso amministrativo.

Nella specie, si legge negli atti depositati in giudizio che l’amministrazione resistente ha ritenuto che il signor -OISSIS- in data 6 marzo 2016, in occasione di una manifestazione sportiva tenutasi in una piazza del Comune di Castelbuono, si rendeva responsabile del reato previsto e punito dall'articolo 336 c.p., motivo per il

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