TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-11-08, n. 202200442

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2022-11-08, n. 202200442
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202200442
Data del deposito : 8 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2022

N. 00442/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00395/2019 REG.RIC.

N. 00080/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2019, proposto da M S, rappresentata e difesa dall'avvocato A D I, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi secondo legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

nei confronti

M Locatelli, Massimo Ricciutelli, non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 80 del 2020, proposto da M S, rappresentata e difesa dall'avvocato A D I, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e Pescara, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

quanto al ricorso n. 395 del 2019:

del verbale n.2 dell’11 settembre 2019 della Commissione giudicatrice, di esclusione dalla procedura selettiva per n.1 posto di Professore di II fascia, settore concorsuale 03/A1 “chimica analitica”, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 “chimica analitica”, presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

quanto al ricorso n. 80 del 2020:

del parere negativo del 17 luglio 2019 del Consiglio Universitario Nazionale per la partecipazione alla suddetta procedura selettiva, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti e Pescara;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2022 il dott. Silvio Lomazzi e udito per la parte ricorrente il difensore A D I;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

In data 17 aprile 2019 la Dr.ssa M S, docente di chimica presso l’Università di Newcastle in Australia, presentava domanda di partecipazione alla procedura selettiva per n.1 posto di Professore di II fascia, ex art.18, comma 1 della Legge n.240 del 2010, per il settore concorsuale 03/A1 “chimica analitica”, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 “chimica analitica”, presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara.

Il CUN tuttavia il 17 luglio 2019 esprimeva parere negativo, perché la posizione dell’istante di Lecturer B ricoperta nell’Università di provenienza non corrispondeva alla posizione di Professore di II fascia, di cui alla relativa tabella allegata al D.M. n.662 del 2016, bensì a quella di RTD-b Ricercatore.

Seguiva il verbale n.2 dell’11 settembre 2019 col quale la Commissione giudicatrice escludeva l’istante dalla procedura, perché in posizione non pari a quella oggetto del bando, ex art.18, comma 1 della Legge n.240 del 2010.

L’interessata impugnava l’atto di esclusione (RG395/2019), censurandolo per violazione dell’art.2, comma 1 e dell’Allegato del D.M. n.662 del 2016, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che a detta procedura di chiamata potevano partecipare gli studiosi impegnati all’estero in posizione di livello pari a quella del bando, sentito il CUN;
che era stata assunta presso l’Università di Newcastle come Lecturer of Chemistry, senza ulteriori specificazioni;
che comunque l’equiparazione doveva essere condotta a livello sostanziale e non formale, avuto riguardo anche a casi specifici, con intervento all’uopo del parere ministeriale;
che era insegnante di ruolo a tempo pieno e indeterminato, svolgente attività di insegnamento, di ricerca e servizi in totale autonomia;
che dal curriculum e dalle valutazioni ricevute nei vari settori di attività era desumibile l’espletamento di mansioni tipiche del Professore associato;
che il presupposto parere del CUN era formalistico e privo di valutazione sulla documentazione afferente all’interessata.

La Dr.ssa S ha quindi sostenuto che l’atto di esclusione era corredato da motivazione apparente, di mera ricezione del parere del CUN.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, depositando in seguito relazioni a confutazione nel merito del medesimo.

La ricorrente impugnava con distinto ricorso il parere del 17 luglio 2019 del CUN (RG80/2020), censurandolo per violazione dell’art.2, comma 1 e dell’Allegato del D.M. n.662 del 2016, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990 e riproducendo in sostanza le stesse ragioni di illegittimità.

Con ordinanza n.55 del 2020 il Tribunale riuniva i suindicati ricorsi perché connessi e respingeva le istanze cautelari abbinate agli stessi.

Con successive memorie la ricorrente ribadiva i propri assunti nel merito.

Nell’udienza del 28 ottobre 2022 le cause venivano discusse e quindi trattenute in decisione.

I ricorsi (RG395/2019, 80/2020) appaiono destituiti di fondamento e dunque da respingere, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che la procedura era bandita per la copertura di n.1 posto di Professore di II fascia, ai sensi dell’art.18, comma 1 della Legge n.240 del 2010, ovvero con possibilità di partecipazione per gli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento in posizione pari a quella oggetto del bando medesimo, sulla base di tabelle di corrispondenza ministeriali, sentito il CUN;
che dette tabelle venivano predisposte con il DM n.662 del 2016 (cfr. doc.2 atti Amministrazione, depositati il 19 dicembre 2019 in RG395/2019).

Orbene l’interessata risulta prestare servizio presso l’Università di Newcastle in Australia, in qualità di Lecturer (position) academic level B (classification), come riportato nel relativo contratto di assunzione (cfr. doc.4 atti Amministrazione, depositati il 19 dicembre 2019 in RG395/2019);
tuttavia detta posizione, in base alla cennata tabella, corrisponde a quella di Ricercatore (RTDb) e non di Professore di II fascia (Associato);
ne discendeva quindi anche l’esclusione dalla procedura.

E del resto non poteva non considerarsi quanto contenuto sul tema in detta tabella, punto di riferimento per assicurare la prevedibilità delle equiparazioni e la parità di trattamento tra gli aspiranti alle varie posizioni accademiche.

E’ pur vero che, in base all’art.2, comma 1 del D.M. n.662 del 2016, per singoli casi specifici, le tabelle potrebbero risultare di dubbia applicazione, acquisendo così gli Atenei apposito parere ministeriale;
ma ciò è stato fatto, col parere del CUN del 17 luglio 2019, secondo cui la delineata equiparazione non andava disattesa nel caso specifico, previo apposito esame anche del curriculum con allegata documentazione dell’interessata (cfr. doc.2 atti Amministrazione, depositati il 31 gennaio 2020 in RG395/2019 ed anche relazione successiva dello stesso CUN, doc.3 atti Amministrazione, depositati il 31 gennaio 2020 in RG395/2019).

D’altro canto va anche considerato che il parere del CUN viene emesso sulla base di valutazioni tipicamente tecnico-discrezionali, come tali sindacabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di incongruenza, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (cfr. in linea generale

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