TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-01-30, n. 202401829
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2024
N. 01829/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2018, proposto da
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C R in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione art. 32-97, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C R in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Assotelecomunicazioni- Asstel, Samsung Eletronics Italia Spa, non costituiti in giudizio;
Per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per non avere provveduto ad emanare il Decreto ministeriale previsto dall'articolo 12 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnatici ed elettromagnetici” n. 36 del 22 febbraio 2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 5 febbraio 2018 e depositato il successivo giorno 15, le Associazioni in epigrafe hanno chiesto a questo TAR la declaratoria “dell’obbligo di provvedere, ex D. Lgs. nr. 198 del 2009 da parte delle amministrazioni resistenti, e connesso ripristino della funzione amministrativa, per quanto di ragione e competenza, nonché dell’inadempimento ovvero il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per non avere, nonostante rituale diffida notificata in data 27.06.2017, provveduto ad emanare il Decreto ministeriale già previsto dall’articolo 12 della Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnatici ed elettromagnetici” n. 36 del 22 febbraio 2001, finalizzato all’informazione capillare della popolazione, compresa la fascia dei soggetti più a rischio (bambini, adolescenti) sui rischi a breve e lungo termine dovuti all’uso dei telefoni mobili (cellulari e cordless) e sulle indispensabili misure cautelative da adottare durante il loro utilizzo, tenendo conto, a riguardo, anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione in materia e la conseguente”.
2. – Le ricorrenti premettono di avere richiesto alle Amministrazioni resistenti, con istanza notificata in data 27 giugno 2017 ai sensi degli artt. 1 e ss. del D. Lgs. n. 198/2009 e dell’art. art. 2 e ss. L. n. 241/90, di:
“I. Emanare il Decreto Ministeriale, come richiamato dalla L. n. 36/2001, contenente le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative;
II. Al contempo, con lo stesso decreto, individuare le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione;
III. In ogni caso, garantire la volontà del legislatore, già espressamente stabilita nella citata L. n. 36/2001, mediante opportuni e doverosi interventi di sicurezza e informazione sui predetti dispostivi, con particolare riguardo alle informazioni sui livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza;
IV. Procedere all’aggiornamento ovvero alla modifica della pagina web del Ministro della Salute, relativa all’uso di apparecchi cellulari avvalendosi, eventualmente della collaborazione dei Ministeri citati e interessati ai sensi della Legge 36/2001 (art. 6) al fine di rendere un’informazione corretta ed esaustiva ai consumatori”.
3. – Le ricorrenti, premesse deduzioni circa la propria legittimazione ad agire ai sensi del d.lgs. n. 198\2009 e circa la normativa in materia di lotta all’inquinamento elettromagnetico (legge n. 36\2001), affidano il ricorso a due motivi, rubricati, rispettivamente, “Violazione e falsa applicazione della legge: artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 198/2009. Inosservanza da parte della P.A. dei termini procedimentali ex lege