TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-17, n. 202300067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-01-17, n. 202300067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300067
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00067/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01405/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;



per l'annullamento

previa sospensione del provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103 c. 1 del D. L. 34/2020 emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- il 13.07.2022 e notificato in data 25.08.2022


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 il dott. P N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

In data 13.06.2020 -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro, ha presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 in favore di -OMISSIS-, odierno ricorrente.

In data 19.08.2020 -OMISSIS- è deceduto e tale -OMISSIS- si è dichiarato disponibile ad assumere l’odierno ricorrente al fine del rilascio di un permesso per lavoro.

La P.a., con atto datato 10.06.2022, ha comunicato i motivi ostativi ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, rilevando la presenza di una condanna intervenuta a carico del predetto -OMISSIS- il 05.11.2021; ne è seguita la memoria difensiva dell’odierno ricorrente.

In data 25.08.2022 la Prefettura ha respinto l’istanza di emersione sulla scorta delle seguenti ragioni, in sintesi:

- la Questura di -OMISSIS-, con parere negativo del 27 maggio 2022, ha rappresentato la seguente motivazione ostativa in capo all’istante -OMISSIS- “condanna con sospens. condizionale della pena, emessa il 05.11.2021 dal Gip c/o il tribunale di -OMISSIS-, per -OMISSIS-(art. 603 bis del c.p.). Reato accertato in -OMISSIS- e altri luoghi nel marzo 2018. Applica all’imputato la pena -OMISSIS- ed euro 300,00 di multa. Concede al predetto il beneficio della sospensione della pena”;

- difetta, quindi, un presupposto per l’accoglimento dell’istanza di emersione, cioè la mancanza di condanne ostative;

- le parti non hanno prodotto osservazioni per confutare la bontà di quanto dedotto nel predetto preavviso di rigetto”.

Avverso il suddetto provvedimento l’odierno ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 23 novembre 2022, chiedendone l’annullamento sulla scorta del seguente motivo: la P.a avrebbe errato nel respingere l’istanza di emersione in quanto -OMISSIS- non era l’”istante”, tale essendo -OMISSIS-, medio tempore deceduto, sì che l’istruttoria avrebbe dovuto essere svolta in relazione al datore di lavoro originario, e, in conseguenza dell’“interruzione del rapporto di lavoro”, la P.a. avrebbe dovuto convocare l’odierno ricorrente per il rilascio di un permesso per attesa occupazione; per contro la P.a. non avrebbe potuto omettere nel provvedimento che la domanda era stata presentata da -OMISSIS-, poiché nessun subentro sarebbe stato possibile - -OMISSIS- avendo solo dichiarato la disponibilità all’assunzione - in assenza di un’istanza presentata nei tempi e con le modalità previste dalla normativa ed avrebbe dovuto motivare in ordine al mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Per tale ragione parte ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento con il quale la P.a. ha respinto la richiesta di rilascio del permesso per attesa occupazione del 20 settembre 2022, così motivato in sintesi:

- il rilascio del nulla osta per l'ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all'instaurazione

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