TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-05, n. 202400882

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-05, n. 202400882
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400882
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2024

N. 00882/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00565/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2022, proposto da
Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Catania, Viale XX Settembre 28;

contro

Comune Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M P D P, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale, in Catania, Via Umberto 151;

per l'annullamento

del provvedimento del Sindaco del Comune di Catania n. 0A/006 prot. 42323 emesso in data 3 febbraio 2022 con il quale è stata disposta la nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, nella parte in cui individua il rappresentante locali di intrattenimento (FIPE) tra i membri aggregati “su richiesta”;

della Bozza di Regolamento Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali Pubblico Spettacolo trasmessa dalla Direzione Affari Legali con nota prot 212980 del 9 giugno 2017, nella parte in cui all’articolo 2.3. e all’articolo 4 lett. B) inserisce espressamente tra i “Membri Aggregati” il rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e il rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, ove nelle more il Comune di Catania ne abbia recepito il contenuto approvando un Nuovo Regolamento (oggi sconosciuto)

nonché

per l’accertamento del diritto del rappresentante locali di intrattenimento (FIPE) al riconoscimento della posizione di membro effettivo in seno alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, e per l’effetto la declaratoria di nullità delle deliberazioni nelle more adottate dalla Commissione Comunale di Vigilanza illegittimamente composta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso notificato nelle date 1-4 aprile 2022 e depositato in data 8 aprile 2022 la deducente Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) ha rappresentato quanto segue.

Il Comune di Catania con provvedimento n. 0A/006 prot 42323 emesso in data 3 febbraio 2022 ha disposto la nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e ha individuato il rappresentante locali di intrattenimento (FIPE) tra i membri aggregati “ su richiesta ” anziché tra i membri effettivi.

Per l’esponente, ai sensi dell’art. 141- bis del R.D. 6 maggio 1945 n. 635 così come modificato dall’art. 4 del D.P.R. 311/2001, quanto alla composizione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale;
per la parte ricorrente, dunque, questi ultimi sono componenti eventuali della Commissione nel senso che dovranno essere nominati dal Sindaco in presenza di una specifica designazione delle rispettive organizzazioni.

In ossequio a tale disposizione, il regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 3 maggio 2005, ne recepisce il contenuto: l’art. 3 del regolamento, infatti, distingue, al comma 1, i membri effettivi, al comma 2, i membri aggregati e al comma 3 i membri su richiesta.

Nel 2017 il Comune di Catania - Direzione Affari Legali ha formulato una proposta di modifica al regolamento in vigore, trasmettendo con nota prot. 212980 del 9 giugno 2017 una bozza di regolamento recante modifiche riguardo a composizione, compiti e funzionamento della Commissione;
in particolare, ha proposto all’art.

2.3 e all’art. 4 lett. B l’inserimento tra i membri aggregati del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni territoriali.

Con nota del 25 luglio 2019 la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) ha contestato la bozza del regolamento in questione, richiedendo al Presidente della Commissione di esprimersi in merito alla proposta di modifica in peius della posizione sostanziale in seno alla Commissione dei “membri su richiesta” degradata da membro effettivo a membro aggregato, in violazione della normativa vigente;
in pari data la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) ha chiesto al Sindaco un incontro per chiarire l’insorgente problematica derivante dalla mancata rappresentanza in seno alla Commissione quale membro effettivo, rilevando all’uopo che, trattandosi di un “collegio perfetto”, l’assenza di un membro effettivo - qual è il rappresentante locali di intrattenimento - avrebbe determinato la nullità delle delibere eventualmente adottate;
tuttavia, nessun riscontro è stato fornito dal Comune di Catania.

Con diffida del 27 novembre 2019 la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), ribadendo l’illegittimità della proposta di modifica del regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza, ha chiesto, tra l’altro, di adottare ogni misura necessaria al riconoscimento della posizione di membri effettivi per i rappresentanti di categoria nominati in seno alla Commissione;
anche in tale occasione, ha lamentato la deducente, il Comune non ha fornito alcun riscontro.

In data 3 febbraio 2022 con provvedimento 0A/006 prot 42323 il Comune di Catania, disattendendo ogni richiesta della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), ha disposto la nomina dei componenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e ha individuato il rappresentante dei locali di intrattenimento (FIPE) tra i membri aggregati “su richiesta”.

Con istanza di accesso agli atti del 28 marzo 2022 la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) ha richiesto di conoscere l’eventuale adozione e approvazione di un nuovo regolamento della Commissione Comunale di Vigilanza e per tale eventualità di esercitare il diritto di accesso mediante visione ed estrazione del nuovo regolamento e degli ulteriori atti inerenti la procedura al fine di una eventuale impugnazione.



1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile e/o infondato e, per l’effetto, rigettarlo.



1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente e il Comune resistente hanno depositato memoria e documenti.



1.3. All’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., quanto alla domanda di annullamento del provvedimento n. 0A/006 prot. 42323 del 3 febbraio 2022, ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la nomina della nuova Commissione nel 2023 ha superato il provvedimento impugnato, nonché possibili profili di inammissibilità del ricorso per originaria carenza di interesse, in quanto la posizione di membro aggregato a richiesta del componente FIPE non avrebbe ricadute sulla effettiva partecipazione ai lavori e alle deliberazioni della Commissione.

Il difensore della parte ricorrente, quanto al primo rilievo, ha evidenziato che non si è in presenza di un nuovo provvedimento di nomina mentre, quanto al secondo rilievo, ha osservato che il membro aggregato a richiesta non ha lo status di membro di diritto e non partecipa ai lavori della Commissione.

Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

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