TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-03-31, n. 202300327
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 00327/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati S V e L B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Pisa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del decreto emesso dal Questore della Provincia di Pisa in data 3 giugno 2021, notificato in data 27 aprile 2022, Cat. A.12 – Div P.A.S.I. nr. -OMISSIS-/II sez, avente ad oggetto il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-;
nonché per l'annullamento di ogni altro atto, connesso o consequenziale, ancorché incognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il dott. R G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Nell’atto introduttivo del giudizio la ricorrente espone, in fatto, quanto segue:
- essa, cittadina cinese, è giunta in Italia nel 2014 per ricongiungimento familiare con il marito e nel 2019 ha avviato in Bientina (PI) un’attività imprenditoriale per la produzione conto terzi nel settore calzaturiero, la “-OMISSIS- Impresa individuale”;
- in quella fase essa è stata imputata del reato di cui agli artt. 81 c.p. e art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998 perché, in qualità di titolare della suddetta impresa individuale, occupava alle sue dipendenze 2 cittadini cinesi privi del permesso di soggiorno; il procedimento penale si concludeva con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., con la condanna a 4 mesi di reclusione ed € 7.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena; nella sentenza si afferma che “avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., deve presumersi che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”;
- essa, già titolare del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari perché ricongiunta con il marito, con validità fino al 10 gennaio 2021, nelle more del procedimento penale presentava istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro autonomo, basato sulla titolarità dell'impresa individuale;
- con il provvedimento impugnato la Questura di Pisa rigettava l’istanza sulla base di due motivi: a) presenza di condanna ostativa ai sensi dell’art. 4, comma 3, TUI; b) mancanza di produzione documentale attestante i mezzi di sussistenza in Italia e mancanza di versamenti risultanti in banca dati INPS;
- nelle more della proposizione del presente