TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-08-28, n. 201702126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2017-08-28, n. 201702126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702126
Data del deposito : 28 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2017

N. 02126/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01975/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1975 del 1993, proposto da:
Di V M, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati S C, G R, L R, con domicilio eletto presso lo studio G R in Catania, corso Italia, 69;

contro

Assessorato Regionale Sanità, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del Decreto Assessorile n.5488/93 recante sanzione disciplinare della chiusura della farmacia per 10 giorni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Sanita';

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione resa nel corso dell’udienza pubblica dell’8/6/17 con la quale l’Avv. L R, per la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è titolare e proprietario della farmacia sita in Francofonte alla via Vittorio Emanuele. Lo stesso impugna il decreto assessorile indicato in epigrafe con cui -sulla base di esposto presentato dal dr. Cocuzza Salvatore il 2/6/92 col quale si segnalava l’illegittima apertura degli ingressi della predetta farmacia in via Plebiscito n.1 e via Vittorio Emanuele n.26/1 e all’esito dell’accertata violazione della pregressa autorizzazione ad aprire l’ingresso al civico 30 di via V. Emanuele- si irrogava la sanzione della chiusura dell’esercizio per 10 giorni con obbligo di rispristino dell’unico ingresso assentito.

Sono state dedotte varie censure a fronte delle quali si è costituito l’Assessorato Regionale alla Sanità per resistere.

Con ordinanza collegiale n. 416/93 è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Con sentenza parziale n.1764/95 il ricorso è stato accolto in relazione alla domanda di annullamento della sanzione della chiusura della farmacia, mentre è stato ordinato all’Assessorato di depositare documentazione necessaria ai fini dell’esame dell’ulteriore statuizione relativa all’obbligo di ripristino del civico n.30 di via V. Emanuele quale unico ingresso assentito in favore della farmacia istante.

Alla pubblica udienza dell’8/6/17 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

In data odierna il difensore del ricorrente ha fatto presente di non avere più interesse all’ulteriore prosecuzione del presente giudizio. Ne consegue che lo stesso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ovviamente per la parte relativa alla domanda non definita con la sentenza parziale sopracitata (e per la quale era stata disposta istruttoria).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

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