TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-17, n. 201401905

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-02-17, n. 201401905
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401905
Data del deposito : 17 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06008/2005 REG.RIC.

N. 01905/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06008/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6008 del 2005, proposto da:
A A, A S, B E, B F, B R, C M, C A, C M, C D, D L, D M, D D L, D G M, D I G, D F A, D V P, F B, G F, G C, I A, L G, L R, M C, M A, M G, M U, O F, P S, P L, R N, R G, S G, S I, S L, S C, T G, T Stefano, Vanore Fabrizio, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso avvocato in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non costituiti;

per l'accertamento

- del diritto all'inquadramento nel grado di maresciallo aiutante s. U.P.S. con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 26/01/02, nonché per la ricostruzione della carriera e per la condanna alla corresponsione dei relativi emolumenti, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria;

per l’annullamento e/o la disapplicazione in parte qua:

- delle norme ostative al diverso inquadramento, nonché dei decreti di inquadramento e nomina dei ricorrenti nel grado di maresciallo aiutante s. U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri;

- di tutti gli atti presupposti, antecedenti e consequenziali.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, tutti marescialli aiutanti sostituti di ufficiale di P.S. (c.d.MASUPS) dell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d. lgs. n. 198/1995 sono stati in precedenza inquadrati a decorrere dall’1.9.1995 al grado di maresciallo capo, con anzianità assoluta a far data del 26.1.1994.

Ai sensi dell’art. 28 del successivo d.lgs. n. 83/2001 sono stati poi promossi, con provvedimento del 17.5.2004, al grado superiore di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S. (MASUPS), secondo l’ordine di ruolo e con anzianità assoluta e decorrenza assegni a far data dal 1° gennaio 2013 invece che dal 26 gennaio 2002 (decorrenza che i ricorrenti sostengono sarebbe loro spettata ai sensi dell’art. 46 del citato d. lgs. n. 198/1995).

Per il riconoscimento del loro diritto a vedersi riconoscere tale anzianità, hanno quindi presentato ricorso, deducendo i seguenti motivi di gravame:

- violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 78/2000;

– violazione della’art. 3 della legge n. 216/1992;

- eccesso di potere, ingiustizia ed irragionevolezza manifesta;

– illegittimità costituzionale della normativa di riferimento per violazione degli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione;

- eccesso di potere per grave ed immotivata disparità di trattamento.

Con decreto decisorio n. 7747/2012 è stata revocata la perenzione del ricorso in precedenza dichiarata.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 30.10.2013.

DIRITTO

I ricorrenti, marescialli aiutanti sostituti ufficiali di P.S. (c.d. MASUPS), nel passaggio a tale grado chiedono l’attribuzione, anche ai fini economici, di una anzianità maggiore rispetto a quella riconosciuta all’atto del loro inquadramento (1.1.2003).

In particolare, sostengono che con la disciplina previgente a tale inquadramento (art. 46, comma 2, del d. lgs. n. 198/1995) avrebbero dovuto essere proposti per l’avanzamento a MASUPS dopo otto anni di anzianità nel grado precedente, da loro rivestito a far data dal 1.9.1995. In sostanza, chiedono il riconoscimento di una anzianità a far data dal 26 gennaio 2002, con la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione al versamento dei relativi emolumenti.

Nei motivi di ricorso prospettano soprattutto l’incostituzionalità dell’art. 28 del d. lgs. n. 83/2001 e di conseguenza l’eccesso di potere per grave ed immotivata disparità di trattamento in cui sarebbe incorso l’Amministrazione nell’attribuire l’anzianità del grado dal 1° gennaio 2003.

L’eccezione di incostituzionalità della suddetta disposizione si giustificherebbe, secondo parte ricorrente, in quanto la stessa sarebbe stata adottata in eccesso di delega e contrasterebbe con il principio di uguaglianza.

L’art. 28 del d. lgs. n. 83/2001 (adottato sulla base della legge delega n. 78/2002) è infatti la norma che innovando rispetto alla disciplina contenuta nel d. lgs. n. 198/1995 ( disposizione richiamata dai ricorrenti per argomentare in ordine al loro diritto ad una maggiore anzianità), ha disposto che i marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento a scelta avrebbero dovuto essere promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze (i ricorrenti sono stati promossi con decreto dirigenziale n. 1647 del 17.5.2004 e con anzianità a far data del successivo 1° gennaio 2003).

Ciò premesso, il ricorso non appare fondato.

L’esame dell’art. 28 del decreto legislativo n. 83/2001 (che ha modificato il d. lgs. n. 198/1995 introducendovi l’art. 38 bis) consente infatti di ritenere che l’eccezione di incostituzionalità prospettata non è manifestamente fondata, sia con riferimento al profilo dell’eccesso di delega (il principio dell’omogeneità delle carriere delle forze di polizia sancito nella legge delega deve essere valutato alla stregua del particolare status militare dei carabinieri), sia con riferimento al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione (la norma presenta carattere di omogeneità per tutti coloro che si trovano nelle condizioni per procedere all’avanzamento a MASUPS, innovando un precedente regime di maggior favore che di per sé non può essere invocato come parametro per giustificare la lamentata disparità).

Neppure l’eccepito contrasto della norma in questione con l’art. 97 della Costituzione appare condivisibile. Essa presenta carattere di ragionevolezza nell’imporre la decorrenza all’inquadramento nel grado in un momento successivo al verificarsi delle vacanze di organico coperte con gli avanzamenti, rispondendo razionalmente anche ad un evidente principio di risparmio economico per l’Amministrazione.

L’Amministrazione intimata ha dunque correttamente attribuito ai ricorrenti la data di decorrenza della nomina al grado superiore, senza incorrere nel prospettato vizio di eccesso di potere per grave ed immotivata disparità di trattamento, operando sulla base dell’esplicita previsione dell’art. 38 bis del d.lgs. n. 198/1995, così come introdotto dall’art. 28 del d. lgs. n. 83/2001.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.

Tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, nulla è dovuto per le spese.

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