TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2021-07-14, n. 202102210

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 2021-07-14, n. 202102210
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202102210
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2021

N. 02210/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01190/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza in persona del Capo della Polizia di Stato e Questura di Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti

- del provvedimento di trasferimento per incompatibilità e tutela nr. 333-D/73396, notificato al ricorrente in data 31 marzo 2021 con il quale si disponeva il trasferimento dell'Assistente Capo della Polizia di Stato-OMISSIS-, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale dalla Questura di Caltanissetta – Commissariato di P.S. di -OMISSIS- alla Questura di Messina;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso anche se non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Questore di Caltanissetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 8 luglio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato il 31/05/2021 e depositato il 24/06/2021 il ricorrente - Assistente Capo della Polizia di Stato - ha impugnato il provvedimento del Capo della Polizia nr. 333-D/73396, notificato al ricorrente in data 31 marzo 2021 con il quale è stato disposto il suo trasferimento, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dalla Questura di Caltanissetta – Commissariato di P.S. di -OMISSIS- alla Questura di Messina.

1.2. Il gravame è affidato a quattro distinti motivi di ricorso con i quali il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del DPR 24/4/1982 n. 335 – Eccesso di potere per difetto di presupposti e travisamento dei fatti – Ingiustizia ed illogicità manifesta.

II) Mancata richiesta nulla osta organizzazione sindacale.

III) Violazione e falsa applicazione della L. 104/92.

IV) Mancanza di contraddittorio.

1.3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 02/07/2021 con atto di mera forma, successivamente depositando documenti.

1.4. In data 07/07/2021 il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza con le quali ha chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi.

1.5. Alla camera di consiglio in videoconferenza dell’8 luglio 2021, il ricorso è stato posto in decisione per l’immediata definizione con sentenza breve, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., omesso ogni avviso alle parti secondo quanto disposto dall’art 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137.

2. Il ricorso è infondato.

3. In via generale, va preliminarmente rilevato che il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale ha il fine di tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento degli uffici pubblici e di garantire la regolarità e continuità dell'azione amministrativa, eliminando la causa obiettiva dei disagi che derivano dalla presenza del dipendente presso un determinato ufficio, a prescindere dall’imputabilità al dipendente stesso di eventuali profili soggettivi di colpa nelle vicende che hanno determinato tali disagi, e a prescindere dagli esiti penali o disciplinari dei relativi procedimenti a suo carico.

Va ancora rilevato che “in materia competono all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell’effettuata valutazione (cfr., tra le tante, Cons. St., sez. III 12 novembre 2014 n. 5569, 11 luglio 2013 n. 3739, 9 aprile 2013 n. 1955 e 16 dicembre 2011 n. 6623)” (Consiglio di Stato, n. 4234/2015).

4. Ciò precisato, nel caso in esame le condotte contestate al ricorrente sono emerse nell’ambito di un indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha avuto ampio risalto all’interno e all’esterno dell’ambito lavorativo, anche per le plurime perquisizioni domiciliari cui è stato sottoposto il ricorrente nel proprio domicilio e negli altri immobili nella sua disponibilità (in -OMISSIS- e -OMISSIS-) che hanno reso di dominio pubblico la vicenda in parola, così da recare grave nocumento per l’immagine e il prestigio della Polizia di Stato (“sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro da parte dei militari della Guardia di Finanza operanti numerosi device e svariati supporti informatici, documentazione cartacea manoscritta su pagamenti, carta di credito e bancomat intestata ad una terza persona, un cospicuo numero di orologi di notevolissimo valore economico (tra cui tre Rolex), circa 40.000 euro in contanti ed una macchinetta conta banconote” ).

Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato e nella presupposta relazione del Questore, gli elementi probatori raccolti, al di là del loro rilievo penale, sono di per sé idonei a gettare ombre sulla figura del ricorrente (Assistente Capo peraltro assegnato alla squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di -OMISSIS-) in quanto il riconosciuto (da parte del medesimo) possesso di denaro e oggetti di valore è “oggettivamente equivoco”, e mal si coniuga con l’immagine pubblica di trasparenza, rettitudine e imparzialità che devono connotare la figura di ogni appartenete alla Polizia di Stato, lasciando sottintendere - nell’ipotesi più favorevole al ricorrente - l’esercizio di professioni che sono comunque incompatibili con quella del poliziotto (e secondo l’accusa contigue al malaffare).

Non può perciò assumere alcun rilievo la circostanza che il ricorrente intrattenga tuttora buoni rapporti con colleghi e superiori gerarchici;
come non può assumere alcun rilievo la circostanza che il 20/5/2021 il GIP del Tribunale di -OMISSIS- (presso cui il procedimento penale è stato trasferito per ragioni di competenza) ha disposto il dissequestro della quasi totalità dei beni con conseguente restituzione all’avente diritto, inferendone con ciò il ricorrente di avere fornito prova della lecita provenienza dei beni sottoposti a sequestro.

Come già evidenziato, infatti, rimane esclusa da parte di questo Giudice ogni indagine nel merito dell’effettuata valutazione (dell’Amministrazione in primo luogo, e a fortiori dell’A.G. penale), non apparendo però ultroneo rilevare – a fronte della favorevole valenza attribuitagli dal ricorrente - che le ragioni del parziale dissequestro riposano sulla circostanza che trattandosi di sequestro probatorio, il GIP ha ritenuto di mantenerlo per alcuni beni destinati, appunto, a precipue esigenze probatorie, mentre ha ritenuto di revocarlo per altri beni (il denaro e altri beni mobili) per i quali il sequestro non poteva qualificarsi come probatorio “dovendo operare per tali beni - il cui sequestro, non già disposto ai fini della prova, è finalizzato alla confisca - la più corretta qualificazione di sequestro preventivo”.

5. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, dovendosi al riguardo rilevare che il trasferimento per incompatibilità ambientale, in quanto specificamente finalizzato a tutelare il prestigio ed il corretto funzionamento dei pubblici uffici, costituisce un limite alla previsione contenuta nell' art. 88 l. n. 121 del 1981 relativa all'ordinamento della Polizia di Stato e pertanto non richiede il rilascio del previo nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante;
la previa acquisizione del nulla osta, prevista dalla suddetta normativa per il caso di trasferimenti di dirigenti sindacali, non può quindi che riferirsi ai trasferimenti motivati da esigenze di servizio, che potrebbero essere uno strumento per impedire l'esercizio delle attività e delle libertà sindacali, non anche ai trasferimenti per incompatibilità ambientale in ordine ai quali risulta preminente l'interesse pubblico al migliore funzionamento degli uffici (T.A.R. , Catanzaro , sez. I , 06/02/2020 , n. 229).

6. Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione della L.104/92 e con la quale si sostiene che il Ministero resistente avrebbe quantomeno dovuto concordare con il ricorrente una sede geograficamente più favorevole alle esigenze familiari del ricorrente medesimo e del disabile da questi accudito, non apparendo al Collegio affatto arbitraria la scelta del Capo della Polizia – in ragione della gravità dei comportamenti antigiuridici contestati - di accogliere la raccomandazione del Questore di Caltanissetta di escludere le sedi di servizio ubicate nelle provincie limitrofe a quella di Caltanissetta.

Infatti “Il legittimo interesse del dipendente che assiste un familiare disabile a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, a norma dell' art. 33, comma 5 della L. 104/1992 , recede di fronte a quello, espresso dall'Amministrazione, alla salvaguardia del suo prestigio ed alla rimozione di conseguenze per essa pregiudizievoli, createsi proprio in tale sede e nocive al sereno svolgimento del servizio, che si estrinseca nel trasferimento per incompatibilità ambientale, previsto dall' art. 55 del D.P.R. n. 335/1982” (Consiglio di Stato , sez. IV , 24/01/2020 , n. 333;
T.A.R. , Catanzaro , sez. I , 06/02/2020 , n. 229).

7. Infondato infine è anche il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta che la nota del Questore del 18/11/2020 (a seguito delle difese procedimentali da egli spiegate) avrebbe dovuto determinare l’apertura di un “nuovo” procedimento amministrativo, in quanto soltanto con detta nota il Questore avrebbe chiesto di estendere l’incompatibilità ambientale anche per le province limitrofe a quella di Caltanissetta.

La censura è infondata in quanto il ricorrente ha avuto modo di interloquire con l’Amministrazione con la memoria scritta dell’08/10/2020, con ciò risultando essere state rispettate tutte le garanzie procedimentali che presiedono al trasferimento per incompatibilità ambientale, non essendo certo l’estensione dell’ambito territoriale considerato dal Questore ai fini dell’incompatibilità di sede a modificare la natura del procedimento o a richiedere l’attivazione di una nuova fase procedimentale.

8. Conclusivamente, per tutte le surriferite ragioni, il ricorso è infondato e va rigettato.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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