TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-03, n. 202300006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300006
Data del deposito : 3 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2023

N. 00006/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 79 del 2022, proposto da
- Rossino Centro del Mobile s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato M G F, con domicilio digitale in atti;

contro

- Comune di Lagonegro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato M P, con domicilio digitale in atti di causa;
- Fm Promotion Innovation s.r.l.s, non costituito in giudizio.

per la declaratoria di nullità

- della nota prot. 22 dell'11 gennaio 2022 a firma dell'amm.re unico della

FM

Promotion Innovation s.r.l.s.;

- della nota prot. 18669 del 22/11/2021 a firma del Sindaco del Comune di Lagonegro;

- ove occorra, della nota prot. 18200 del 12/11/2021 a firma del Sindaco del Comune di Lagonegro;
- ove occorra, della nota del 28/06/2021 della

FM

Promotion Innovation Srls (priva di ogni indicazione sulla persona fisica/organo che l'ha adottata);

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

- in via gradata, per l’annullamento degli atti innanzi riportati;

- per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Comune di Lagonegro e della

FM

Promotion Innovation s.r.l.s., in solido fra di loro ovvero ciascuna per il rispettivo ambito di competenza, alla rimozione delle strisce di carta recanti la dicitura “affissione abusiva” apposte sui manifesti pubblicitari di cui alle insegne pubblicitarie oggetto della presente controversia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lagonegro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio riconvocata del giorno 21 dicembre 2022, il Consigliere avv. Benedetto Nappi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Rossino Centro del Mobile s.r.l., con ricorso notificato il 21 gennaio 2022 e depositato il successivo 17 di febbraio, è insorta avverso gli atti in epigrafe, con i quali, rispettivamente, la Fm Promotion Innovations s.r.l.s. ha, tra l’altro, comunicato che «tutti i mezzi pubblicitari installati sul territorio del Comune di Lagonegro sono esclusivamente di proprietà dell’Ente», e l’Ente civico intimato ha denegato la “voltura” di un cartello pubblicitario, perché sprovvisto di autorizzazione e dunque abusivo, dando mandato agli uffici in indirizzo di «valutare l’applicabilità dell’art. 36 – rimozione della pubblicità», del regolamento per la disciplina e l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

1.1. In diritto, la ricorrente ha dedotto motivi specifici in punto di difetto di attribuzione, violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere.

2. La civica Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità in rito e l’infondatezza nel merito del ricorso.

3. Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 il Relatore ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile inammissibilità del ricorso conseguente alla natura cumulativa dello stesso. Indi, su istanza del procuratore della ricorrente, il Presidente ha assegnato termine il deposito di pertinenti memorie e l’affare è transitato in decisione.

3.1. La deducente ha successivamente depositato memoria, opinando per l’ammissibilità del ricorso.

3.2. L’affare è stato definitivamente delibato alla camera di consiglio riconvocata del 21 dicembre 2022.

4. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

Viene nel caso di specie in considerazione un ricorso cumulativo, con il quale vengono impugnati più atti amministrativi, emanati da differenti soggetti giuridici, e avente contenuto del tutto autonomo e distinto.

In particolare, alcuna immedesimazione, differentemente da quanto asserito dalla ricorrente, sussiste tra l’Ente pubblico e l’impresa privata concessionaria del servizio pubblico, ancorché quest’ultimo possa esercitare taluni poteri amministrativi. Il rapporto concessorio è pur sempre caratterizzato, infatti, dalla presenza di due autonomi soggetti, concedente e concessionario, ed è regolato da apposito contratto di servizio.

Del pari, gli atti contestualmente qui avversati, come si è osservato innanzi, hanno oggetto diverso, riferendosi l’uno a un diniego di voltura di autorizzazione di cartellone pubblicitario, e l’altro a una mera affermazione circa la proprietà comunale dei mezzi di affissione. Neppure è ravvisabile un nesso di consequenzialità tra l’uno e l’altro, non essendo di certo l’atto del concessionario configurabile quale atto di esercizio del mandato comunale di rimozione della pubblicità. All’opposto, anzi, esso reca l’annullamento di precedente avviso di accertamento notificato alla ricorrente.

Orbene, nel processo amministrativo valga la regola, discendente da una antica tradizione, secondo cui il ricorso deve essere diretto contro un solo provvedimento a meno che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare un unico processo.

La “ ratio ” del su riferito indirizzo si fonda sia sull’esigenza di evitare la confusione tra controversie diverse con conseguente aggravio dei tempi del processo, sia sulla necessità di impedire l’elusione delle disposizioni fiscali, atteso che con il ricorso cumulativo il ricorrente chiede più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi (Cons. Stato, sez. V, 14 dicembre 2011, n.6537).

Ora, sussiste connessione oggettiva, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, quando: - fra gli atti impugnati venga ravvisata quantomeno una connessione procedimentale di presupposizione giuridica o di carattere logico, in quanto i diversi atti incidono sulla medesima vicenda;
- le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto e siano riconducibili nell'ambito del medesimo rapporto o di un'unica sequenza procedimentale;
- sussistano elementi di connessione tali da legittimare la riunione dei ricorsi.

Alcuno di tali presupposti è ravvisabile nel caso di specie ove il ricorso è finalizzato all’annullamento di una pluralità differenti e autonomi atti amministrativi, emanati da distinti soggetti giuridici a valle di altrettanto distinti e autonomi procedimenti, aventi a oggetto vicende che, ancorché di tratti similari, sono comunque tra loro diverse, dalle quali emergono autonome e distinte pretese soggettive.

5. Fermo quanto innanzi, di per sé dirimente, ragioni di completezza di delibazione inducono il Collegio a precisare che risulta fondata in parte l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune intimato, relativamente alla natura interlocutoria, “ recte ” non lesiva, degli atti qui in contestazione. Ciò è di palmare evidenza con riguardo all’atto del concessionario

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