TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-05, n. 202200275

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-05-05, n. 202200275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200275
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2022

N. 00275/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00388/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 388 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Pesaro e Urbino in data 8.6.2020, con il quale è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere la revoca del provvedimento (prot. n. -OMISSIS- del 3.3.2015) con cui la medesima Prefettura aveva disposto, nei confronti del ricorrente, il divieto di detenzione di armi e munizioni;

- di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Pesaro Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con atto del 3 febbraio 2015, il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino decretava la revoca del porto di fucile per uso caccia rilasciato all’odierno ricorrente in data 25.7.2011 e della carta europea per arma da fuoco n. -OMISSIS- rilasciata al medesimo in data 16.11.2011.

Con atto del 3 marzo 2015, inoltre, la Prefettura della Provincia di Pesaro e Urbino disponeva nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), il divieto di detenere armi e munizioni e gli ingiungeva di vendere o cedere a persona non convivente quelle in suo possesso. Tale provvedimento veniva adottato a seguito del deferimento del ricorrente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro da parte del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Pesaro a norma dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990, per avere egli illegalmente coltivato piante di cannabis, da cui scaturiva un procedimento penale a suo carico.

In data 7.5.2020, il ricorrente presentava alla Prefettura di Pesaro e Urbino una motivata istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nel 2015.

Detta istanza veniva riscontrata negativamente dall’Amministrazione, la quale, con l’atto in questa sede gravato, confermava il proprio decreto del 3 marzo 2015 conformandosi all’avviso espresso dalla locale Questura e ribadendo quanto già comunicato con nota della Prefettura in data 29.11.2018 - adottata a seguito di una precedente istanza di revoca del divieto inoltrata dall’interessato - in ordine alle motivazioni che avevano indotto a ritenere il ricorrente non pienamente affidabile all’uso delle armi.

A sostegno del gravame parte ricorrente deduce:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 733 del 1931 (TULPS) ed eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’Amministrazione congruamente motivato la valutazione di inaffidabilità nei confronti del ricorrente;

- difetto di motivazione per violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione perplessa e apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta, per avere l’Autorità provveduto all’adozione del gravato diniego senza tenere conto degli elementi in favore della sua affidabilità indicati e documentati con l’istanza di revoca, in tal guisa disvelandosi, altresì, un difetto di istruttoria;

- eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni.

A seguito del pronunciamento cautelare di questo Tribunale di cui all’ordinanza n. 310 del 2020, la causa è venuta per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022, all’esito della quale la stessa è stata trattenuta in decisione.

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