TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-05-19, n. 201701111

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2017-05-19, n. 201701111
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201701111
Data del deposito : 19 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2017

N. 01111/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01031/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2016, proposto da:
S R, rappresentato e difeso dall'Avvocato P R, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G M sito in Catania, alla Via Caronda n. 172;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 731/2015, reso dal Tribunale di Ragusa in data 25.8.2015, recante condanna al pagamento di somme di denaro.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2017 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui in epigrafe, oltre interessi nonché spese vive e di lite successive.

L’amministrazione resistente non si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del 10.5.2017, come in verbale, il difensore di parte ricorrente insisteva nella domanda evidenziando che alcun pagamento solutorio era nelle more intervento.

La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto perché fondato.

Al riguardo deve in primo luogo osservarsi che il presente ricorso è stato notificato in data 26.5.2016 e che la notifica del decreto ingiuntivo in forma esecutiva - la cui clausola è stata apposta in data 19.11.2015 - all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta in data 15.12.2015.

Ne consegue che al momento della notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

La decisione di cui si chiede l’esecuzione, inoltre, è stata depositata in originale ai sensi dell’art. 114, secondo comma, c.p.a. e risulta, dall’attestazione apposta in calce alla stessa che è passata in giudicato per omessa opposizione.

Non risulta, viceversa, che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al giudicato di cui si tratta.

Come già anticipato, quindi, il ricorso va accolto dovendo conseguentemente ordinarsi al Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore, di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina il Direttore della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno - con facoltà di conferire delega per l’espletamento dell’incarico ad idoneo funzionario in servizio presso la stessa Direzione - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni sessanta.

Sono dovuti, inoltre, gli interessi legali sino al soddisfo sulla somma complessiva - in quanto, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c., i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente – nonché il rimborso delle spese.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza (assolutamente prevalente dell’Amministrazione resistente) e sono liquidate come in dispositivo.

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