TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-03-24, n. 202200822

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-03-24, n. 202200822
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202200822
Data del deposito : 24 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/03/2022

N. 00822/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01697/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1697 del 2021, proposto da
A L R, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e M M G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dagli avvocati G M, T G N e G A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M in Palermo, via Maggiore Toselli 5;



per

l’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITO

Il ricorrente, già appartenente alla Marina Militare, ha chiesto l’accertamento del suo diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6-bis del decreto-legge numero 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) l’Amministrazione di appartenenza del ricorrente non ha certificato all’istituto previdenziale alcuna maggiorazione dell’ultimo stipendio con attribuzione di ulteriori scatti economici, per cui l’INPS non poteva corrispondere una buonuscita di importo maggiore rispetto a quanto liquidato; b) non tutti gli emolumenti che presentano natura retributiva possono essere valutati nella determinazione dell’indennità di buonuscita, ma solo quelli che siano espressamente contemplati dalla legge; c) l’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1987 ha dettato una disciplina uniforme per il personale delle Forze Armate, di Polizia e per il Corpo dei Vigili del Fuoco, prevedendo una maggiorazione della base pensionabile ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 503/1992, subordinata al pagamento della residua contribuzione previdenziale; d) per l’indennità di buonuscita occorre, invece, fare riferimento alle singole disposizioni di legge richiamate dal menzionato art. 4; e) il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato, mentre per il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza trova applicazione l’art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379/1987, convertito in legge n. 468/1987, successivamente sostituito dall’art. 11, primo comma, della legge n. 231/1990; f) la norma indicata non contempla l’ipotesi di cessazione dal

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