TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-11-25, n. 202207309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2022-11-25, n. 202207309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207309
Data del deposito : 25 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2022

N. 07309/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05589/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2021, proposto da G P, difensore di sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’ottemperanza

ai decreti decisori, concernenti l’equa riparazione ex lege n. 89/2001:

- cron. n. 263/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2763/2018 V.G., in data 21 gennaio 2019, depositato in data 23 gennaio 2019 e corretto per errore materiale il 4 febbraio 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, depositato in data 25 ottobre 2019;

- cron. n. 2448/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2489/2019 V.G., in data 23 ottobre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositato in data 25 ottobre 2019;

- cron. n. 2817/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2839/2019 V.G., in data 20 novembre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositato in data 26 novembre 2019;

- cron. n. 324/2020 reso, nel procedimento R.G. n. 67/2020 V.G., in data 28 gennaio 2020 dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis), depositato in data 29 gennaio 2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente notificato il 27 dicembre 2021 e depositato il 28 dicembre 2021, G P ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sui decreti decisori:

- cron. n. 263/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2763/2018 V.G., in data 21 gennaio 2019, depositato in data 23 gennaio 2019 e corretto per errore materiale il 4 febbraio 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, depositato in data 25 ottobre 2019, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, delle spese processuali liquidate in “ - € 27,00 per costo marca da bollo - € 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% su compenso, iva e cpa se dovute ” (così il decreto decisorio cron. n. 263/2019, come modificato ed integrato per errore materiale);

- cron. n. 2448/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2489/2019 V.G., in data 23 ottobre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositato in data 25 ottobre 2019, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, delle spese processuali liquidate in “ € 27,00 per spese e € 540,00 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge ” (così il decreto decisorio cron. n. 2448/2019);

- cron. n. 2817/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2839/2019 V.G., in data 20 novembre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositato in data 26 novembre 2019, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, delle spese processuali liquidate in “ € 27,00 per spese ed € 648,00 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge ” (così il decreto decisorio cron. n. 2817/2019);

- cron. n. 324/2020 reso, nel procedimento R.G. n. 67/2020 V.G., in data 28 gennaio 2020 dalla Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis), depositato in data 29 gennaio 2020, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, limitatamente alla parte in cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato antistatario, delle spese processuali liquidate nel “ complessivo importo di 429,50 €, di cui 350,00 € per il compenso, 52,50 € per le spese generali e 27,00 € per le spese vive documentate ” (così il decreto decisorio cron. n. 324/2020).

In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento degli interessi legali con decorrenza dalla data della pubblicazione dei decreti in oggetto sino alla data di passaggio in giudicato, degli interessi “moratori” e della rivalutazione monetaria maturati e a maturare con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato dei decreti in oggetto sino a quella dell’effettivo pagamento, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del Dlgs. n. 104/2010 e, ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), al pagamento della ulteriore somma dovuta a titolo di risarcimento del “danno da ritardo” (cd. astreinte), somma da determinarsi, sia quanto a decorrenza e termine finale sia quanto alla sua misura, in conformità ai principi affermati dal

TAR

Lazio-Roma, sez. I, 24 ottobre 2012 n.8746 e/o comunque così come ritenuto più congruo, equo e giusto.

Il Ministero della Giustizia si è costituito a resistere in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con mero atto di stile e ha poi depositato una memoria con la quale ha rappresentato che l’odierno ricorrente ha già proposto, nell’interesse dei suoi clienti, tre ricorsi per ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio, senza in quella sede agire per l’esecuzione delle sue spettanze ed ha chiesto che si tenesse conto di quanto sopra al fine delle spese.

Parte ricorrente in data 29 settembre 2022 ha prodotto una memoria con la quale ha dichiarato l’avvenuto pagamento di due dei quattro decreti decisori azionati e specificatamente: in data 4 agosto 2022 del decreto decisorio R.G. 2489/2019 V.G. reso il 23-25 ottobre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli (attributario Di Martino Gemma+2) e in data 2 settembre 2022 del decreto decisorio R.G. 2839/2019 V.G. reso il 20-26 novembre 2019.

Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2022 parte ricorrente ha dichiarato che per errore ha veicolato il ricorso nativo digitale come istanza di fissazione dell’udienza. Alla medesima camera di consiglio la causa è stata assunta in decisione.

Considerato che parte ricorrente nella memoria depositata in data 29 settembre 2022 ha dichiarato l’avvenuto pagamento dei seguenti decreti decisori azionati: cron. n. 2448/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2489/2019 V.G., in data 23 ottobre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositato in data 25 ottobre 2019 e cron. n. 2817/2019 reso, nel procedimento R.G. n. 2839/2019 V.G., in data 20 novembre 2019 dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositato in data 26 novembre 2019, va pertanto dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere del presente ricorso in parte qua , mentre per gli altri due decreti azionati il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo i decreti in questione divenuti definitivi in seguito alla mancata proposizione dell’opposizione (art. 5 ter della legge n. 89 del 24 marzo 2001, cosiddetta legge Pinto), come da certificati in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).

Inoltre, trattandosi di domanda proposta dall’avvocato antistatario, il Collegio, condividendo l’orientamento giurisprudenziale anche di questo Tribunale, dal quale non ha motivo di discostarsi, ritiene il giudizio di ottemperanza ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr.

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