TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2021-04-28, n. 202104916
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Testo completo
Pubblicato il 28/04/2021
N. 04916/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09715/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9715 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F.I.P.P.A. Federazione Italiana Panificatori Panificatori-Pasticceri e Affini, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Luca Vecchiato, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Mazzeo, Andrea Reggio D'Aci e Federica Scafarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Coldiretti, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Michetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Azienda Agricola Anna Maria Vitelli non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5.8.2010, pubblicato in G.U. in data 10.09.2010, recante la « individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art. 32, co. 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi », limitatamente alla parte in cui indica tra i suddetti beni anche la “ produzione di prodotti di panetteria freschi ” univocamente individuata dal codice ATECO 10.71.1;
di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la « proposta del Ministero delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, con la quale viene chiesta, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del Tuir, 2 la modifica della tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007 »;
per quanto attiene ai motivi aggiunti
- del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17.06.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2011, recante la « individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, co. 2, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi », limitatamente alla parte in cui indica tra i suddetti beni anche la " produzione di pane " univocamente individuata dal codice ATECO ex 10.71.1;
- di ogni atto o provvedimento allo stesso presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la – non conosciuta - « proposta del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0020576 del 21 dicembre 2010, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima dizione della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010 »; nonché il - non conosciuto - « parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota n. 0003653 del 26 aprile 2011, concernente la limitazione alla sola 'produzione di pane' dell'attività produttiva di reddito agrario ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Coldiretti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 19 marzo 2021, tenutasi da remoto, Rocco MP e uditi il difensore dei ricorrenti nonché quello di Coldiretti, come specificato nel verbale, nessuno essendo comparso per la Avvocatura erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo in epigrafe individuato la Federazione Italiana Panificatori Panificatori-Pasticceri e Affini (FIPPA) ed il sig. Vecchiato, nella qualitas di panificatore – id est , di titolare di azienda esplicante “ l’attività di panificazione, intesa come attività di produzione e vendita del pane ”- insorgevano avanti questo TAR avverso il provvedimento ministeriale del 5 agosto 2010, nella parte in cui aveva incluso la “ produzione di prodotti di panetteria freschi ” nel novero delle “ attività agricole connesse ”, produttive di reddito agrario a’ sensi dell’art. 32, comma 2, lett. c) del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), in quanto tale assoggettate alla favorevole disciplina fiscale per tale forma di reddito contemplata.
1.1. A mezzi di gravame i ricorrenti essenzialmente deducevano:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del Trattato UE e del relativo allegato I, nonché dei successivi artt. 33, 34, 35, 36 e 37; violazione e falsa applicazione dell'art. 2135 c.c.; violazione dei principi comunitari e nazionali in materia di concorrenza; eccesso di potere per difetto di presupposti e per travisamento, atteso che a mente dei principi sovranazionali e di quelli codicistici per prodotti agricoli dovrebbero intendersi esclusivamente i prodotto del suolo, dell’allevamento e della pesca e quelli di cd. “ prima trasformazione ”, tra cui i cereali e i prodotti della macinazione, espressamente enumerati nell’allegato I del Trattato dell’Unione; di qui la irriducibilità del pane e dei prodotti di panetteria freschi a tale genus , trattandosi di alimenti rivenienti da una attività cd. “ di seconda trasformazione ” (dal grano alla farina e dalla farina al pane) se non di “ terza trasformazione ” (dal grano grezzo al frumento, dal frumento alla farina e dalla farina alla produzione del pane), e la correlata illegittimità, in parte qua , del gravato decreto ministeriale;
- violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato UE e della disciplina che vieta gli aiuti di stato; violazione dei principi comunitari in materia di libera circolazione delle merci, di stabilimento e di concorrenza tra le imprese; la illegittima agevolazione fiscale concessa ai soggetti esercenti attività agricola –nella realizzazione di pane e di prodotti di panetteria fresca- concreterebbe un aiuto di Stato, peraltro non mai oggetto di previa notifica alla Commissione, determinando altresì una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai tradizionali panificatori “non agricoltori” (che di tale regime tributario di favor non potrebbero fruire) e, quindi, inverando una misura restrittiva della libertà di circolazione delle merci e di stabilimento, con grave nocumento al libero giuoco della concorrenza;
- violazione e falsa applicazione degli art. 3, 41, 53, e 97 Cost. - eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà ed illogicità manifesta. Difetto di istruttoria e di motivazione; le superiori considerazioni relative al vulnus al principio di eguaglianza e di parità delle armi nella esplicazione della iniziativa economica privata, integrerebbero altresì la violazione dei principi costituzionali in epigrafe individuati;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 4, D.L. 223/2006, conv. con l. n. 248/2006; violazione e falsa applicazione dei principi di parità di trattamento e di libera concorrenza; violazione e falsa applicazione dell'art. 6, L. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e sviamento, atteso che l’effetto distorsivo della concorrenza violerebbe altresì l’art. 4 del d.l. 223/06, con cui il settore è stato oggetto di una piena “liberalizzazione”, in mancanza peraltro di una adeguata istruttoria –prodromica alla adozione del gravato DM- volta a valutare l’impatto della emananda regolamentazione sul mercato della panificazione.
1.2. Successivamente alla introduzione del giudizio, in data 27.6.11 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in data 17 giugno 2011, con cui –novellando la tabella allegata al precedente DM del 2010- veniva individuata tra le attività agricole connesse, beneficiare del regime fiscale agevolato proprio del reddito agrario, la “ produzione di pane ”, in tal guisa modificandosi la precedente dictio , genericamente relativa ai “ prodotti di panetteria freschi ”.
1.3. Anche avverso tale ultimo decreto ministeriale insorgevano i ricorrenti che, oltre a riproporre le quattro censure già poste a fondamento del gravame introduttivo, deducevano un ulteriore mezzo di gravame, in appresso compendiato:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 della l. 4 luglio 1967 n. 580 - eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti, atteso che anche la “ produzione di pane ” in ogni caso non potrebbe essere ricompresa nel novero delle attività agricole connesse, sulla scorta delle considerazioni illustrate nel corpo dei precedenti mezzi.
1.4. Si costituivano gli intimati Ministeri e la Coldiretti, che instavano per la reiezione del gravame e dei motivi aggiunti.
1.5. Illustrate le rispettive posizioni con memorie e atti di replica, la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della discussione nella udienza del 19 marzo 2021, tenutasi da remoto.
DIRITTO
2. Il ricorso e l’atto recante motivi aggiunti sono fondati.
Conviene, all’uopo, principiare dalla disamina del primo, terzo e quarto mezzo –per quanto attiene al gravame introduttivo- e del primo, terzo, quarto e quinto motivo, per ciò che concerne l’atto recante con i motivi aggiunti, la cui fondatezza vale ex se a determinare la caducazione, in parte qua , dei gravati decreti ministeriali.
2.1. Va, in primis , disattesa la tesi della difesa erariale, esposta con la memoria da ultimo depositata in vista della udienza di trattazione, circa una “ parziale cessazione della materia del contendere ”, atteso che la scelta inizialmente esplicata dai