TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-01-22, n. 201000168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-01-22, n. 201000168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201000168
Data del deposito : 22 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01019/2004 REG.RIC.

N. 00168/2010 REG.SEN.

N. 01019/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1019 del 2004, proposto da:
Also s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso A G in Genova, via Porta D'Archi 1/10;



contro

Comune di Campomorone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M L S, con domicilio eletto presso M L S in Genova, Piazza della Vittoria 4/11;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza dirigenziale prot. n. 7107 del 18.05.2004, recante la reiezione della richiesta di modifica dell’autorizzazione sanitaria n. 38/2002 e dell’autorizzazione allo scarico produttivo n. 10966/2002, non conosciuto, parere della Commissione Edilizia integrata espresso nella seduta del 06.05.2004 e della relazione del consulente del Comune Dott. G del 29.04.204, indicata come parte integrante del provvedimento nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia dell’art. 20.3. delle norme di attuazione del P.R.G. comunale, citato nelle premesse del provvedimento e per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente, per effetto dell’esecuzione del provvedimento.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Campomorone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2010 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato in data 12 – 13 luglio 2004 al Comune di Campomorone e depositato in data 15 luglio 2004 la società ALSO s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 216 r.d. 27.7.1934 n. 1265 e dell’art. 45, comma 11, d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e s.m.i., eccesso di potere per falsità di presupposto, perplessità, illogicità, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere, in quanto, erroneamente, il Comune ha ritenuto l’attività svolta dalla ricorrente quale attività considerata ad esaurimento o riconversione in quanto considerata insalubre di I classe ex art. 216 del t.u. leggi sanitarie. In realtà, pur essendo l’ALSO una industria insalubre di I Classe, nondimeno tale caratteristica non la renderebbe di per sé ad esaurimento o riconversione come ritenuto dal Comune;

2) violazione degli artt. 7 e s. l.u. 17.8.1942 n. 1150, 24 e ss. l.r. 4.9.1997 n. 36 e s.m.i., 216 e 217 r.d. 27.7.1934 n. 1265, violazione degli artt. 3, 41, 97 Costituzione, eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposto ed illogicità, in quanto il Comune avrebbe surrettiziamente impiegato le proprie potestà urbanistico – edilizie per perseguire finalità estranee al controllo delle trasformazioni del territorio.

3) violazione dell’art. 20.3 delle n.t.a. del p.r.g comunale, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, sviamento di potere, in quanto la corretta interpretazione dell’art. 20.3 delle n.t.a del p.r.g. di Campomorone non impedirebbe l’utilizzo di sostanze diverse che, tuttavia – come avviene nel caso di specie - presenterebbero un livello di rischio minore di quello delle sostanze attualmente impiegate nelle lavorazioni;

4) violazione degli artt. 2 e ss. l. 241/90, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione, incompetenza, in quanto l’amministrazione ha posto a base del proprio provvedimento un parere del dott. G, dottore in chimica industriale, che non risulta fornito delle competenze necessarie per valutare la compatibilità della variazione richiesta dalla ricorrente (e negata dal provvedimento impugnato) con la normativa urbanistica;

5) violazione dell’art. 20.3 n.t.a del p.r.g. di Campomorone, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, perplessità, difetto di motivazione, incompetenza, in quanto l’art. 20.3 delle n.t.a del p.r.g. non vieterebbe qualsiasi modificazione delle sostanze chimiche impiegate ma solo quelle che sono tali da incidere negativamente sulla salubrità dell’impianto industriale, che nella specie farebbe difetto;

6) illegittimità, invalidità ed inefficacia dell’art. 20.3 delle n.t.a del p.r.g comunale, in quanto, ove interpretata nel senso patrocinato dal Comune la norma delle n.t.a del p.r.g. sarebbe illegittima in quanto nell’ambito della destinazione di un’area del territorio a zona D non potrebbero essere aprioristicamente inibite particolari tipologie di insediamenti produttivi dal momento che tale scelta non rientrerebbe nell’ambito della disciplina urbanistica ma concreterebbe un illegittimo di ben diverse funzioni di igiene pubblica da parte del Consiglio comunale in luogo di altri soggetti istituzionalmente competenti.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Veniva formulata anche domanda risarcitoria.

Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.

Con ordinanza 29 luglio 2004 n. 476 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2010 il ricorso è passato in decisione.



DIRITTO

Il ricorso in esame è rivolto avverso ordinanza dirigenziale 18 maggio 2004 n. 7107 recante reiezione della richiesta di modifica dell’autorizzazione sanitaria n. 38/02 e dell’autorizzazione allo scarico produttivo n. 10966/2002, nonchè avverso il non conosciuto parere della Commissione

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