TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-09-06, n. 201301825

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2013-09-06, n. 201301825
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201301825
Data del deposito : 6 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01752/2012 REG.RIC.

N. 01825/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01752/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2012, proposto da:
L A, L M, L V ed E Forina, tutti rappresentati e difesi dagli Avv. L V ed A L, il secondo anche quale avvocato di se stesso, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Dogana Vecchia, 40, presso l’Avv. L V;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. G L, con domicilio eletto, in Salerno, al Largo San Tommaso d’Aquino, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno;

per l’annullamento

- a) del diniego n°17/12, prot. 58037 del 7 agosto 2012, successivamente comunicato, a firma del Responsabile del Servizio di edilizia privata del Comune di Battipaglia, del rilascio del permesso di costruire, di cui all’istanza prot. 15310 del 27.02.2012, già definita per silenzio – assenso;

- b) ove e per quanto occorra, della comunicazione, prot. 30976 del 23.04.2012, dei motivi ostativi al rilascio del predetto permesso di costruire;

- c) ove e per quanto occorra, della nota, prot. n°54678 del 20.07.2012, redatta dal consulente incaricato dall’Ente e richiamata nel provvedimento sub a), di contenuto ignoto, con riserva di motivi aggiunti;

- d) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, proprietari di un terreno inedificato, ricadente interamente in zona B2 del vigente PRG del Comune di Battipaglia, individuato in catasto al foglio 18, particelle nn. 313, 314, 315, 317, 451, 447, 312 e 318, inserito in un più vasto territorio, compreso nelle deliberazioni comunali attuative del Piano casa regionale, oggi superato dalla l. 106/2011, nonché assimilato, nella relazione agli indirizzi programmatici per la redazione del nuovo PUC, agli ambiti caratterizzati da diffuso degrado urbano, rappresentavano che, in data 27.02.2012, coerentemente con le vigenti previsioni urbanistiche, avevano presentato, allo S. U. E., istanza, tesa ad ottenere un permesso di costruire, per la realizzazione di un complesso residenziale e commerciale, corredato da tutti i necessari allegati, chiedendo di usufruire del premio volumetrico previsto, a regime, dall’art. 5 D. L. 70/2001 (conv. in l. 106/2011);
che, istruita la pratica, in data 23.4.2012, lo S. U. E. aveva dato comunicazione dei motivi ostativi (prot. 30976) al rilascio del chiesto permesso di costruire, che i ricorrenti riscontravano, attraverso la formulazione di articolate osservazioni (assunte al protocollo dell’Ente con n. 32609 del 30.04.2012);
che, infine, con pedissequa riproduzione dei motivi ostativi (recte: del motivo) già indicati, nonché in totale ignoranza della memoria dei ricorrenti, dopo avere acquisito il parere di un consulente incaricato dall’Ente, il Responsabile del Servizio Edilizia privata, quando era già decorso il termine per la formazione silente del titolo abilitativo, aveva denegato il permesso di costruire, con il provvedimento, prot. n. 58037 del 7.08.2012, sull’assunto che l’intervento progettato contrastasse con l’art. 5, l. 106/2011, in quanto la premialità volumetrica aggiuntiva del 20%, prevista da tale norma, sarebbe applicabile esclusivamente ai volumi esistenti ed asseverati, e non già alla potenzialità edificatoria esprimibile dal lotto;
tanto premesso, avverso i provvedimenti in epigrafe articolavano le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 20 e 31 d. P. R. 380/2011;
art. 2 e 5 L. R. C. 19/2009 e ss. mm. ii.;
art. 5 D. L. 70/2011;
D. L.138/2011) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ – ECCESSO DI POTERE (carenza assoluta dei presupposti - abnormità - straripamento - sviamento - violazione del giusto procedimento) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO: artt. 97 Cost. e 1 l. 241/90: I ricorrenti avevano conseguito il titolo abilitativo per silentium, mentre il diniego risultava intervenuto oltre ogni lecito termine di attesa di definizione della istanza;
il nuovo art. 20 T. U. 380/01, come riscritto dal D. L. 70/2011, infatti, scandisce, secondo una tempistica rigorosa, cadenza e modalità del nuovo procedimento che presiede al rilascio del permesso di costruire: a – il Responsabile d. p. deve entro 60 giorni curare l’istruttoria, acquisendo ogni atto e/o parere necessario e: <
... valutata la conformità del progetto alla normativa vigente ... >
formulare il parere in ordine all’assentibilità o meno dell’intervento (co. 3);
b – il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero nel diverso termine di quaranta giorni, con la medesima decorrenza, qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
nella specie, l’istanza di p. d. c. è stata acquisita al protocollo dell’Ente, con il prot. 15310 del 27.02.2010;
anche calcolando la fase di comunicazione dei motivi ostativi, intervenuta il 23.4.2012 e riscontrata dai ricorrenti in data 30.4.2012, già a decorrere dal 6 giugno 2012 sulla domanda doveva intendersi formato il silenzio – assenso, per volontà dell’ordinamento, indipendentemente da qualsiasi valutazione dell’Amministrazione, posto che il termine di novanta/cento giorni, intercorrente tra la presentazione dell’istanza di p. d. c. e la formazione del silenzio è stato ritenuto, dal Legislatore, il giusto compromesso tra le esigenze pubblicistiche di controllo e quelle del privato proprietario costruttore ad iniziare rapidamente i lavori;
qualsivoglia provvedimento sopravvenuto all’intervenuta formazione del titolo tacito, finanche il diniego espresso, deve pertanto reputarsi illegittimo, essendo al più ammissibile l’esercizio dei soli poteri di autotutela, secondo le garanzie e le modalità, procedimentalizzate ex lege.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 5, co. 9, l. 106/2011 in relazione all’art. 12 delle preleggi e all’art. 2 della L. R. C. 19/2009 e ss. mm. ii.) – ECCESSO DI POTERE (carenza assoluta del presupposto - difetto di motivazione - difetto di istruttoria – abnormità - arbitrarietà): il diniego fondava su un’unica argomentazione: la proposta progettuale avrebbe riguardato un’area inedificata, priva di funzioni e tessuti edilizi esistenti, la quale in ragione delle sue caratteristiche di area vergine non avrebbe potuto dunque fruire della premialità aggiuntiva, essendo tale misura incentivante finalizzata alla razionalizzazione del patrimonio edilizio (già) esistente;
una simile lettura dell’art. 5 del D. L.70/2011, tuttavia sarebbe pervenuta, secondo i ricorrenti, all’inaccettabile risultato di modificare la volontà della norma, così come espressa dal legislatore: in particolare, il testuale richiamo operato alle disposizioni contenute nel comma 9 – fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11 – che divengono direttamente applicabili in caso di inerzia legislativa delle Regioni, renderebbe evidente che la prima parte del comma 9, che all’evidenza non ha portata prescrittiva o precettiva, non debba necessariamente condizionare la concessione del premio volumetrico, che nella previsione a regime verrebbe ad essere accordato tout court, a prescindere dal raggiungimento delle finalità, elencate nella prima parte del comma 9;

3) VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 3 l. 241/90) – ECCESSO DI POTERE (carenza assoluta del presupposto - difetto di istruttoria - abnormità - arbitrarietà): i ricorrenti lamentavano che il provvedimento di diniego fondava su una motivazione lapidaria ed apodittica, che pretendeva di circoscrivere la premialità volumetrica di cui all’art. 5 l. 106/11 ai soli volumi esistenti ed asseverati, senza realmente illustrare le ragioni, in base alle quali la volontà dell'amministrazione si era determinata;
né all’uopo soccorreva il riferimento alla nota, prot. 54678 del 20/7/2012, redatta dal consulente incaricato dall’Ente, perché tale atto doveva essere reso disponibile agli interessati, anche attraverso la sua materiale allegazione al diniego.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 97 Cost. — ECCESSO DI POTERE (carenza di motivazione - difetto di istruttoria - abnormità - arbitrarietà): ogni provvedimento adottato dalla P. A., in ossequio al criterio di proporzionalità dell’agire amministrativo, deve essere necessario ed adeguato rispetto agli scopi da realizzare, cosicché gli organi amministrativi, nella scelta dei provvedimenti da adottare, devono ricorrere a quelli che determinano le minori turbative possibili per le attività private;
sicché, in disparte l’operata esclusione del bonus volumetrico in favore dell’area dei ricorrenti, non si comprendeva, secondo i medesimi, la bocciatura tout court del progettato intervento, atteso che l’Ente avrebbe dovuto, in ipotesi, proporne una rimodulazione ovvero riconoscerne l’assentibilità, sia pure nei limiti della capacità edificatoria “ordinariamente” esprimibile dal suolo in parola;

5) VIOLAZIONE DI LEGGE (artt. 3 e 10 bis l. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (carenza assoluta del presupposto - difetto di istruttoria – abnormità - arbitrarietà): a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, i ricorrenti avevano compiutamente rappresentato alla P. A., a mezzo della memoria ex art. 10, l. 241/90, le ragioni che militavano nel senso dell’ammissione della premialità aggiuntiva;
l’Amministrazione comunale aveva ritualmente sollecitato ed acquisito tali osservazioni;
tuttavia, non solo non aveva rivisto il suo originario intendimento, ma non aveva argomentato, in ordine al superamento delle articolate deduzioni formulate, pretendendo di liquidarle con una laconica formula di stile.

Si costituiva in giudizio il Comune di Battipaglia, producendo memoria in cui concludeva per il rigetto del gravame.

Nell’imminenza della discussione del ricorso, era depositata memoria conclusionale per i ricorrenti.

All’udienza pubblica del 4.07.2013, lo stesso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei sensi e limiti di seguito precisati.

Carattere dirimente, con assorbimento d’ogni altra censura, riveste la doglianza, sub 1) del ricorso, impingente nell’avvenuta formazione del titolo edilizio “per silentium” e nella conseguente impossibilità – in virtù di ciò – per il Comune resistente di licenziare, “sic et simpliciter”, il gravato rigetto della domanda di p. di c., oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, dovendo piuttosto essere attivato, proprio in virtù dell’operatività del meccanismo di semplificazione procedimentale in oggetto, un procedimento di secondo grado, teso all’annullamento del titolo abilitativo tacito, ormai formatosi circa la suddetta istanza, nell’ambito del quale fornire agli interessati le garanzie del contraddittorio con la P. A., secondo i principi, di marca pretoria, pacificamente regolanti la materia della revoca o del ritiro di provvedimenti, ampliativi della sfera giuridica degli interessati medesimi.

In particolare, osserva il Tribunale come l’art. 20 del d. P. R. n. 380/2001, nel testo precedente le modifiche, apportate dal D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (vigente all’epoca della presentazione della domanda di p. di c. da parte dei ricorrenti, avvenuta in data 27.02.2012), prescriveva quanto segue:

“1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica.

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all’articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 (…)”.

Orbene, dal combinato disposto dei commi 3, 6 e 8 del prefato articolo emerge che entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento formula una proposta di provvedimento;
che il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, e che tale termine è fissato in quaranta giorni, con la medesima decorrenza, qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
che, infine, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.

Nella specie, tale termine (di sessanta + quaranta = cento giorni dalla presentazione della domanda, avvenuta il 27.02.2012) è stato ampiamente superato, posto che il gravato diniego è stato adottato (dopo la comunicazione dei motivi ostativi, avvenuta il 23.04.2012, e la ricezione delle osservazioni dei ricorrenti, pervenute al Comune di Battipaglia il 30.04.2012), in data 7.08.2012, vale a dire oltre cinque mesi dal “dies a quo”, rappresentato dalla data di deposito della domanda di p. di c., presso il protocollo dell’ente.

In ogni caso, si rileva, “ad abundantiam”, che dalla ricezione delle osservazioni, avvenuta, come già detto, il 30 aprile del 2012, sono decorsi oltre tre mesi, laddove il testo legislativo prescrive un termine perentorio di quaranta giorni, per licenziare il provvedimento conclusivo.

Deve, allora, trovare applicazione l’indirizzo interpretativo, già adottato dalla Sezione in recenti decisioni, e segnatamente nella sentenza n. 651/2013, depositata il 12.03.2013 e nella sentenza breve n. 828/2013, depositata il 4.04.2013, della quale ultima si trascrive la parte motiva:

“Il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, attesa la sua evidente fondatezza.

Il riferimento più immediato è al precedente della Sezione, rappresentato dalla decisione n. 651/2013, depositata il 12.03.2013, della quale si riporta, di seguito, la parte motiva.

“Premesso che:

- l’art. 20 d.p.r. n. 380/2011, come modificato dal d.l. 70/2011, chiarisce che:

1.- entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento (comma 3);

2.- il provvedimento finale è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3 (comma 6);

3.- decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo – ossia novanta giorni, sessanta per la proposta e trenta per il provvedimento finale – sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – assenso.

- nel caso di specie, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire il 17 giugno 2011, dopo quindi l’entrata in vigore del richiamato d. l. 70/2011 (avvenuta il 13 maggio 2011);

- il 7 settembre 2011, l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, ha trasmesso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda, comunicazione ritirata dal ricorrente il 15 settembre successivo, invitando quest’ultimo a presentare osservazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

- pertanto, il termine ultimo per la conclusione del procedimento si spostava al 25 novembre 2011 (sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di dieci giorni entro cui il ricorrente avrebbe potuto formulare osservazioni);

- il ricorrente ha risposto alla comunicazione dell’amministrazione comunale con memoria, tardiva, depositata il 23 novembre 2011, prot. comunale n. 43659;

- il provvedimento di diniego è stato tuttavia adottato solo il 25 maggio 2012, quando si era già formato il provvedimento abilitativo per silentium, essendo comunque decorsi oltre sessanta giorni dalla ricezione della memoria di replica del ricorrente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento.

Ciò premesso, il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione delle norme citate in tema di formazione dell’assenso per silenzio, residuando semmai, in capo all’amministrazione, gli ordinari poteri di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, per i quali necessita la previa comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 L. n. 241/1990.

In conclusione, il ricorso, stante il rilievo assorbente del vizio di cui all’art. 10 bis L. n. 241/1990, va accolto, con conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione comunale intendesse assumere.

Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo”.

Anche nella specie, il provvedimento di diniego è stato adottato, dal Comune di Eboli, ben oltre il termine di giorni novanta, sopra indicato, anzi addirittura dopo che il responsabile S. U. E. aveva già espresso parere favorevole ed il ricorrente aveva persino pagato il contributo di costruzione, e comunicato che avrebbe dato inizio ai lavori;
ne deriva la piena tardività del rigetto, opposto al medesimo, per essere intervenuto dopo l’avvenuta formazione del titolo “per silentium”, restando ovviamente salvo il potere dell’Amministrazione di esercitare lo “ius poenitendi”, mercé l’attivazione di un procedimento in autotutela, ma, in quel caso, garantendo al richiedente la possibilità di partecipare attivamente al procedimento medesimo, dopo aver ricevuto gli avvisi, a tal fine previsti dalla legge 241/90.

Ogni altra questione, e segnatamente la problematica, posta a fondamento del (tardivo) diniego, della ritenuta impossibilità, nella specie, di concedere permesso in deroga, ex art. 14 d. P. R. 380/01, resta fuori del fuoco della presente decisione, ritenendo il Collegio l’evidenziata violazione dell’art. 20 d. P. R. 380/2001, sub specie del superamento del termine per licenziare legittimamente il diniego, circa l’istanza di p. di c., assorbente d’ogni altra censura.

La condanna del Comune di Eboli alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla sua soccombenza”.

Sicché anche nel caso, attualmente all’esame del Collegio, l’impugnato provvedimento di diniego è “intervenuto dopo l’avvenuta formazione del titolo “per silentium”, restando ovviamente salvo il potere dell’Amministrazione di esercitare lo “ius poenitendi”, mercé l’attivazione di un procedimento in autotutela, ma, in quel caso, garantendo al richiedente la possibilità di partecipare attivamente al procedimento medesimo, dopo aver ricevuto gli avvisi, a tal fine previsti dalla legge 241/90”.

La soluzione prescelta, di natura squisitamente formale, prescinde ovviamente dalla disamina delle ragioni sostanziali, fondanti l’opposto provvedimento negativo.

Ogni altra questione, e, segnatamente, la problematica della ritenuta impossibilità, nella specie, di assentire la premialità volumetrica aggiuntiva del 20%, prevista dall’art. 5 comma 9 della legge 106/2011, in quanto applicabile esclusivamente a volumi esistenti ed asseverati e non calcolabile, invece, sulla potenzialità edificatoria esprimibile dal lotto, resta, dunque, fuori del fuoco della presente decisione, ritenendo il Collegio l’evidenziata violazione dell’art. 20 d. P. R. 380/2001, sub specie del superamento del termine perentorio per licenziare legittimamente il diniego, circa l’istanza di p. di c., assorbente d’ogni altra censura.

Il provvedimento impugnato va quindi annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione comunale intendesse assumere.

La condanna del Comune di Battipaglia alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla sua soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi