TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2024-09-18, n. 202400260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2024-09-18, n. 202400260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400260
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2024

N. 00698/2020 REG.RIC.

N. 00260/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00698/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F M F, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento

del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, a firma del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna di sospensione, al ricorrente, della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della conseguente autorizzazione a portare armi;

della nota prot. -OMISSIS-, a firma del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, di avvio del procedimento di sospensione, al ricorrente, della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della conseguente autorizzazione a portare armi;

della nota prot.-OMISSIS-, a firma del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) della Regione Sardegna;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Visto l'atto depositato il 17 settembre 2024, con il quale parte ricorrente ha dichiarato “ preso atto della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente, la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ”;

Ritenuto che il ricorso sia quindi divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

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